Art. 17 Riparto del contributo a favore delle province e delle citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario 1. Per gli anni 2017 e seguenti l'ammontare del contributo di cui all'articolo 1, comma 754, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a favore di ciascuna provincia e citta' metropolitana delle regioni a statuto ordinario, e' stabilito nell'importo indicato nella tabella 3 allegata al presente decreto.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 754 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015: "754. Alle province e alle citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario e' attribuito un contributo complessivo di 495 milioni di euro nell'anno 2016, 470 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, di cui 245 milioni di euro per l'anno 2016, 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 a favore delle province e 250 milioni di euro a favore delle citta' metropolitane, finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilita' e all'edilizia scolastica. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 28 febbraio 2016, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e' stabilito il riparto del contributo di cui al periodo precedente, tenendo anche conto degli impegni desunti dagli ultimi tre rendiconti disponibili relativi alle voci di spesa di cui al primo periodo.".