Art. 22 
 
             Disposizioni sul personale e sulla cultura 
 
  1. Fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e
della vigente  normativa  in  materia  di  contenimento  dalla  spesa
complessiva di personale, i  comuni,  in  deroga  a  quanto  disposto
dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
possono procedere ad assunzioni di personale con contratto di  lavoro
a tempo  determinato  a  carattere  stagionale,  nel  rispetto  delle
procedure di natura concorsuale ad evidenza  pubblica,  a  condizione
che i relativi oneri siano integralmente a carico  di  risorse,  gia'
incassate  nel  bilancio  dei  comuni,  derivanti  da  contratti   di
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati  e
che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura  di
servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari,  di  servizi  pubblici
non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti, non  connessi  a
garanzia di diritti fondamentali. 
  (( 1-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre  2015,
n. 208, dopo il secondo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Fermi
restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti  del
presente articolo e il  parametro  di  spesa  del  personale  di  cui
all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, per le regioni che rilevano nell'anno precedente una  spesa  per
il personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate
correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la
percentuale stabilita al primo periodo e'  innalzata,  per  gli  anni
2017 e 2018, al 75 per cento». )) 
  (( 2. All'articolo 1, comma 228, secondo periodo,  della  legge  28
dicembre 2015,  n.  208,  le  parole:  «nei  comuni  con  popolazione
inferiore a 10.000 abitanti» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nei
comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni  2017
e 2018. Per i comuni con  popolazione  compresa  tra  1.000  e  3.000
abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale
inferiore  al  24  per  cento  della  media  delle  entrate  correnti
registrate nei conti consuntivi  dell'ultimo  triennio,  la  predetta
percentuale e' innalzata al 100 per cento». )) 
  3. All'articolo 1, comma 479, lettera d), della legge  11  dicembre
2016, n.  232,  le  parole  «75  per  cento»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «90 per cento». 
  (( 3-bis. A decorrere dal 2017, le spese del personale  di  polizia
locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento  di
servizi  di  cui  all'articolo  168  del  testo  unico  delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e  di  polizia  stradale
necessari allo svolgimento di attivita'  e  iniziative  di  carattere
privato  che  incidono  sulla  sicurezza   e   la   fluidita'   della
circolazione nel  territorio  dell'ente,  sono  poste  interamente  a
carico del soggetto privato organizzatore o promotore  dell'evento  e
le ore di servizio aggiuntivo effettuate  dal  personale  di  polizia
locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai  fini
del calcolo degli straordinari  del  personale  stesso.  In  sede  di
contrattazione integrativa sono disciplinate le modalita' di utilizzo
di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in  coerenza
con le disposizioni normative e contrattuali vigenti. 
  3-ter. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015,  n.
208, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il primo periodo e'  inserito  il  seguente:  «Fino  al  31
dicembre 2019, il comune di Matera puo' autorizzare la corresponsione
al personale non dirigenziale direttamente impiegato nelle  attivita'
di cui al periodo precedente, nel limite massimo  complessivo  di  30
ore pro  capite  mensili,  di  compensi  per  prestazioni  di  lavoro
straordinario  effettivamente   rese,   oltre   i   limiti   previsti
dall'articolo 14 del contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  del
personale del comparto "Regioni-Autonomie locali" del 1° aprile 1999,
di cui al comunicato pubblicato nel supplemento ordinario n. 81  alla
Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999. E'  altresi'  consentita
l'instaurazione  di  un  rapporto  di  lavoro  dirigenziale  a  tempo
determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo  unico  di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  anche  in  deroga
alle percentuali ivi previste»; 
  b) al terzo periodo, le parole: «di 500.000 euro annui per gli anni
dal 2016 al 2019» sono sostituite dalle seguenti:  «di  500.000  euro
per l'anno 2016 e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal  2017
al 2019». 
  3-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui  al  comma
3-ter, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018  e
2019, si provvede mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. )) 
  4. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, sono aggiunti, (( in fine )), i seguenti periodi: «Non rientrano
tra gli incarichi di cui al presente comma quelli aventi  ad  oggetto
prestazioni professionali, conferiti a titolari di  cariche  elettive
di  Regioni  ed  enti  locali  da  parte   delle   citate   pubbliche
amministrazioni, purche' la pubblica amministrazione conferente operi
in ambito territoriale diverso da quello dell'ente presso il quale ((
l'interessato  al  conferimento  dell'incarico  riveste   la   carica
elettiva. Rientrano invece tra gli incarichi di cui al primo  periodo
quelli conferiti dal comune presso  il  quale  il  professionista  e'
titolare  di  carica  elettiva  o  da  enti  pubblici   a   carattere
associativo, consortile o convenzionale, volontario  o  obbligatorio,
di  cui  faccia  parte  il  comune  stesso  )).  Il  conferimento  e'
effettuato nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla  normativa
vigente.». 
  5. Il divieto di cui all'articolo 1, comma 420, lettera  c),  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applica per la copertura delle
posizioni dirigenziali che richiedono professionalita' (( tecniche  e
tecnico-finanziarie e contabili )) e  non  fungibili  delle  province
delle regioni a statuto ordinario in relazione allo svolgimento delle
funzioni fondamentali previste dall'articolo 1, commi 85 e 86,  delle
legge 7 aprile 2014, n. 56. 
  (( 5-bis. All'articolo 32, comma 5, del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «I
comuni possono  cedere,  anche  parzialmente,  le  proprie  capacita'
assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte». 
  5-ter. Al fine di consentire  un  utilizzo  piu'  razionale  e  una
maggiore flessibilita' nella gestione delle risorse  umane  da  parte
degli enti locali coinvolti in processi associativi, le  disposizioni
di cui  all'articolo  30,  comma  1,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano al  passaggio  di
personale tra l'unione e i comuni ad essa  aderenti,  nonche'  tra  i
comuni medesimi anche quando  il  passaggio  avviene  in  assenza  di
contestuale trasferimento di funzioni o servizi. 
  5-quater. Al fine di favorire  lo  svolgimento  delle  funzioni  di
promozione del territorio, dello sviluppo economico e  della  cultura
in ambito locale, i vincoli di contenimento della spesa  pubblica  di
cui all'articolo 6, commi 8 e 11, del decreto-legge 31  maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, non si applicano alle  spese  per  la  realizzazione  di  mostre
effettuate da regioni ed enti locali o da  istituti  e  luoghi  della
cultura di loro appartenenza. 
