Art. 14 
 
             Riparto del Fondo di solidarieta' comunale 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  (( 0a) al comma 448, le parole: «A  decorrere  dall'anno  2017,  la
dotazione» sono sostituite dalle seguenti: «La dotazione» e  dopo  le
parole: «e' stabilita in  euro  6.197.184.364,87»  sono  inserite  le
seguenti: «per l'anno 2017 e in  euro  6.208.184.364,87  a  decorrere
dall'anno 2018»; 
  0b) al comma 449: 
  1) alla lettera b), le parole: «nell'importo massimo di 80  milioni
di euro» sono sostituite dalle seguenti: «nell'importo massimo di  66
milioni di euro»; 
  2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
  «d-bis) per gli anni  dal  2018  al  2021,  ripartito,  nel  limite
massimo di 25 milioni di euro annui, tra  i  comuni  che  presentano,
successivamente all'attuazione del correttivo di cui  al  comma  450,
una variazione negativa della dotazione  del  Fondo  di  solidarieta'
comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui
alla lettera c), in misura proporzionale e nel limite  massimo  della
variazione stessa, e, a decorrere dall'anno  2022,  destinato,  nella
misura di 25 milioni di euro  annui,  ad  incremento  del  contributo
straordinario  ai  comuni  che  danno  luogo  alla  fusione,  di  cui
all'articolo   15,   comma   3,   del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n.  267,  o  alla  fusione  per  incorporazione  di  cui
all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56»; )) 
    a) al comma 450, le parole: «8  per  cento»,  ovunque  ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento»; 
    b) dopo il comma 450 e' inserito il seguente:  «450-bis.  Per  il
solo anno 2017, la quota di cui alla lettera b)  del  comma  449  non
distribuita,  nel  limite  di  14  milioni  di  euro,  unitamente  al
contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208, non attribuito ai comuni a titolo di compensazione  del
minor gettito per l'anno 2016, nel limite di 11 milioni di  euro,  ((
che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno  2017
per  essere  riassegnati,  nel  medesimo  esercizio,  al   Fondo   di
solidarieta' comunale )), sono accantonati per  essere  attribuiti  a
favore dei comuni che presentino  contemporaneamente  una  variazione
negativa degli effetti perequativi derivanti dall'aggiornamento della
metodologia di determinazione  dei  fabbisogni  standard  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29  dicembre  2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio  2017,  una
variazione negativa della dotazione netta del Fondo  di  solidarieta'
comunale per l'anno 2017 rispetto alla  dotazione  netta  considerata
per il calcolo delle risorse storiche di riferimento di cui al  comma
450 e una variazione  negativa  superiore  al  1.3  per  cento  della
dotazione netta del Fondo di solidarieta' comunale  per  l'anno  2017
rispetto alla dotazione netta del Fondo di solidarieta' comunale  per
l'anno 2016. Il riparto viene effettuato in proporzione alla distanza
dalla percentuale  del  -1.3  per  cento  dello  scostamento  tra  la
dotazione netta del Fondo di solidarieta'  comunale  del  2017  e  la
dotazione netta del  Fondo  di  solidarieta'  comunale  del  2016  in
percentuale delle risorse storiche nette di  riferimento  cosi'  come
modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450.». 
  (( 1-bis.  All'onere  derivante  dalla  disposizione  di  cui  alla
lettera 0a) del comma 1, pari a 11 milioni di euro annui a  decorrere
dall'anno 2018, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208. 
