Art. 17 
 
Riparto del  contributo  a  favore  delle  province  e  delle  citta'
           metropolitane delle regioni a statuto ordinario 
 
  1. Per gli anni 2017 e seguenti l'ammontare del contributo  di  cui
all'articolo 1, comma 754, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  a
favore di ciascuna provincia e citta' metropolitana delle  regioni  a
statuto ordinario, e' stabilito nell'importo indicato nella tabella 3
allegata al presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  754  dell'articolo  1
          della citata legge n. 208 del 2015: 
              "754. Alle province e alle citta'  metropolitane  delle
          regioni a statuto ordinario  e'  attribuito  un  contributo
          complessivo di 495 milioni  di  euro  nell'anno  2016,  470
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020  e
          400 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2021,  di
          cui 245 milioni di euro per l'anno  2016,  220  milioni  di
          euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 150 milioni
          di euro annui a decorrere dall'anno  2021  a  favore  delle
          province e 250  milioni  di  euro  a  favore  delle  citta'
          metropolitane, finalizzato  al  finanziamento  delle  spese
          connesse  alle  funzioni   relative   alla   viabilita'   e
          all'edilizia   scolastica.   Con   decreto   del   Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  e  il  Ministro  delegato  per  gli  affari
          regionali e le autonomie, da adottare entro il 28  febbraio
          2016,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali, e' stabilito il riparto del contributo  di  cui  al
          periodo  precedente,  tenendo  anche  conto  degli  impegni
          desunti dagli ultimi tre  rendiconti  disponibili  relativi
          alle voci di spesa di cui al primo periodo.".