  5-quinquies. Al  fine  di  assicurare  la  tutela  del  decoro  del
patrimonio culturale e la sicurezza pubblica, il comune, d'intesa con
la regione, sentito il competente soprintendente  del  Ministero  dei
beni e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  puo'  adottare
deliberazioni volte a  regolare  l'accesso  e  la  circolazione,  nel
proprio  centro  storico,  di  veicoli  elettrici  e  di  velocipedi,
utilizzati a fini turistici, che abbiano piu'  di  due  ruote  o  che
comunque trasportino tre o piu' persone, incluso il conducente. )) 
  6.  Al  fine  di  potenziare  i  sistemi  museali  cittadini  e  di
promuovere l'interazione e la collaborazione tra  gli  istituti  e  i
luoghi della cultura statali, regionali e degli enti locali, fino  al
31 dicembre 2018, ciascun istituto o luogo della cultura di rilevante
interesse nazionale dotato di autonomia speciale, di cui  al  decreto
del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e  del  turismo  23
dicembre 2014, (( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  57  del  10
marzo 2015 )), e successive modificazioni, puo' avvalersi, in  deroga
ai  limiti  finanziari  previsti  dalla  legislazione   vigente,   di
competenze o servizi professionali nella gestione di beni  culturali,
ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, per una durata non superiore a 9 mesi, entro  i  limiti
di spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni  2017  e  2018,  per
sostenere (( il buon andamento dell'istituto o luogo della cultura  e
garantirne l'attivazione. Ciascun istituto o luogo della  cultura  di
cui al primo periodo provvede all'attuazione delle  disposizioni  del
medesimo periodo con le risorse  disponibili  nel  proprio  bilancio,
assicurando altresi' il rispetto  degli  obblighi  di  pubblicita'  e
trasparenza nelle diverse fasi della procedura )). Alla compensazione
degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di  indebitamento
netto  derivanti  dall'attuazione  delle  disposizioni  di   cui   al
precedente comma, pari a 700.000 euro per l'anno  2017,  a  1.500.000
euro per l'anno 2018 e a 750.000 euro per l'anno  2019,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione  di  contributi  pluriennali  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  7. Per le medesime finalita' di cui al comma 6,  gli  incarichi  di
direttore di istituti e luoghi  della  cultura  conferiti  a  seguito
delle  procedure  di  selezione  pubblica   internazionale   di   cui
all'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31  maggio  2014,  n.
83, convertito, con modificazioni, (( dalla legge )) 29 luglio  2014,
n. 106, possono  essere  rinnovati  una  sola  volta,  con  decisione
motivata  sulla  base  di  una  valutazione  positiva  dei  risultati
ottenuti, per ulteriori quattro anni. 
  (( 7-bis. L'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge  31  maggio
2014, n. 83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2014, n. 106, si interpreta nel senso che alla procedura di selezione
pubblica internazionale ivi prevista non si  applicano  i  limiti  di
accesso di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. 
  7-ter.  Al  fine  di  rafforzare   le   attivita'   di   tutela   e
valorizzazione  del  patrimonio  culturale,  per   l'anno   2017   e'
autorizzata la spesa di:  3  milioni  di  euro  per  le  esigenze  di
funzionamento  delle  soprintendenze  archeologia,   belle   arti   e
paesaggio del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo; 1,5 milioni di euro  per  incrementare  l'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma  1142,  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, al fine di consentire al Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del  turismo  di  far  fronte,  con  interventi
urgenti, al verificarsi di  emergenze  che  possano  pregiudicare  la
salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di  procedere  alla
realizzazione  di  progetti   di   gestione   di   modelli   museali,
archivistici  e  librari,  di  progetti  di  tutela  paesaggistica  e
archeologico-monumentale nonche' di progetti per la manutenzione,  il
restauro e la  valorizzazione  di  beni  culturali  e  paesaggistici;
500.000 euro per le finalita'  previste  dall'articolo  5,  comma  1,
primo periodo, della legge 1°  dicembre  1997,  n.  420.  Agli  oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari  a  5  milioni  di
euro  per  l'anno  2017,  al  fine  di  garantire  l'invarianza   sul
fabbisogno e sull'indebitamento netto, si provvede mediante riduzione
per  10  milioni  di  euro  dell'autorizzazione  di  spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 330, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  7-quater. Al  fine  di  potenziare  il  funzionamento  dei  sistemi
bibliotecari locali, nello stato di previsione del Ministero dei beni
e delle attivita' culturali e del turismo e' istituito uno  specifico
Fondo con dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere  dall'anno
2018, destinato alla promozione della lettura,  alla  tutela  e  alla
valorizzazione  del  patrimonio  librario,  alla  riorganizzazione  e
all'incremento dell'efficienza dei sistemi bibliotecari. Il Fondo  e'
ripartito annualmente secondo le  modalita'  stabilite  con  apposito
decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Agli oneri  derivanti  dal
presente comma, pari a 1 milione di euro annui a decorrere  dall'anno
2018,    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  7-quinquies. Al fine di accelerare le  attivita'  di  ricostruzione
nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24
agosto 2016 e di rafforzare le  interazioni  con  le  amministrazioni
locali interessate, nonche' di  potenziare  le  azioni  di  tutela  e
valorizzazione del patrimonio culturale della nazione,  la  dotazione
organica del Ministero dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del
turismo  e'  incrementata  di  un'unita'  dirigenziale   di   livello
generale. Conseguentemente, all'articolo 54,  comma  1,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  la  parola:  «ventiquattro»  e'
sostituita dalla seguente: «venticinque». Entro trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto e' modificato, con le medesime modalita' di cui  all'articolo
16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il  regolamento  di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  29  agosto
2014, n. 171. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 140.000
euro per l'anno 2017 e a 214.000 euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2018,    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208. )) 
  8. In favore del teatro di rilevante  interesse  culturale  «Teatro
Eliseo», per spese ordinarie e straordinarie, al fine di garantire la
continuita' delle sue attivita' in occasione del centenario ((  della
sua fondazione )) e' autorizzata la spesa di (( 4 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2017 e  2018.  Al  relativo  onere  si  provvede,
quanto a 2 milioni di  euro  per  l'anno  2017,  mediante  versamento
all'entrata del bilancio dello  Stato  di  una  corrispondente  quota
delle risorse di  cui  all'articolo  24,  comma  1,  della  legge  12
novembre 2011, n. 183, che restano acquisite all'erario, e, quanto  a
2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di  euro  per  l'anno
2018, mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  8-bis. Al fine di consentire la  prosecuzione  e  il  rafforzamento
degli interventi attuativi  del  piano  strategico  di  sviluppo  del
percorso turistico-culturale integrato delle residenze borboniche, di
cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre  2013,  n.  112,
con particolare riguardo al recupero e alla valorizzazione  del  Real
Sito di Carditello, e' autorizzata la spesa di 300.000 euro  annui  a
decorrere dall'anno 2018, quale contributo del Ministero dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo alle spese di gestione  e  di
funzionamento della Fondazione Real  Sito  di  Carditello.  All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma,  pari  a  300.000  euro
annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  8-ter. Al fine di sviluppare le  attivita'  culturali  promosse  in
favore della minoranza italiana nell'Istria, a Fiume e  in  Dalmazia,
all'articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 72,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2: 
  1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,
nonche' restauro di monumenti relativi alle medesime vicende»; 
  2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
  «d-bis) erogazione di borse di studio»; 
  b) al comma  4,  al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «attivita'
culturali » sono inserite le seguenti: «, l'universita'  popolare  di
Trieste»  e  dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito  il   seguente:
«L'universita' popolare di Trieste svolge le  attivita'  di  supporto
amministrativo e gestionale, anche sulla  base  di  atti  integrativi
alle convenzioni, stipulate ai sensi della presente  legge,  gia'  in
essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione». 