  1-ter. Le modifiche di cui ai commi 1 e 1-bis trovano  applicazione
con riferimento al Fondo di solidarieta' comunale relativo agli  anni
2018 e successivi. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dei  commi  448,  449  e  450
          dell'articolo 1  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2017 e bilancio pluriennale  per  il  triennio  2017-2019),
          come modificato dal presente articolo  e  dall'articolo  37
          della presente legge: 
              "448. La dotazione del Fondo di  solidarieta'  comunale
          di cui al comma 380-ter  dell'articolo  1  della  legge  24
          dicembre  2012,  n.  228,  al  netto  dell'eventuale  quota
          dell'imposta municipale  propria  (IMU)  di  spettanza  dei
          comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari e'
          stabilita in euro 6.197.184.364,87 per  l'anno  2017  e  in
          euro 6.208.184.364,87 a decorrere dall'anno  2018,  di  cui
          2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU,  di
          spettanza  dei  comuni,  di   cui   all'articolo   13   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          eventualmente   variata   della   quota   derivante   dalla
          regolazione  dei  rapporti  finanziari  connessi   con   la
          metodologia di riparto tra i comuni interessati  del  Fondo
          stesso. 
              449. Il Fondo di solidarieta' comunale di cui al  comma
          448 e': 
              a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000, tra i comuni
          interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del
          tributo  per  i  servizi  indivisibili   (TASI),   relativo
          all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a
          16, e dei commi 53 e 54  dell'articolo  1  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208; 
              b) ripartito, nell'importo massimo  di  66  milioni  di
          euro, tra i comuni per i quali il riparto  dell'importo  di
          cui alla lettera a) non assicura il ristoro di  un  importo
          equivalente   al   gettito   della   TASI   sull'abitazione
          principale stimato ad aliquota di  base.  Tale  importo  e'
          ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui
          al precedente periodo l'equivalente del gettito della  TASI
          sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base; 
              c) destinato, per euro 1.885.643.345,70,  eventualmente
          incrementati  della  quota  di  cui  alla  lettera  b)  non
          distribuita e della quota dell'imposta  municipale  propria
          di spettanza  dei  comuni  connessa  alla  regolazione  dei
          rapporti finanziari, ai  comuni  delle  regioni  a  statuto
          ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno  2017,  il  55
          per cento per l'anno 2018, il 70 per cento per l'anno 2019,
          l'85 per cento per  l'anno  2020  e  il  100  per  cento  a
          decorrere dall'anno 2021, da  distribuire  tra  i  predetti
          comuni sulla base della differenza tra le capacita' fiscali
          e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica
          per i fabbisogni standard entro il 30  settembre  dell'anno
          precedente  a  quello  di  riferimento.   Ai   fini   della
          determinazione della  predetta  differenza  la  Commissione
          tecnica per i fabbisogni standard, di cui  all'articolo  1,
          comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, propone  la
          metodologia  per  la  neutralizzazione   della   componente
          rifiuti,  anche  attraverso  l'esclusione  della   predetta
          componente  dai  fabbisogni  e  dalle   capacita'   fiscali
          standard. Tale metodologia  e'  recepita  nel  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri di cui al  comma  451
          del  presente  articolo.  L'ammontare   complessivo   della
          capacita' fiscale perequabile dei comuni  delle  regioni  a
          statuto ordinario e' determinata in misura pari al  50  per
          cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale da
          perequare.  La  restante  quota  e',  invece,   distribuita
          assicurando a ciascun comune un importo pari  all'ammontare
          algebrico  della   medesima   componente   del   Fondo   di
          solidarieta' comunale dell'anno  precedente,  eventualmente
          rettificata,  variato   in   misura   corrispondente   alla
          variazione della quota di fondo  non  ripartita  secondo  i
          criteri di cui al primo periodo; 
              d) destinato, per  euro  464.091.019,18,  eventualmente
          incrementati  della  quota  di  cui  alla  lettera  b)  non
          distribuita e della quota dell'IMU di spettanza dei  comuni
          dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari, ai  comuni
          delle regioni Sicilia e Sardegna. Tale importo e' ripartito
          assicurando a ciascun comune una somma  pari  all'ammontare
          algebrico  del  medesimo  Fondo  di  solidarieta'  comunale
          dell'anno precedente, eventualmente rettificato, variata in
          misura  corrispondente  alla  variazione   del   Fondo   di
          solidarieta' comunale complessivo. 
