Art. 23 Consolidamento dei trasferimenti erariali alle province delle regioni Sardegna e Siciliana 1. A decorrere dall'anno 2017 sono confermati nella misura determinata per l'anno 2016: a) i valori finanziari relativi ai trasferimenti erariali da parte del Ministero dell'interno, a valere sui contributi ordinario, consolidato e perequativo, riguardanti le province della regione Sardegna, tenendo conto del riordino territoriale attuato dalla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, e ripartendo i valori finanziari nei confronti degli enti subentranti per il 90 per cento in base alla popolazione residente e per il 10 per cento in base al territorio; b) i valori finanziari relativi ai trasferimenti erariali da parte del Ministero dell'interno, a valere sui contributi ordinario, consolidato e perequativo, riguardanti gli enti subentrati alle province della Regione siciliana.
Riferimenti normativi - La legge della regione Sardegna 4 febbraio 2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna" e' pubblicata nel B.U. Sardegna 11 febbraio 2016, n. 6.