  8-quater. Le convenzioni di cui  all'articolo  1,  comma  4,  della
legge 16 marzo 2001, n. 72, vigenti alla data di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto,  sono  integrate  al
fine di adeguarle alle disposizioni di cui al comma 8-ter. 
  8-quinquies. Per le medesime finalita' di cui al comma 8-ter,  alla
legge 21 marzo 2001, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 1, comma 2: 
  1) al primo periodo, dopo la parola: «Slovenia»  sono  inserite  le
seguenti «, in Montenegro»; 
  2)  al  secondo  periodo,  le  parole:  «in  collaborazione»   sono
sostituite dalle seguenti: «d'intesa con il  Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale e» e le parole: «, fino ad
un massimo del 20 per cento dello stanziamento annuo previsto,»  sono
soppresse; 
  b) al titolo, dopo la parola: «Slovenia» sono inserite le  seguenti
«, in Montenegro». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 28 dell'articolo 9  del
          citato decreto-legge n. 78 del 2010: 
              "Art. 9 Contenimento delle spese in materia di  impiego
          pubblico 
              1. - 27. Omissis 
              28. A  decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,
          incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici,
          le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   fermo
          quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  avvalersi  di
          personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero  con
          contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  nel
          limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
          finalita' nell'anno 2009. Per le  medesime  amministrazioni
          la  spesa   per   personale   relativa   a   contratti   di
          formazione-lavoro,  ad  altri  rapporti   formativi,   alla
          somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
          cui all'articolo  70,  comma  1,  lettera  d)  del  decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
          50  per  cento  di  quella  sostenuta  per  le   rispettive
          finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui  al  primo  e  al
          secondo periodo non si applicano, anche con riferimento  ai
          lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita'  e
          ai cantieri di  lavoro,  nel  caso  in  cui  il  costo  del
          personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
          o   da   fondi   dell'Unione   europea;   nell'ipotesi   di
          cofinanziamento, i limiti medesimi  non  si  applicano  con
          riferimento alla sola quota finanziata da  altri  soggetti.
          Le disposizioni di  cui  al  presente  comma  costituiscono
          principi generali ai fini del coordinamento  della  finanza
          pubblica ai quali  si  adeguano  le  regioni,  le  province
          autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
          nazionale. Per gli enti locali in  sperimentazione  di  cui
          all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
          118, per l'anno  2014,  il  limite  di  cui  ai  precedenti
          periodi e' fissato al 60 per cento  della  spesa  sostenuta
          nel 2009. A decorrere dal  2013  gli  enti  locali  possono
          superare il predetto limite per le assunzioni  strettamente
          necessarie  a  garantire  l'esercizio  delle  funzioni   di
          polizia  locale,  di  istruzione  pubblica  e  del  settore
          sociale nonche' per le spese sostenute per  lo  svolgimento
          di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
          cui all'articolo 70, comma 1, del  decreto  legislativo  10
          settembre  2003,  n.  276.  Le  limitazioni  previste   dal
          presente comma non si applicano agli enti locali in  regola
          con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di  cui
          ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre
          2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle
          risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che
          comunque la spesa complessiva  non  puo'  essere  superiore
          alla spesa sostenuta  per  le  stesse  finalita'  nell'anno
          2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni  previste
          dal presente comma le spese sostenute per le  assunzioni  a
          tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1,  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n.  267.  Per  il  comparto  scuola  e  per  quello   delle
          istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica
          e musicale trovano applicazione le specifiche  disposizioni
          di settore. Resta fermo quanto  previsto  dall'articolo  1,
          comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n.  266.  Per  gli
          enti di ricerca resta fermo, altresi', quanto previsto  dal
          comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n.  266  del
          2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare  la
          continuita' dell'attivita' di vigilanza  sui  concessionari
          della rete autostradale, ai sensi dell'art.  11,  comma  5,
          secondo periodo, del decreto-legge  n.  216  del  2011,  il
          presente comma non  si  applica  altresi',  nei  limiti  di
          cinquanta  unita'  di   personale,   al   Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  esclusivamente  per   lo
          svolgimento della predetta attivita';  alla  copertura  del
          relativo onere si  provvede  mediante  l'attivazione  della
          procedura  per  l'individuazione  delle  risorse   di   cui
          all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro
          a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione  degli
          enti di ricerca dall'applicazione  delle  disposizioni  del
          presente comma, si  provvede  mediante  utilizzo  di  quota
          parte delle maggiori entrate  derivanti  dall'articolo  38,
          commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non  si  applica
          alla struttura di missione di cui all'art.  163,  comma  3,
          lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
          Il mancato rispetto dei limiti di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilita'  erariale.  Per  le   amministrazioni   che
          nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per  le  finalita'
          previste ai sensi del presente comma, il limite di  cui  al
          primo periodo  e'  computato  con  riferimento  alla  media
          sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009. 
              Omissis." 
              - Si riporta il testo del  comma  228  dell'articolo  1
          della citata legge n. 208 del 2015, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "228. Le amministrazioni di cui all'articolo  3,  comma
          5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  11  agosto  2014,  n.  114,  e
          successive modificazioni, possono procedere, per  gli  anni
          2016, 2017 e 2018,  ad  assunzioni  di  personale  a  tempo
          indeterminato di qualifica non dirigenziale nel  limite  di
          un contingente di personale  corrispondente,  per  ciascuno
          dei predetti anni, ad una spesa pari al  25  per  cento  di
          quella relativa al  medesimo  personale  cessato  nell'anno
          precedente. Fermi restando l'equilibrio di bilancio di  cui
          ai  commi  707  e  seguenti  del  presente  articolo  e  il
          parametro di spesa del personale  di  cui  all'articolo  1,
          comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per
          le regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa  per
          il personale inferiore al 12 per  cento  del  titolo  primo
          delle entrate correnti, considerate al netto  di  quelle  a
          destinazione  vincolata,  la   percentuale   stabilita   al
          precedente periodo e' innalzata, per gli anni 2017 e  2018,
          al 75 per cento. Ferme restando  le  facolta'  assunzionali
          previste  dall'articolo  1,  comma  562,  della  legge   27
          dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015  non
          erano sottoposti alla disciplina del  patto  di  stabilita'
          interno,   qualora   il   rapporto   dipendenti-popolazione
          dell'anno  precedente  sia  inferiore  al  rapporto   medio
          dipendenti-popolazione   per   classe   demografica,   come
          definito  triennalmente  con  il   decreto   del   Ministro
          dell'interno di cui all'articolo 263, comma  2,  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
          la percentuale stabilita al periodo precedente e' innalzata
          al 75 per cento nei  comuni  con  popolazione  superiore  a
          1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni  con
          popolazione  compresa  tra  1.000  e  3.000  abitanti   che
          rilevano nell'anno precedente una spesa  per  il  personale
          inferiore  al  24  per  cento  della  media  delle  entrate
          correnti  registrate  nei  conti   consuntivi   dell'ultimo
          triennio, la predetta percentuale e' innalzata al  100  per
          cento. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del
          presente comma, al solo fine di  definire  il  processo  di
          mobilita' del personale degli enti di area vasta  destinato
          a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo
          1, comma 421, della citata legge n. 190 del  2014,  restano
          ferme le percentuali stabilite dall'articolo  3,  comma  5,
          del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma
          5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno  2014,
          n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
          2014, n. 114, e' disapplicato  con  riferimento  agli  anni
          2017 e 2018." 