              d-bis) per gli anni dal 2018 al  2021,  ripartito,  nel
          limite massimo di 25 milioni di euro annui,  tra  i  comuni
          che   presentano,   successivamente   all'attuazione    del
          correttivo di cui al comma  450,  una  variazione  negativa
          della dotazione del  Fondo  di  solidarieta'  comunale  per
          effetto dell'applicazione dei criteri  perequativi  di  cui
          alla lettera c),  in  misura  proporzionale  e  nel  limite
          massimo della variazione stessa, e, a  decorrere  dall'anno
          2022, destinato, nella misura di 25 milioni di euro  annui,
          ad incremento del contributo straordinario  ai  comuni  che
          danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma  3,
          del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
          locali, di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
          267, o alla fusione per incorporazione di cui  all'articolo
          1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56. 
              450. Con riferimento ai comuni delle regioni a  statuto
          ordinario, nel caso in cui l'applicazione  dei  criteri  di
          riparto di cui alla lettera c) del comma 449 determini  una
          variazione delle risorse di  riferimento,  tra  un  anno  e
          l'altro, superiore a +4 per cento  o  inferiore  a  -4  per
          cento rispetto  all'ammontare  delle  risorse  storiche  di
          riferimento, si puo' applicare un correttivo finalizzato  a
          limitare le predette variazioni. Le risorse di  riferimento
          sono definite dai gettiti dell'IMU e della  TASI,  entrambi
          valutati ad aliquota di base, e dalla dotazione  netta  del
          Fondo  di  solidarieta'  comunale.  Per  il  calcolo  delle
          risorse storiche di  riferimento  la  dotazione  netta  del
          Fondo di solidarieta' comunale  e'  calcolata  considerando
          pari a zero la percentuale di applicazione della differenza
          tra capacita' fiscali e fabbisogni  standard  di  cui  alla
          lettera c) del comma 449. Ai fini di cui al primo  periodo,
          nell'ambito  del  Fondo  di   solidarieta'   comunale,   e'
          costituito un  accantonamento  alimentato  dai  comuni  che
          registrano un incremento delle risorse complessive rispetto
          all'anno precedente superiore al 4 per  cento.  I  predetti
          enti     contribuiscono     in      modo      proporzionale
          all'accantonamento in misura non superiore all'eccedenza di
          risorse rispetto alla soglia del 4 per cento  e,  comunque,
          nel limite complessivo delle risorse necessarie per ridurre
          le variazioni negative dei comuni con una perdita superiore
          al 4 per cento. Il  predetto  accantonamento  e'  ripartito
          proporzionalmente tra i comuni che registrano una riduzione
          delle  risorse  complessive  rispetto  all'anno  precedente
          superiore  al  4  per  cento  nei  limiti   delle   risorse
          accantonate.". 
              - Si riporta il testo  del  comma  24  dell'articolo  1
          della citata legge n. 208 del 2015: 
              "24.  Entro  il  30  settembre  2016,  l'Agenzia  delle
          entrate  comunica  al  Ministero  dell'economia   e   delle
          finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di  cui
          al  comma  23,  i  dati  relativi,  per   ciascuna   unita'
          immobiliare, alle rendite proposte e a quelle gia' iscritte
          in catasto dal 1° gennaio 2016; il Ministro dell'economia e
          delle finanze, di concerto con  il  Ministro  dell'interno,
          emana,  secondo  una  metodologia   adottata   sentita   la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  entro  il  31
          ottobre 2016, il decreto per ripartire il contributo  annuo
          di 155 milioni di euro attribuito ai  comuni  a  titolo  di
          compensazione  del  minor  gettito  per  l'anno   2016.   A
          decorrere  dall'anno  2017,  il  contributo  annuo  di  155
          milioni di euro  e'  ripartito  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  da  emanare,
          entro il 30 giugno 2017, sulla base  dei  dati  comunicati,
          entro il 31  marzo  2017,  dall'Agenzia  delle  entrate  al
          Ministero dell'economia e delle  finanze  e  relativi,  per
          ciascuna unita'  immobiliare,  alle  rendite  proposte  nel
          corso del 2016 ai sensi  del  comma  22  e  a  quelle  gia'
          iscritte in catasto al 1° gennaio 2016.".