(( Art. 22-bis 
 
Statizzazione  e  razionalizzazione   delle   istituzioni   dell'alta
  formazione artistica, musicale e coreutica non statali 
 
  1. A decorrere dall'anno 2017, una parte degli  istituti  superiori
musicali non statali e le accademie non statali di belle arti di  cui
all'articolo 19, commi 4 e  5-bis,  del  decreto-legge  12  settembre
2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre
2013, n. 128, individuati con il  decreto  di  cui  al  comma  2  del
presente articolo, sono oggetto di graduali processi di statizzazione
e razionalizzazione, nei limiti delle risorse di cui al comma  3  del
presente articolo. 
  2. I processi di cui al comma 1 sono disciplinati con  decreti  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel  rispetto
dei principi di cui all'articolo 2, commi 7, lettera d), e 8, lettere
a), b), c), e) e l), della legge 21 dicembre 1999, n. 508.  Gli  enti
locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli  spazi  e  degli
immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse  alla
statizzazione in favore delle istituzioni per le quali alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto gia' vi  sono  tenuti,  previa
convenzione  da  stipulare  tra   ciascun   ente   e   il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca.  Nell'ambito  dei
processi  di  statizzazione  e  razionalizzazione,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  definiti  criteri   per   la
determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti  massimi
del personale in servizio presso le predette istituzioni, nonche' per
il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente
e non docente in servizio alla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto. Il decreto di cui al  precedente
periodo, ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale  statale,
e' adottato assumendo  quali  criteri  la  verifica  delle  modalita'
utilizzate per la selezione del predetto  personale,  prevedendo  ove
necessario  il  superamento  di  specifiche   procedure   concorsuali
pubbliche, l'anzianita' maturata con contratti a  tempo  determinato,
pari ad almeno tre anni, anche non continuativi,  negli  ultimi  otto
anni e la valutazione di titoli accademici e professionali. 
  3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo
e' istituito un apposito fondo, da ripartire con decreto del Ministro
dell'economia   e   delle   finanze,   su   proposta   del   Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'   e   della   ricerca,   con   uno
stanziamento di 7,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 17 milioni di
euro per l'anno 2018, di 18,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. 
  4.  Nelle  more  del   completamento   di   ciascun   processo   di
statizzazione e razionalizzazione, il fondo di  cui  al  comma  3  e'
utilizzabile altresi' per il funzionamento ordinario  degli  enti  di
cui al comma 1. 
  5. Alla copertura degli  oneri  recati  dal  presente  articolo  si
provvede: 
  a) quanto a 0,51 milioni di euro per l'anno 2017, a 1,2 milioni  di
euro per l'anno 2018, a 1,37 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,54
milioni  di  euro  annui  a  decorrere   dall'anno   2020,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge  12  settembre  2013,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2013,  n.
128, come integrata dall'articolo 1, comma 54, della legge 13  luglio
2015, n. 107; 
  b) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a  4  milioni  di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2018,  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
358, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
  c) quanto a 5,09 milioni di euro per l'anno 2017 e a  11,8  milioni
di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del  fondo
di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
  d) quanto a 13,13 milioni di euro per l'anno 2019 e a 14,46 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a valere  sui  risparmi  di
spesa derivanti dalle disposizioni di cui al  comma  6  del  presente
articolo. 
  6. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
  a) al comma 295, le parole: «45 milioni di euro annui  a  decorrere
dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 31,87  milioni  di  euro  per
l'anno 2019 e di 30,54 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
2020»; 
  b) al comma 298, dopo le parole: «finanziamenti  individuali»  sono
inserite le seguenti: «nel 2017 e nel 2018. A decorrere dal  2019  il
numero dei finanziamenti individuali e'  determinato  in  proporzione
all'importo complessivamente disponibile di cui al comma  295,  fermo
restando l'importo individuale di 3.000 euro». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi 4 e 5-bis dell'articolo
          19 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito,
          con modificazioni, dalla legge  8  novembre  2013,  n.  128
          (Misure urgenti in materia  di  istruzione,  universita'  e
          ricerca): 
              "Art.  19  Alta  formazione   artistica,   musicale   e
          coreutica 
              1. - 3. Omissis 
              4. Nelle more di un processo di razionalizzazione degli
          Istituti  superiori  di  studi  musicali  non  statali   ex
          pareggiati nell'ambito  del  sistema  dell'alta  formazione
          artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare  alle
          gravi difficolta' finanziarie degli stessi, e'  autorizzata
          per l'anno finanziario 2014 la spesa di 5 milioni di euro. 
              5. Omissis 
              5-bis. Al fine  di  rimediare  alle  gravi  difficolta'
          finanziarie delle accademie non statali di belle  arti  che
          sono finanziate in misura prevalente dagli enti locali,  e'
          autorizzata per l'anno  finanziario  2014  la  spesa  di  1
          milione di euro. 