              - Si riporta il testo del  comma  479  dell'articolo  1
          della citata legge n. 232 del 2016, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "479. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24
          dicembre 2012, n. 243,  a  decorrere  dall'anno  2018,  con
          riferimento  ai  risultati   dell'anno   precedente   e   a
          condizione  del   rispetto   dei   termini   perentori   di
          certificazione di cui ai commi 470 e 473: 
              a) alle regioni che rispettano il saldo di cui al comma
          466 e che conseguono un saldo finale di cassa non  negativo
          fra le entrate e  le  spese  finali,  sono  assegnate,  con
          decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,  entro
          il  30  luglio  di  ciascun  anno,  le  eventuali   risorse
          incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30  giugno
          ai sensi del comma 475, lettera b),  per  essere  destinate
          alla  realizzazione  di  investimenti.  L'ammontare   delle
          risorse per ciascuna regione e' determinato mediante intesa
          in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano. Le regioni che conseguono il saldo finale di cassa
          non negativo trasmettono al Ministero dell'economia e delle
          finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato le informazioni concernenti  il  monitoraggio  al  31
          dicembre del saldo di cui al comma 466 e la  certificazione
          dei relativi risultati,  in  termini  di  competenza  e  in
          termini di cassa, secondo le modalita' previste dai decreti
          di cui al comma 469. Ai fini  del  saldo  di  cassa  rileva
          l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale  nel  corso
          dell'esercizio   per   il   finanziamento   della   sanita'
          registrata nell'apposita voce delle  partite  di  giro,  al
          netto delle  relative  regolazioni  contabili  imputate  al
          medesimo esercizio; 
              b)  alle  citta'  metropolitane,  alle  province  e  ai
          comuni, che rispettano il saldo di cui al comma 466  e  che
          conseguono un saldo finale di cassa  non  negativo  fra  le
          entrate finali e  le  spese  finali,  sono  assegnate,  con
          decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,  entro
          il  30  luglio  di  ciascun  anno,  le  eventuali   risorse
          derivanti  dalla  riduzione  del  fondo   sperimentale   di
          riequilibrio o del fondo di  solidarieta'  comunale  e  dai
          versamenti e recuperi, effettivamente incassati, di cui  al
          comma  475,  lettera  a),   per   essere   destinate   alla
          realizzazione di investimenti.  L'ammontare  delle  risorse
          per ciascuna citta' metropolitana, provincia  e  comune  e'
          determinato d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali. Le citta' metropolitane, le province e  i
          comuni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo
          trasmettono al Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  le
          informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del
          saldo di cui al comma 466 e la certificazione dei  relativi
          risultati, in termini di competenza e in termini di  cassa,
          secondo le modalita' previste dai decreti di cui  al  comma
          469; 
              c)  per  le  regioni  e  le  citta'  metropolitane  che
          rispettano il saldo di cui al comma  466,  lasciando  spazi
          finanziari inutilizzati inferiori  all'1  per  cento  degli
          accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel  quale
          e' rispettato il medesimo saldo,  nell'anno  successivo  la
          spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo
          9, comma 28, del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, puo' essere innalzata del 10 per cento della  spesa
          sostenibile ai sensi del predetto comma 28; 
              d) per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma
          466,  lasciando  spazi  finanziari  inutilizzati  inferiori
          all'1 per cento degli  accertamenti  delle  entrate  finali
          dell'esercizio nel quale e' rispettato il  medesimo  saldo,
          nell'anno successivo  la  percentuale  stabilita  al  primo
          periodo del  comma  228  dell'articolo  1  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208, e' innalzata al 90 per cento qualora
          il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia
          inferiore  al  rapporto  medio  dipendenti-popolazione  per
          classe demografica,  come  definito  triennalmente  con  il
          decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo  263,
          comma 2, del testo unico di cui al decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267." 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  168  del  citato
          decreto legislativo n. 267 del 2000: 
              "Art. 168 Servizi per conto di terzi e  le  partite  di
          giro 
              1. Le entrate e le spese relative ai servizi per  conto
          di terzi e le partite di giro, che costituiscono  al  tempo
          stesso un debito ed un credito per l'ente,  comprendono  le
          transazioni poste in essere per conto di altri soggetti, in
          assenza di qualsiasi discrezionalita' come individuate  dal
          principio applicato della contabilita' finanziaria  di  cui
          all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
          n. 118, e successive modificazioni. 
              2.  Le  partite  di  giro  riguardano   le   operazioni
          effettuate come sostituto di imposta, per la  gestione  dei
          fondi  economali  e  le  altre  operazioni   previste   nel
          principio applicato della contabilita' finanziaria  di  cui
          all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
          n. 118, e successive modificazioni. 
              2-bis.  Le  previsioni  e  gli  accertamenti  d'entrata
          riguardanti i servizi per conto di terzi e  le  partite  di
          giro  conservano  l'equivalenza   con   le   corrispondenti
          previsioni e impegni di spesa, e viceversa. A tal fine,  le
          obbligazioni giuridicamente perfezionate attive  e  passive
          che  danno  luogo  ad  entrate  e  spese  riguardanti  tali
          operazioni sono registrate e imputate all'esercizio in  cui
          l'obbligazione e'  perfezionata,  in  deroga  al  principio
          contabile generale n. 16. 
              2-ter. Non  comportando  discrezionalita'  e  autonomia
          decisionale, gli stanziamenti riguardanti le operazioni per
          conto di terzi e  le  partite  di  giro  non  hanno  natura
          autorizzatoria." 
              Si riporta il testo del comma 346 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  208  del  2015,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "346. Al fine di governare e di  gestire  il  ruolo  di
          «Capitale europea della cultura» riconosciuto per il  2019,
          al comune di Matera non si applicano, fino al  31  dicembre
          2019, le norme di contenimento delle spese  per  l'acquisto
          di beni  e  di  servizi  nonche'  quelle  limitative  delle
          assunzioni di personale, con forme contrattuali flessibili,
          di cui all'articolo  9,  comma  28,  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, e  successive  modificazioni,
          nei  limiti  di   quanto   strettamente   necessario   allo
          svolgimento dell'evento.  Fino  al  31  dicembre  2019,  il
          comune di Matera  puo'  autorizzare  la  corresponsione  al
          personale non  dirigenziale  direttamente  impiegato  nelle
          attivita' di cui al periodo precedente, nel limite  massimo
          complessivo di 30 ore pro capite mensili, di  compensi  per
          prestazioni di lavoro  straordinario  effettivamente  rese,
          oltre i limiti  previsti  dall'articolo  14  del  contratto
          collettivo nazionale di lavoro del personale  del  comparto
          "Regioni-Autonomie locali" del 1° aprile 1999,  di  cui  al
          comunicato pubblicato nel supplemento ordinario n. 81  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile  1999.  E'  altresi'
          consentita  l'instaurazione  di  un  rapporto   di   lavoro
          dirigenziale a tempo  determinato  ai  sensi  dell'articolo
          110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo
          18 agosto 2000, n. 267, anche in  deroga  alle  percentuali
          ivi previste.  Le  spese  di  cui  al  presente  comma  non
          concorrono alla definizione dell'ammontare della  riduzione
          della spesa di personale ai sensi  dell'articolo  1,  comma
          557, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  e  successive
          modificazioni. Per garantire l'obiettivo di cui al presente
          comma, in favore del comune di  Matera  e'  autorizzata  la
          spesa di 500.000 euro per l'anno 2016 e di  1.500.000  euro
          per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019." 
