Art. 23 
 
              Consolidamento dei trasferimenti erariali 
          alle province delle regioni Sardegna e Siciliana 
 
  1.  A  decorrere  dall'anno  2017  sono  confermati  nella   misura
determinata per l'anno 2016: 
    a) i valori finanziari  relativi  ai  trasferimenti  erariali  da
parte del Ministero dell'interno, a valere sui contributi  ordinario,
consolidato e perequativo,  riguardanti  le  province  della  regione
Sardegna, tenendo conto del riordino territoriale attuato dalla legge
regionale 4 febbraio 2016, n. 2, e ripartendo i valori finanziari nei
confronti degli enti subentranti per il 90 per  cento  in  base  alla
popolazione residente e per il 10 per cento in base al territorio; 
    b) i valori finanziari  relativi  ai  trasferimenti  erariali  da
parte del Ministero dell'interno, a valere sui contributi  ordinario,
consolidato e  perequativo,  riguardanti  gli  enti  subentrati  alle
province della Regione siciliana. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La legge della regione Sardegna 4 febbraio 2016, n. 2
          recante "Riordino del sistema delle autonomie locali  della
          Sardegna" e' pubblicata nel B.U. Sardegna 11 febbraio 2016,
          n. 6.