Art. 22 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2,  comma  3,  6,  comma  1,
lettera a), b) ed e), (( 11, comma 3-bis )), 12, 13, 14 e  19,  comma
3, (( pari a 11.101.046 euro per l'anno 2017, a 31.203.531  euro  per
l'anno 2018, a 36.636.344 euro per l'anno 2019, a 36.514.389 euro per
l'anno 2020, a 36.523.006 euro per l'anno 2021, a 36.531.796 euro per
l'anno 2022, a 36.540.761 euro per l'anno 2023, a 36.549.905 euro per
l'anno 2024, a 36.559.233 euro per l'anno 2025 e a 36.568.747 euro  a
decorrere dall'anno 2026 )) si provvede: 
    a) quanto a 184.734 euro a  decorrere  dall'anno  2017,  mediante
corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  dei   proventi   di   cui
all'articolo 9-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, gia' iscritti
in  bilancio  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  1,   del   decreto
legislativo del 12 maggio 2016, n. 90; 
    b) quanto a 6.409.538 euro per l'anno 2017, a 22.670.500 euro per
l'anno 2018 e a 28.486.240 euro a decorrere dall'anno 2019,  mediante
corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle  entrate   di   cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23  febbraio  1999,
n. 44, affluite all'entrata del bilancio  dello  Stato,  che  restano
acquisite all'Erario; 
    (( c) quanto a 4.306.774 euro per l'anno 2017, a  8.348.297  euro
per l'anno 2018 e a 8.028.176 euro a decorrere dall'anno 2019 )),  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  per  12.565  euro  a
decorrere dall'anno  2017,  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
della giustizia per 1.591.209 euro per  l'anno  2017,  per  2.921.612
euro per l'anno 2018, per 2.530.403 per l'anno 2019 e  per  2.400.000
euro a  decorrere  dall'anno  2020  e  l'accantonamento  relativo  al
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per
(( 2.703.000 euro per l'anno 2017, per 5.414.120 euro per l'anno 2018
e per 5.485.208 euro a decorrere dall'anno 2019; )) 
    (( c-bis)  quanto  a  200.000  euro  per  l'anno  2017,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. )) 
  2. Le restanti disposizioni del provvedimento non comportano  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono alle relative attivita' con le risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art.  9-bis  della  legge  5
          febbraio 1992, n.  91  (Nuove  norme  sulla  cittadinanza),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15  febbraio  1992,  n.
          38: 
              «Art. 9-bis. -  1.  Ai  fini  dell'elezione,  acquisto,
          riacquisto,  rinuncia  o  concessione  della  cittadinanza,
          all'istanza o dichiarazione  dell'interessato  deve  essere
          comunque allegata la certificazione comprovante il possesso
          dei requisiti richiesti per legge. 
              2. Le istanze o dichiarazioni  di  elezione,  acquisto,
          riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza  sono
          soggette al pagamento di un contributo di  importo  pari  a
          200 euro. 
              3. Il gettito derivante dal contributo di cui al  comma
          2 e' versato  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
          essere riassegnato allo stato di previsione  del  Ministero
          dell'interno che lo destina, per la meta', al finanziamento
          di progetti del  Dipartimento  per  le  liberta'  civili  e
          l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e
          alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di
          immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi
          finanziati dall'Unione europea e, per l'altra  meta',  alla
          copertura degli oneri connessi alle  attivita'  istruttorie
          inerenti  ai  procedimenti  di  competenza   del   medesimo
          Dipartimento  in   materia   di   immigrazione,   asilo   e
          cittadinanza.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1 del  decreto
          legislativo 12 maggio  2016,  n.  90  (Completamento  della
          riforma  della  struttura  del  bilancio  dello  Stato,  in
          attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge  31  dicembre
          2009, n.  196),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30
          maggio 2016, n. 125: 
              «Art. 6 (Entrate finalizzate per legge). - 1.  All'art.