              Il testo  del  comma  5  dell'articolo  10  del  citato
          decreto-legge n. 282 del 2004 e' riportato nei  riferimenti
          normativi all'art. 2-bis. 
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo  5  del
          citato decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.  5  Economie  negli  Organi  costituzionali,   di
          governo e negli apparati politici 
              1. - 4. Omissis 
              5. Ferme le incompatibilita' previste  dalla  normativa
          vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo
          svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche
          amministrazioni di cui al comma  3  dell'articolo  1  della
          legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad
          organi  collegiali  di  qualsiasi  tipo,  puo'  dar   luogo
          esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali
          gettoni di presenza non possono superare  l'importo  di  30
          euro a seduta. Non rientrano tra gli incarichi  di  cui  al
          presente  comma  quelli  aventi  ad   oggetto   prestazioni
          professionali, conferiti a titolari di cariche elettive  di
          Regioni ed enti locali  da  parte  delle  citate  pubbliche
          amministrazioni,  purche'   la   pubblica   amministrazione
          conferente operi in ambito territoriale diverso  da  quello
          dell'ente presso il  quale  l'interessato  al  conferimento
          dell'incarico riveste la carica elettiva. Rientrano  invece
          tra gli incarichi di cui al primo periodo quelli  conferiti
          dal comune presso il quale il professionista e' titolare di
          carica elettiva o da enti pubblici a carattere associativo,
          consortile o convenzionale, volontario o  obbligatorio,  di
          cui faccia parte  il  comune  stesso.  Il  conferimento  e'
          effettuato nel rispetto dei limiti di spesa previsti  dalla
          normativa vigente. 
              Omissis." 
              - Si riporta il testo del  comma  420  dell'articolo  1
          della citata legge n. 190 del 2014: 
              "420. A decorrere dal 1° gennaio  2015,  alle  province
          delle regioni a statuto ordinario e' fatto divieto: 
              a) di ricorrere a mutui per spese non rientranti  nelle
          funzioni concernenti la gestione dell'edilizia  scolastica,
          la  costruzione  e  gestione  delle  strade  provinciali  e
          regolazione della circolazione stradale ad  esse  inerente,
          nonche' la tutela e valorizzazione dell'ambiente,  per  gli
          aspetti di competenza; 
              b)  di  effettuare  spese  per   relazioni   pubbliche,
          convegni, mostre, pubblicita' e di rappresentanza; 
              c) di procedere ad assunzioni  a  tempo  indeterminato,
          anche nell'ambito di procedure di mobilita'; 
              d) di acquisire  personale  attraverso  l'istituto  del
          comando. I comandi in essere cessano alla naturale scadenza
          ed e' fatto divieto di proroga degli stessi; 
              e) di  attivare  rapporti  di  lavoro  ai  sensi  degli
          articoli  90  e   110   del   testo   unico   delle   leggi
          sull'ordinamento degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto
          legislativo  18  agosto  2000,   n.   267,   e   successive
          modificazioni. I rapporti in essere ai sensi  del  predetto
          articolo 110 cessano alla naturale  scadenza  ed  e'  fatto
          divieto di proroga degli stessi; 
              f) di instaurare rapporti di lavoro flessibile  di  cui
          all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122, e successive modificazioni; 
              g) di attribuire incarichi di studio e consulenza." 
              Il testo dei commi 85 e 86 dell'articolo 1 della citata
          legge n. 56 del 2014 e' riportato nei riferimenti normativi
          all'art. 20. 
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 32  del
          citato decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 32 Unione di comuni 
              1. - 4. Omissis 
              5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le
          risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio  delle
          funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti
          dalla normativa vigente in materia di personale,  la  spesa
          sostenuta per il personale dell'Unione non puo' comportare,
          in sede di prima applicazione, il superamento  della  somma
          delle spese  di  personale  sostenute  precedentemente  dai
          singoli   comuni   partecipanti.   A   regime,   attraverso
          specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e  una
          rigorosa  programmazione  dei  fabbisogni,  devono   essere
          assicurati progressivi risparmi  di  spesa  in  materia  di
          personale. I comuni possono cedere, anche parzialmente,  le
          proprie capacita' assunzionali all'unione di comuni di  cui
          fanno parte. 
              Omissis." 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 30  del
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              "Art.   30   Passaggio   diretto   di   personale   tra
          amministrazioni diverse 
              1. Le amministrazioni possono ricoprire  posti  vacanti
          in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui
          all'articolo 2,  comma  2,  appartenenti  a  una  qualifica
          corrispondente e in servizio presso altre  amministrazioni,
          che  facciano  domanda  di  trasferimento,  previo  assenso
          dell'amministrazione di appartenenza.  Le  amministrazioni,
          fissando  preventivamente  i  requisiti  e  le   competenze
          professionali  richieste,  pubblicano  sul   proprio   sito
          istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta  giorni,
          un bando  in  cui  sono  indicati  i  posti  che  intendono
          ricoprire attraverso  passaggio  diretto  di  personale  di
          altre amministrazioni, con  indicazione  dei  requisiti  da
          possedere. In via sperimentale e fino  all'introduzione  di
          nuove  procedure  per  la  determinazione  dei   fabbisogni
          standard di personale delle amministrazioni pubbliche,  per
          il  trasferimento  tra  le  sedi  centrali  di   differenti
          ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali
          non  e'   richiesto   l'assenso   dell'amministrazione   di
          appartenenza, la quale dispone il trasferimento  entro  due
          mesi dalla richiesta dell'amministrazione di  destinazione,
          fatti salvi i termini per il preavviso e a  condizione  che
          l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale  di
          posti    vacanti    superiore    all'amministrazione     di
          appartenenza. Per agevolare le procedure  di  mobilita'  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione  pubblica  istituisce   un   portale   finalizzato
          all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilita'. 
              Omissis." 
              Il testo dei commi 8 e 11 dell'articolo  6  del  citato
          decreto-legge n. 78 del 2010 e' riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 21-bis. 
              - Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo  7  del
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              "Art. 7 Gestione delle risorse umane 
              1. - 5. Omissis 
              6.  Per  esigenze  cui  non  possono  far  fronte   con
          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
          conferire incarichi individuali, con  contratti  di  lavoro
          autonomo,   di   natura   occasionale   o   coordinata    e
          continuativa,  ad  esperti  di  particolare  e   comprovata
          specializzazione  anche  universitaria,  in  presenza   dei
          seguenti presupposti di legittimita': 
              a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere  alle
          competenze attribuite dall'ordinamento  all'amministrazione
          conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati
          e deve risultare coerente con le esigenze di  funzionalita'
          dell'amministrazione conferente; 
              b)   l'amministrazione   deve   avere   preliminarmente
          accertato  l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare   le
          risorse umane disponibili al suo interno; 
              c) la prestazione deve essere di  natura  temporanea  e
          altamente  qualificata;  non   e'   ammesso   il   rinnovo;
          l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
          in via eccezionale, al solo fine di completare il  progetto
          e  per  ritardi  non  imputabili  al  collaboratore,  ferma
          restando  la  misura  del  compenso  pattuito  in  sede  di
          affidamento dell'incarico; 
              d) devono essere  preventivamente  determinati  durata,
          luogo, oggetto e compenso della collaborazione. 
              Si   prescinde   dal   requisito    della    comprovata
          specializzazione universitaria in caso di  stipulazione  di
          contratti  di  collaborazione  di  natura   occasionale   o
          coordinata e continuativa per attivita' che debbano  essere
          svolte da professionisti iscritti in ordini o  albi  o  con
          soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo,
          dei  mestieri  artigianali  o  dell'attivita'   informatica
          nonche' a supporto dell'attivita' didattica e  di  ricerca,
          per i servizi di orientamento, compreso il collocamento,  e
          di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza  nuovi
          o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  ferma
          restando la necessita' di accertare la maturata  esperienza
          nel settore. 
              Il ricorso a contratti di collaborazione  coordinata  e
          continuativa per lo svolgimento  di  funzioni  ordinarie  o
          l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e'
          causa di responsabilita' amministrativa  per  il  dirigente
          che  ha  stipulato  i   contratti.   Il   secondo   periodo
          dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004,
          n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2004, n. 191, e' soppresso. Si  applicano  le  disposizioni
          previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e,
          in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente
          comma,  fermo  restando  il  divieto  di  costituzione   di
          rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto
          previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater. 
              Omissis." 
              Il  testo  del  comma  2  dell'articolo  6  del  citato
          decreto-legge n. 154 del 2008 e' riportato nei  riferimenti
          normativi all'art. 4-bis. 
              - Si riporta il testo del comma 2-bis dell'articolo  14
          del citato decreto-legge n. 83 del 2014: 
              "Art. 14. Misure urgenti per  la  riorganizzazione  del
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo e per il rilancio dei musei 
              1. - 2. Omissis 
              2-bis. Al  fine  di  adeguare  l'Italia  agli  standard
          internazionali in materia  di  musei  e  di  migliorare  la
          promozione dello sviluppo della  cultura,  anche  sotto  il
          profilo dell'innovazione tecnologica  e  digitale,  con  il
          regolamento di cui al comma 3 sono individuati, senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza  pubblica  e  nel  rispetto
          delle  dotazioni  organiche  definite  in  attuazione   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  i  poli
          museali e gli istituti della cultura statali  di  rilevante
          interesse nazionale che  costituiscono  uffici  di  livello
          dirigenziale.   I   relativi   incarichi   possono   essere
          conferiti, con procedure di  selezione  pubblica,  per  una
          durata da tre a cinque anni, a  persone  di  particolare  e
          comprovata  qualificazione  professionale  in  materia   di
          tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di
          una  documentata  esperienza  di  elevato   livello   nella
          gestione di istituti  e  luoghi  della  cultura,  anche  in
          deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni,  e  comunque  nei  limiti  delle   dotazioni
          finanziarie destinate a legislazione vigente  al  personale
          dirigenziale del  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo. 
              Omissis." 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  38  del  citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              "Art. 38 Accesso dei cittadini degli Stati membri della
          Unione  europea  (1.  I  cittadini   degli   Stati   membri
          dell'Unione europea  e  i  loro  familiari  non  aventi  la
          cittadinanza di uno Stato membro  che  siano  titolari  del
          diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno  permanente
          possono   accedere   ai   posti   di   lavoro   presso   le
          amministrazioni  pubbliche  che  non  implicano   esercizio
          diretto  o  indiretto  di  pubblici  poteri,   ovvero   non
          attengono alla tutela dell'interesse nazionale. 
              2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge  23  agosto
          1988, n. 400, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
          sono individuati i posti e le funzioni per i quali non puo'
          prescindersi  dal  possesso  della  cittadinanza  italiana,
          nonche'  i   requisiti   indispensabili   all'accesso   dei
          cittadini di cui al comma 1. 
              3. Nei casi in cui non sia intervenuta  una  disciplina
          adottata al livello dell'Unione europea,  all'equiparazione
          dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza
          del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica,    sentito    il    Ministero    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca. Secondo  le  disposizioni
          del primo periodo e' altresi' stabilita l'equivalenza tra i
          titoli  accademici  e  di  servizio   rilevanti   ai   fini
          dell'ammissione al concorso e della nomina. 
              3-bis. Le disposizioni di cui ai commi  1,  2  e  3  si
          applicano ai cittadini di Paesi terzi  che  siano  titolari
          del permesso di soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo
          periodo o che siano  titolari  dello  status  di  rifugiato
          ovvero dello status di protezione sussidiaria. 
              3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso, le  disposizioni
          di cui all'articolo 1  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza
          della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni
          al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano." 
              - Si riporta il testo del comma  1142  dell'articolo  1
          della citata legge n. 296 del 2006: 
              "1142. Per consentire al Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali di far fronte con interventi urgenti al
          verificarsi  di  emergenze  che  possano  pregiudicare   la
          salvaguardia  dei  beni  culturali  e  paesaggistici  e  di
          procedere alla realizzazione di  progetti  di  gestione  di
          modelli  museali,  archivistici  e  librari,   nonche'   di
          progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale
          e di  progetti  per  la  manutenzione,  il  restauro  e  la
          valorizzazione  di  beni  culturali  e  paesaggistici,   e'
          autorizzata la spesa di 79 milioni di euro per l'anno  2007
          e di 87 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2008.
          Con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali sono stabiliti annualmente  gli  interventi  e  i
          progetti cui destinare le somme." 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 5 della
          legge 1° dicembre 1997, n. 420 (Istituzione della  Consulta
          dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali): 
              "Art. 5. Contributi statali. 
              1. Per il triennio 1997-1999 e' autorizzata la spesa di
          lire 13 miliardi per il 1997, di lire 10  miliardi  per  il
          1998 e di lire 11 miliardi per il  1999,  da  destinare  ai
          comitati nazionali per  le  celebrazioni  o  manifestazioni
          culturali nonche' per le edizioni nazionali e da  iscrivere
          in apposito capitolo dello stato di previsione della  spesa
          del Ministero per i beni culturali e ambientali. Per l'anno
          1997, a valere sulla predetta autorizzazione di spesa, sono
          concessi i seguenti contributi dello Stato: 
              a) alla Fondazione Rossini Opera  Festival  di  Pesaro,
          lire 3 miliardi; 
              b)  al  Comitato  nazionale  per  la  celebrazione  del
          bicentenario della Repubblica napoletana del 1799,  lire  2
          miliardi; 
              c)  al  Comitato  nazionale  per  la  celebrazione  del
          secondo centenario della nascita di Antonio Rosmini, lire 1
          miliardo; 
              d) al Comitato nazionale per le celebrazioni  Voltiane,
          lire 1 miliardo; 
              e)  al  Comitato  per  Bologna,  citta'  europea  della
          cultura per il 2000, istituito presso il comune di Bologna,
          lire 1 miliardo; 
              f) al Comitato nazionale per la celebrazione del quarto
          centenario della morte di Giordano Bruno, lire 1 miliardo; 
              g)  alla  Fondazione  Ravenna  Manifestazioni,  lire  1
          miliardo; 
              h)  al   Comitato   nazionale   per   la   celebrazione
          dell'ottavo centenario della citta'  di  Cuneo,  patria  di
          Duccio Galimberti, lire 500 milioni; 
              i) per la celebrazione  del  duecentesimo  anniversario
          della nascita di Gaetano Donizetti, lire 500 milioni." 