              Omissis." 
              - Si riporta il testo dei commi 7 e 8  dell'articolo  2
          della  legge  21  dicembre  1999,  n.  508  (Riforma  delle
          Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
          dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
          superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori  di
          musica e degli Istituti musicali pareggiati): 
              "Art. 2. Alta formazione e specializzazione artistica e
          musicale 
              1. - 6. Omissis 
              7.  Con  uno  o  piu'  regolamenti  emanati  ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, su proposta  del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca  scientifica  e  tecnologica  di  concerto  con  il
          Ministro della pubblica istruzione, sentiti il  CNAM  e  le
          competenti Commissioni parlamentari, le quali si  esprimono
          dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per  legge,
          sono disciplinati: 
              a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica
          e artistica delle istituzioni e dei docenti; 
              b) i requisiti di idoneita' delle sedi; 
              c) le modalita' di trasformazione di cui al comma 2; 
              d) i  possibili  accorpamenti  e  fusioni,  nonche'  le
          modalita' di convenzionamento con istituzioni scolastiche e
          universitarie e con altri soggetti pubblici e privati; 
              e) le procedure di reclutamento del personale; 
              f) i criteri generali per l'adozione degli  statuti  di
          autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare; 
              g)  le  procedure,  i  tempi  e  le  modalita'  per  la
          programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo  dell'offerta
          didattica nel settore; 
              h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione
          dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 4, comma
          3, per gli ordinamenti didattici e  per  la  programmazione
          degli accessi; 
              i) la valutazione dell'attivita' delle  istituzioni  di
          cui all'articolo 1. 
              8. I regolamenti di cui al comma 7 sono  emanati  sulla
          base dei seguenti principi e criteri direttivi: 
              a)  valorizzazione  delle  specificita'   culturali   e
          tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e  delle
          istituzioni del settore, nonche'  definizione  di  standard
          qualitativi riconosciuti in ambito internazionale; 
              b) rapporto tra studenti e docenti,  nonche'  dotazione
          di strutture e  infrastrutture,  adeguati  alle  specifiche
          attivita' formative; 
              c) programmazione  dell'offerta  formativa  sulla  base
          della  valutazione  degli  sbocchi  professionali  e  della
          considerazione  del  diverso  ruolo  della  formazione  del
          settore rispetto alla formazione tecnica superiore  di  cui
          all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999,  n.  144,  e  a
          quella universitaria, prevedendo modalita' e  strumenti  di
          raccordo tra i tre sistemi su base territoriale; 
              d) previsione, per le istituzioni di  cui  all'articolo
          1, della facolta' di attivare, fino alla data di entrata in
          vigore di specifiche norme di riordino del  settore,  corsi
          di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in
          modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti  alla
          scuola media e alla scuola secondaria superiore; 
              e)  possibilita'  di  prevedere,  contestualmente  alla
          riorganizzazione delle strutture e dei corsi  esistenti  e,
          comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
          una graduale statizzazione,  su  richiesta,  degli  attuali
          Istituti musicali pareggiati e  delle  Accademie  di  belle
          arti legalmente riconosciute, nonche' istituzione di  nuovi
          musei e  riordino  di  musei  esistenti,  di  collezioni  e
          biblioteche, ivi comprese quelle  musicali,  degli  archivi
          sonori, nonche' delle strutture necessarie alla  ricerca  e
          alle produzioni artistiche. 