          23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il  comma  1,
          e' inserito il seguente: 
              «1-bis.   Al   fine    di    garantire    tempestivita'
          nell'erogazione delle risorse a decorrere  dall'anno  2017,
          con il disegno di legge di bilancio di previsione,  possono
          essere iscritte negli stati di previsione  della  spesa  di
          ciascuna amministrazione e in quello  dell'entrata  importi
          corrispondenti a  quote  di  proventi  che  si  prevede  di
          incassare nel medesimo esercizio per le entrate finalizzate
          per  legge  al  finanziamento  di  specifici  interventi  o
          attivita'. L'ammontare degli stanziamenti da  iscrivere  in
          bilancio  e'  commisurato  all'andamento   dei   versamenti
          registrati nei singoli esercizi del triennio  precedente  a
          quello di iscrizione ovvero nei singoli esercizi successivi
          alla data di entrata in vigore della legge che  dispone  la
          destinazione delle entrate al  finanziamento  di  specifici
          interventi o attivita', nel caso in cui il numero  di  tali
          esercizi sia inferiore a tre. Per adeguare gli stanziamenti
          iscritti  in  bilancio  alle   effettive   somme   riscosse
          nell'esercizio di riferimento, possono essere  previste  le
          necessarie variazioni con  il  disegno  di  legge  ai  fini
          all'assestamento  delle  previsioni  di  bilancio  di   cui
          all'art. 33, comma 1.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  18  della  legge  23
          febbraio1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il  Fondo  di
          solidarieta' per le vittime  delle  richieste  estorsive  e
          dell'usura), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  3  marzo
          1999, n. 5: 
              «Art. 18 (Fondo di solidarieta' per  le  vittime  delle
          richieste estorsive). - 1. E' istituito presso il Ministero
          dell'interno il Fondo di solidarieta' per le vittime  delle
          richieste estorsive. Il Fondo e' alimentato da: 
                a) un contributo, determinato ai sensi del  comma  2,
          sui  premi  assicurativi,  raccolti  nel  territorio  dello
          Stato, nei rami incendio, responsabilita'  civile  diversi,
          auto  rischi  diversi  e  furto,  relativi   ai   contratti
          stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1990; 
                b) un  contributo  dello  Stato  determinato  secondo
          modalita' individuate dalla legge, nel  limite  massimo  di
          lire  80  miliardi,  iscritto  nello  stato  di  previsione
          dell'entrata, unita' previsionale  di  base  1.1.11.1,  del
          bilancio  di  previsione  dello  Stato  per   il   1998   e
          corrispondenti proiezioni per gli anni 1999 e 2000; 
                c)  una  quota  pari  alla  meta'  dell'importo,  per
          ciascun anno, delle somme di  denaro  confiscate  ai  sensi
          della  legge  31  maggio  1965,  n.   575,   e   successive
          modificazioni,  nonche'  una  quota  pari   ad   un   terzo
          dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle  vendite
          disposte a norma dell'art. 2-undecies della suddetta  legge
          n. 575 del 1965, relative ai beni mobili o immobili  ed  ai
          beni  costituiti  in  azienda  confiscati  ai  sensi  della
          medesima legge n. 575 del 1965. 
              2. La misura percentuale prevista dall'art. 6, comma 2,
          del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.  172,  puo'
          essere rideterminata, in relazione alle esigenze del Fondo,
          con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato. 
              3. Con decreto del Ministro dell'interno,  di  concerto
          con  il  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
          programmazione economica e con il Ministro  dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato, sono emanate,  entro  sei
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          le  norme  regolamentari  necessarie  per  l'attuazione  di
          quanto disposto dal comma 1, lettera a)». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  3,  comma  151  della
          legge  24  dicembre  2003,  n.  350  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato)
          (legge  finanziaria  2004),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299: 
              «151.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'interno e' istituito un  fondo  da  ripartire  per  le
          esigenze   correnti   di    funzionamento    dei    servizi
          dell'Amministrazione,  con  una  dotazione,   a   decorrere
          dall'anno 2004, di 100 milioni di  euro.  Con  decreti  del
          Ministro dell'interno, da comunicare,  anche  con  evidenze
          informatiche, al Ministero dell'economia e  delle  finanze,
          tramite  l'Ufficio  centrale  del  bilancio,  nonche'  alle
          competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti,
          si provvede alla  ripartizione  del  fondo  tra  le  unita'
          previsionali di base  interessate  del  medesimo  stato  di
          previsione.».