              - Si riporta il testo dei commi 330 e 354 dell'articolo
          1 della citata legge n. 208 del 2015: 
              "330. Per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  ai
          commi 328 e 329 e' autorizzata la spesa nel  limite  di  20
          milioni di euro annui a decorrere dal  2017.  Il  Ministero
          dei beni e delle attivita' culturali e del turismo comunica
          alla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento
          della funzione pubblica ed  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi dei commi 328
          e 329 e i relativi oneri." 
              " 354. Per il funzionamento degli Istituti afferenti al
          settore museale, a decorrere dall'anno 2016, e' autorizzata
          la spesa di 10 milioni di euro  annui  da  iscrivere  nello
          stato  di  previsione  del  Ministero  dei  beni  e   delle
          attivita' culturali e del turismo." 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 54  del
          decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300   (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Articolo 54 (Ordinamento) 
              1. Il Ministero  si  articola  in  uffici  dirigenziali
          generali centrali e periferici, coordinati da un segretario
          generale, e in non piu' di due uffici dirigenziali generali
          presso il Gabinetto del Ministro. Il  numero  degli  uffici
          dirigenziali generali, incluso il segretario generale,  non
          puo' essere superiore a venticinque. 
              Omissis." 
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 16  del
          citato decreto-legge n. 66 del 2014: 
              " Art. 16 (Riorganizzazione dei Ministeri e  interventi
          in agricoltura) 
              1. - 3. Omissis 
              4. Al solo fine di realizzare  interventi  di  riordino
          diretti ad assicurare ulteriori riduzioni  della  spesa,  a
          decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto e fino al 15 ottobre 2014,
          i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi  inclusi
          quelli degli  uffici  di  diretta  collaborazione,  possono
          essere adottati con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  competente,  di
          concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione  e
          la semplificazione e con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, previa delibera  del  Consiglio  dei  ministri.  I
          decreti  previsti  dal  presente  comma  sono  soggetti  al
          controllo preventivo di legittimita' della Corte dei  conti
          ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3,  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
          Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il  parere
          del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia
          di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per
          il Ministero interessato, il regolamento di  organizzazione
          vigente. Il termine di cui  al  primo  periodo  si  intende
          rispettato se entro la  medesima  data  sono  trasmessi  al
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione  e  al  Ministero  dell'economia  e   delle
          finanze gli schemi di decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri. 
              Omissis." 
              Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
          agosto 2014, n. 171 recante "Regolamento di  organizzazione
          del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
          turismo, degli  uffici  della  diretta  collaborazione  del
          Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della
          performance,  a  norma  dell'articolo  16,  comma  4,   del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89"  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 25 novembre 2014, n. 274. 
              - Si riporta il testo del  comma  349  dell'articolo  1
          della citata legge n. 208 del 2015: 
              "349. Per il funzionamento degli istituti afferenti  al
          settore degli archivi e delle  biblioteche,  nonche'  degli
          altri istituti centrali e dotati di autonomia  speciale  di
          cui  all'articolo  30,  commi  1  e  2,  lettera  b),   del
          regolamento di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, a decorrere  dall'anno
          2016 e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui da
          iscrivere  nello  stato  di  previsione  della  spesa   del
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo." 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'articolo  24
          della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato.
          (Legge di stabilita' 2012): 
              "Art. 24 Disposizioni per lo sviluppo del  settore  dei
          beni e delle attivita' culturali 
              1. Le somme corrispondenti all'eventuale minor utilizzo
          degli stanziamenti previsti dall'articolo 1, commi da 325 a
          337, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,  cosi'  come
          rifinanziati dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31
          marzo 2011, n. 34,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 26 maggio 2011, n. 75, per la copertura  degli  oneri
          relativi alla proroga delle  agevolazioni  fiscali  per  le
          attivita' cinematografiche di cui alla  legge  24  dicembre
          2007, n. 244, individuate con decreto del  Ministro  per  i
          beni e le attivita' culturali e del Ministro  dell'economia
          e delle finanze, sono annualmente riassegnate, con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, allo  stato  di
          previsione  del  Ministero  per  i  beni  e  le   attivita'
          culturali, per  essere  destinate  al  rifinanziamento  del
          Fondo  di  cui  all'articolo  12,  comma  1,  del   decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,   n.   28,   e   successive
          modificazioni. Il riparto di dette risorse tra le finalita'
          di cui al citato decreto legislativo  n.  28  del  2004  e'
          disposto con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
          culturali. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di  bilancio.  All'articolo  1  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, i  commi
          da 338 a 343 sono abrogati." 
              Il testo  del  comma  5  dell'articolo  10  del  citato
          decreto-legge n. 282 del 2004 e' riportato nei  riferimenti
          normativi all'art. 2-bis. 
              - Si riporta il testo del comma 13 dell'articolo 1  del
          decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7  ottobre   2013,   n.   112
          (Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il
          rilancio  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo): 
              "Art.  1  Disposizioni  urgenti   per   accelerare   la
          realizzazione  del  grande  progetto  Pompei   e   per   la
          rigenerazione urbana, la riqualificazione ambientale  e  la
          valorizzazione  delle  aree   interessate   dall'itinerario
          turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese, nonche'
          per la valorizzazione di Pompei, della Reggia  di  Caserta,
          del Polo Museale di Napoli e per la promozione del percorso
          turistico-culturale delle residenze borboniche 
              1. - 12. Omissis 
              13. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
          del turismo provvede, entro tre mesi dalla data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          alla definizione di un apposito accordo di  valorizzazione,
          ai sensi  dell'articolo  112  del  decreto  legislativo  22
          gennaio 2004, n. 42, e  successive  modificazioni,  con  la
          Regione  Campania  e  gli  enti   locali   territorialmente
          competenti  che  intendano  aderire  mediante  un  adeguato
          apporto economico, assicurando la partecipazione  di  altri
          soggetti  pubblici  e  privati  interessati,  al  fine   di
          elaborare, in base agli indirizzi del Ministro dei  beni  e
          delle  attivita'  culturali  e  del   turismo,   un   piano
          strategico di  sviluppo  del  percorso  turistico-culturale
          integrato   delle   residenze    borboniche,    promuovendo
          l'integrazione,  nel  processo  di  valorizzazione,   delle
          infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Il piano
          prevede, in particolare, azioni e interventi di  promozione
          e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni,
          la creazione di forme di partenariato pubblico-privato,  il
          coinvolgimento  di  cooperative  sociali,  associazioni  di
          volontariato,   associazioni   di    promozione    sociale,
          organizzazioni  non  lucrative  di   utilita'   sociale   o
          fondazioni, aventi tra i propri fini statutari la tutela  e
          la  valorizzazione  del  patrimonio  culturale.  Il   piano
          prevede, inoltre, l'utilizzo dei  giovani  tirocinanti  nei
          settori delle attivita' e dei servizi per  la  cultura,  di
          cui al progetto "Mille  giovani  per  la  cultura"  di  cui
          all'articolo 2, comma 5-bis, del  decreto-legge  28  giugno
          2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
          agosto 2013,  n.  99.  All'accordo  partecipano,  altresi',
          l'Agenzia del demanio, i Prefetti delle Province di  Napoli
          e   di   Caserta,   nonche'   l'Agenzia    nazionale    per
          l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati  e
          confiscati alla criminalita' organizzata, di cui al  titolo
          II del libro III del codice di cui al decreto legislativo 6
          settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, al fine
          di verificare la possibilita' di  un  proficuo  utilizzo  e
          impiego, per la realizzazione  delle  finalita'  perseguite
          dall'accordo     di     valorizzazione     del     percorso
          turistico-culturale integrato di cui al presente  articolo,
          dei  beni  sequestrati  e  confiscati   alla   criminalita'
          organizzata." 