              Nell'ambito  della  graduale  statizzazione  si  terra'
          conto,  in  particolare  nei   capoluoghi   sprovvisti   di
          istituzioni statali, dell'esistenza di Istituti non statali
          e di Istituti  pareggiati  o  legalmente  riconosciuti  che
          abbiano   fatto   domanda,    rispettivamente,    per    il
          pareggiamento o il legale  riconoscimento,  ovvero  per  la
          statizzazione,  possedendone  i  requisiti  alla  data   di
          entrata in vigore della presente legge; 
              f) definizione  di  un  sistema  di  crediti  didattici
          finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi  e  delle
          altre attivita' didattiche seguite dagli studenti,  nonche'
          al riconoscimento parziale o totale degli studi  effettuati
          qualora  lo  studente  intenda  proseguirli   nel   sistema
          universitario o della formazione tecnica superiore  di  cui
          all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; 
              g)  facolta'  di  convenzionamento,  nei  limiti  delle
          risorse attribuite a ciascuna istituzione, con  istituzioni
          scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione
          e di formazione musicale o  coreutica  anche  ai  fini  del
          conseguimento  del   diploma   di   istruzione   secondaria
          superiore  o  del  proseguimento  negli  studi  di  livello
          superiore; 
              h)  facolta'  di  convenzionamento,  nei  limiti  delle
          risorse attribuite a ciascuna istituzione, con  istituzioni
          universitarie per lo  svolgimento  di  attivita'  formative
          finalizzate al rilascio di  titoli  universitari  da  parte
          degli  atenei  e  di  diplomi  accademici  da  parte  delle
          istituzioni di cui all'articolo 1; 
              i) facolta' di costituire, sulla base della contiguita'
          territoriale,    nonche'    della    complementarieta'    e
          integrazione  dell'offerta  formativa,  Politecnici   delle
          arti, nei quali possono confluire  le  istituzioni  di  cui
          all'articolo 1  nonche'  strutture  delle  universita'.  Ai
          Politecnici delle arti si  applicano  le  disposizioni  del
          presente articolo; 
              l)  verifica  periodica,  anche  mediante   l'attivita'
          dell'Osservatorio   per   la   valutazione   del    sistema
          universitario,  del   mantenimento   da   parte   di   ogni
          istituzione degli standard e dei requisiti  prescritti;  in
          caso di non mantenimento da parte di  istituzioni  statali,
          con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica le  stesse  sono  trasformate  in
          sedi distaccate di altre istituzioni e, in  caso  di  gravi
          carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di  non
          mantenimento  da  parte   di   istituzioni   pareggiate   o
          legalmente   riconosciute,   il    pareggiamento    o    il
          riconoscimento  e'  revocato  con  decreto   del   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 
              Omissis." 
              - Si riporta il testo dei commi 54 e 202  dell'articolo
          1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma  del  sistema
          nazionale di  istruzione  e  formazione  e  delega  per  il
          riordino delle disposizioni legislative vigenti): 
              "54. Nelle more dell'adozione dei  regolamenti  di  cui
          all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre  1999,  n.
          508, l'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  19,
          comma 4, del  decreto-legge  12  settembre  2013,  n.  104,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
          n. 128, e' incrementata di 2,9 milioni di euro  per  l'anno
          2015 e di 5 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
          2016." 
              "202.  E'  iscritto  nello  stato  di  previsione   del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          un fondo di parte corrente,  denominato  «Fondo  "La  Buona
          Scuola"  per   il   miglioramento   e   la   valorizzazione
          dell'istruzione scolastica», con uno  stanziamento  pari  a
          83.000 euro per l'anno 2015,  a  533.000  euro  per  l'anno
          2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro
          per l'anno 2018, a  47.053.000  euro  per  l'anno  2019,  a
          43.490.000 euro per l'anno  2020,  a  48.080.000  euro  per
          l'anno  2021,  a  56.663.000  euro  per  l'anno  2022  e  a
          45.000.000  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2023.  Al
          riparto del Fondo si  provvede  con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  Il
          decreto di cui al presente comma puo' destinare un  importo
          fino a un massimo del 10 per cento  del  Fondo  ai  servizi
          istituzionali  e  generali  dell'amministrazione   per   le
          attivita' di supporto al sistema di istruzione scolastica." 
              - Si riporta il testo del  comma  358  dell'articolo  1
          della citata legge n. 208 del 2015: 
              "358. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19,
          comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013,  n.  104,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
          n. 128, e' incrementata  di  4  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dal 2016." 
              - Si riporta il testo dei commi 295 e 298 dell'articolo
          1 della citata legge n. 232 del 2016, come modificato dalla
          presente legge: 
              "295.  Al  fine  di  incentivare  l'attivita'  base  di
          ricerca dei docenti delle universita'  statali,  nel  Fondo
          per il finanziamento ordinario delle  universita',  di  cui
          all'articolo 5  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,
          iscritto  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   e'
          istituita una apposita sezione  denominata  «Fondo  per  il
          finanziamento delle attivita' base  di  ricerca»,  con  uno
          stanziamento di 45 milioni di euro per ciascuno degli  anni
          2017 e 2018, di 31,87 milioni di euro per l'anno 2019 e  di
          30,54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020." 
              "298. L'importo individuale del  finanziamento  annuale
          e' pari a 3.000 euro, per un totale di 15.000 finanziamenti
          individuali nel 2017 e nel 2018. A decorrere  dal  2019  il
          numero dei  finanziamenti  individuali  e'  determinato  in
          proporzione all'importo complessivamente disponibile di cui
          al comma 295, fermo restando l'importo individuale di 3.000
          euro. L'assegnazione del finanziamento  deve  tenere  conto
          dell'ordine di elenchi di cui al comma 300,  lettere  b)  e
          c), in modo che le  domande  di  cui  al  comma  301  siano
          soddisfatte  nella  misura  del  75  per  cento  di  quelle
          presentate dai ricercatori e del 25  per  cento  di  quelle
          presentate dai professori associati."