Art. 16 
 
             Riparto del concorso alla finanza pubblica 
             da parte di province e citta' metropolitane 
 
  1. All'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
il terzo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «Fermo  restando  per
ciascun ente il versamento relativo all'anno  2015,  l'incremento  di
900 milioni di euro per l'anno 2016 e l'ulteriore incremento  di  900
milioni (( di euro )) a  decorrere  dal  2017  a  carico  degli  enti
appartenenti alle regioni a statuto ordinario sono ripartiti per  650
milioni di euro a carico delle province e per 250 milioni di  euro  a
carico delle citta' metropolitane.». 
  ((  1-bis.  Alle  province  che  hanno   dichiarato   il   dissesto
finanziario entro il 31 dicembre 2015, non escluse dal versamento  di
cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge  23  dicembre  2014,  n.
190, e' attribuito, per l'anno 2017, un contributo pari a 10  milioni
di euro. 
  1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a 10 milioni  di  euro
per l'anno 2017, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del
contributo  per  il  medesimo  anno  2017,  di  cui   al   comma   24
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. )) 
  2. Per gli anni 2017 e seguenti l'ammontare della  riduzione  della
spesa corrente che ciascuna provincia  e  citta'  metropolitana  deve
conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell'articolo 1,
comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e'  stabilito  negli
importi indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto. 
  3. Per gli anni 2017 e 2018 il concorso  alla  finanza  pubblica  a
carico  delle  province  e  delle   citta'   metropolitane   previsto
dall'articolo 47, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,  e'
determinato per ciascun ente nell'importo indicato  nella  tabella  2
allegata al presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del comma 418 dell'articolo 1  della  citata
          legge  n.  190  del  2014,  come  modificato  dal  presente
          articolo, e' riportato nei riferimenti  normativi  all'art.
          15. 
              - Il testo del comma 24 dell'articolo  1  della  citata
          legge  n.  208  del  2015  e'  riportato  nei   riferimenti
          normativi all'art. 14. 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 47  del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89  (Misure
          urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale): 
              "Art.  47  (Concorso  delle  province,   delle   citta'
          metropolitane e  dei  comuni  alla  riduzione  della  spesa
          pubblica) 
              1. Omissis 
              2. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  ciascuna
          provincia e citta' metropolitana  consegue  i  risparmi  da
          versare ad apposito capitolo di entrata del bilancio  dello
          Stato determinati con decreto del Ministro dell'interno  da
          emanare entro il termine del 30 giugno, per l'anno 2014,  e
          del 28 febbraio per gli anni  successivi,  sulla  base  dei
          seguenti criteri: 
              a)  per  quanto  attiene   agli   interventi   di   cui
          all'articolo 8, relativi alla  riduzione  della  spesa  per
          beni e  servizi,  la  riduzione  e'  operata  nella  misura
          complessiva di 340 milioni di euro per il  2014  e  di  510
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015  al  2018,
          proporzionalmente alla spesa media,  sostenuta  nell'ultimo
          triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A
          allegata al presente decreto; 
              b)  per  quanto  attiene   agli   interventi   di   cui
          all'articolo 15, relativi alla riduzione  della  spesa  per
          autovetture di 0,7 milioni di euro, per l'anno 2014,  e  di
          un milione di euro per ciascuno  degli  anni  dal  2015  al
          2018, la riduzione e' operata in proporzione al  numero  di
          autovetture di ciascuna provincia  e  citta'  metropolitana
          comunicato  annualmente  al  Ministero   dell'interno   dal
          Dipartimento della Funzione Pubblica; 
              c)  per  quanto  attiene  agli   interventi,   di   cui
          all'articolo 14, relativi alla riduzione  della  spesa  per
          incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti
          di collaborazione coordinata e continuativa, di 3,8 milioni
          di euro per l'anno 2014  e  di  5,7  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal  2015  al  2018,  la  riduzione  e'
          operata in proporzione alla spesa comunicata  al  Ministero
          dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica. 
              Omissis.".