              Il testo del comma 354  dell'articolo  1  della  citata
          legge  n.  208  del  2015  e'  riportato  nei   riferimenti
          normativi all'art. 22. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  16
          marzo 2001, n.  72  (Interventi  a  tutela  del  patrimonio
          storico e culturale delle comunita'  degli  esuli  italiani
          dall'Istria, da Fiume e dalla  Dalmazia),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 1.  1.  Ai  fini  di  cui  all'articolo  9  della
          Costituzione, la Repubblica tutela le tradizioni  storiche,
          culturali e linguistiche italiane delle comunita' istriane,
          fiumane e dalmate residenti in Italia, con riferimento agli
          usi, ai costumi ed alle espressioni artistiche,  letterarie
          e musicali che ne  costituiscono  il  patrimonio  culturale
          popolare ed il legame storico con le terre di origine. 
              2. Nell'ambito  delle  finalita'  di  cui  al  comma  1
          vengono sostenuti progetti specifici aventi ad oggetto: 
              a) organizzazione di convegni,  mostre  e  seminari  di
          studio; 
              b)   istituzione   e   potenziamento   di   centri   di
          documentazione sulle  terre  di  origine  e  sulle  vicende
          dell'esodo dalle medesime e dell'inserimento  dei  profughi
          giuliano-dalmati  nella  vita  nazionale  o  nei  Paesi  di
          emigrazione, nonche' restauro di  monumenti  relativi  alle
          medesime vicende; 
              c)  iniziative  tese   alla   valorizzazione   e   alla
          divulgazione, anche tramite stampa periodica, della storia,
          della cultura, delle arti  plastiche  e  figurative,  della
          musica,  delle   tradizioni   linguistiche   e   dialettali
          neolatine, dell'artigianato e del costume delle regioni  di
          provenienza; 
              d) organizzazione  di  manifestazioni  e  di  incontri,
          volti a favorire il mantenimento di contatti culturali  con
          le terre di origine; 
              d-bis) erogazione di borse di studio. 
              3. Ai fini di cui ai commi 1  e  2  e'  autorizzata  la
          spesa di lire 9  miliardi  per  il  periodo  2001-2003,  in
          ragione di lire 3 miliardi per ciascun anno,  da  iscrivere
          in  apposito  capitolo  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero  degli   affari   esteri.   All'onere   derivante
          dall'attuazione del presente articolo si provvede  mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,  ai
          fini  del   bilancio   triennale   2001-2003,   nell'ambito
          dell'unita' previsionale di base di parte  corrente  «Fondo
          speciale» dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione  economica  per
          l'anno   2001,   allo   scopo   parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 
              4. Lo stanziamento di cui  al  comma  3  e'  utilizzato
          mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero
          degli affari esteri, il Ministero per i beni e le attivita'
          culturali,  l'universita'  popolare   di   Trieste   e   la
          Federazione  delle  associazioni  degli   esuli   istriani,
          fiumani e dalmati, sentita la Presidenza del Consiglio  dei
          Ministri, previa adeguata consultazione con associazioni  e
          centri culturali, esistenti alla data del 31  maggio  2000,
          promossi dagli esuli dai detti territori e che  si  pongano
          come fine statutario preminente lo studio e la ricerca  sul
          patrimonio storico culturale dell'Istria,  del  Quarnaro  e
          della Dalmazia. La convenzione  stabilisce  annualmente  le
          modalita' di accesso ai finanziamenti e di erogazione degli
          stessi, le procedure per i controlli sulle  spese  ad  essi
          connesse  e  i  termini  di  presentazione  delle  relative
          domande.  L'universita'  popolare  di  Trieste  svolge   le
          attivita' di supporto amministrativo  e  gestionale,  anche
          sulla base di atti integrativi alle convenzioni,  stipulate
          ai sensi della presente legge, gia' in essere alla data  di
          entrata in  vigore  della  presente  disposizione.  Per  le
          iniziative di cui al comma  2  deve  essere  sentita  anche
          l'Unione Italiana, rappresentativa degli italiani residenti
          nei territori di origine appartenenti alla Slovenia e  alla
          Croazia. Alla ripartizione delle somme  stanziate  provvede
          annualmente  il  Ministro  per  i  beni  e   le   attivita'
          culturali, con proprio decreto, di concerto con il Ministro
          degli affari esteri." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  21
          marzo 2001, n. 73  (Interventi  a  favore  della  minoranza
          italiana in Slovenia, in Montenegro  e  in  Croazia),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.1.  1.  Le  disposizioni  di  cui  al   comma   2,
          dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991,  n.  19,  sono
          prorogate fino  al  31  dicembre  2003.  A  tale  scopo  e'
          autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni per l'anno  2001
          e di lire 10.000 milioni per ciascuno  degli  anni  2002  e
          2003. 
              2. Lo stanziamento a favore della minoranza italiana in
          Slovenia, in Montenegro e in Croazia, di cui  al  comma  2,
          dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n.  19,  sara'
          utilizzato  mediante  convenzione  da  stipulare   tra   il
          Ministero  degli  affari  esteri,   l'Unione   italiana   e
          l'Universita' popolare di Trieste, sentito  il  parere,  da
          esprimere entro quarantacinque giorni dalla  richiesta  del
          Ministero  degli  affari  esteri  della  Federazione  delle
          associazioni degli esuli istriani,  fiumani  e  dalmati,  o
          comunque delle singole associazioni. Detto stanziamento  e'
          finalizzato alla realizzazione di interventi ed  attivita',
          indicati dall'Unione italiana  d'intesa  con  il  Ministero
          degli affari esteri e della cooperazione  internazionale  e
          con la regione Friuli-Venezia Giulia, da attuare nel  campo
          scolastico, culturale, dell'informazione nonche' nel  campo
          socio-economico."