Art. 24 
 
         Fabbisogni standard e capacita' fiscali per regioni 
 
  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  dopo  il
comma 534, sono inseriti i seguenti: 
    «534-bis.  Previo  aggiornamento  da   parte   della   Conferenza
Unificata, segreteria tecnica  della  Conferenza  permanente  per  il
coordinamento   della   finanza   pubblica,   del   rapporto    sulla
determinazione della effettiva entita'  e  della  ripartizione  delle
misure di consolidamento disposte dalle manovre di  finanza  pubblica
fra i diversi livelli di governo fino all'annualita' 2016  e  con  la
proiezione dell'entita' a legislazione vigente per  il  2017-2019,  a
decorrere dall'anno 2017, la Commissione  tecnica  per  i  fabbisogni
standard di cui all'articolo 1, comma 29, della (( legge 28  dicembre
2015, n. 208, )) -  sulla  base  delle  elaborazioni  e  ricognizioni
effettuate dalla Societa' Soluzioni per il sistema economico  -  Sose
S.p.A,   attraverso   l'eventuale   predisposizione    di    appositi
questionari,  in  collaborazione  con  l'ISTAT  e  avvalendosi  della
Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni  e  delle
Province  autonome  presso  il  Centro  interregionale  di  Studi   e
Documentazione (CINSEDO) delle regioni - provvede all'approvazione di
metodologie per la determinazione di fabbisogni standard e  capacita'
fiscali standard delle Regioni a statuto ordinario,  sulla  base  dei
criteri stabiliti dall'articolo 13 del decreto legislativo  6  maggio
2011, (( n. 68, nelle materie )) diverse dalla sanita'. 
    534-ter. A decorrere dall'anno 2018,  il  concorso  alla  finanza
pubblica di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n. 89, e di cui all'articolo  1,  comma  680,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, in caso di mancato raggiungimento  dell'intesa
in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,  entro  il  15  gennaio  di
ciascun anno, e' ripartito con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri, (( da adottare previa deliberazione del  Consiglio  dei
ministri,  ))  tenendo  anche  conto  dei  fabbisogni  standard  come
approvati ai sensi  del  comma  534-bis  e  delle  capacita'  fiscali
standard elaborate dal Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento delle finanze avvalendosi  della  Struttura  tecnica  di
supporto alla Conferenza delle  Regioni  e  delle  Province  autonome
presso il Centro interregionale di Studi e  Documentazione  (CINSEDO)
delle  regioni.  In  caso  di  mancata  approvazione  dei  fabbisogni
standard e delle capacita' fiscali standard, il concorso alla finanza
pubblica di cui al periodo  precedente  e'  ripartito  tenendo  anche
conto della popolazione residente e del PIL. Il predetto decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri individua anche le modalita' di
acquisizione delle risorse da parte dello Stato.» 
  2. A decorrere (( dal 1° gennaio 2018 )): 
    a) all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
il secondo e il quinto periodo sono soppressi; 
    b) all'articolo 1, comma 680, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, il secondo periodo e' soppresso. 
  (( 2-bis. Nelle more del  riordino  del  sistema  della  fiscalita'
locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 2, comma 1, la parola: «2018», ovunque ricorre,  e'
sostituita dalla seguente: «2019»; 
  b) all'articolo 4: 
  1) al comma 2, le parole: «Per gli anni  dal  2011  al  2017»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni  dal  2011  al  2018»  e  le
parole: «A decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle  seguenti:
«A decorrere dall'anno 2019»; 
  2) al comma  3,  le  parole:  «A  decorrere  dall'anno  2018»  sono
sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2019»; 
  c) all'articolo 7: 
  1) al comma  1,  le  parole:  «A  decorrere  dall'anno  2018»  sono
sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2019»; 
  2) al comma 2, le parole: «entro il 31 luglio 2017» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2018»; 
  d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola:  «2018»  e'  sostituita
dalla seguente: «2019». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 46  del
          citato decreto-legge n. 66 del 2014, come modificato  dalla
          presente legge, a decorrere dal 1^ gennaio 2018: 
              "Art. 46  (Concorso  delle  regioni  e  delle  province
          autonome alla riduzione della spesa pubblica) 
              1. - 5. Omissis 
              6. Le  regioni  a  statuto  ordinario,  in  conseguenza
          dell'adeguamento dei  propri  ordinamenti  ai  principi  di
          coordinamento  della  finanza   pubblica   introdotti   dal
          presente decreto e a valere sui  risparmi  derivanti  dalle
          disposizioni ad  esse  direttamente  applicabili  ai  sensi
          dell'articolo  117,  comma  secondo,  della   Costituzione,
          assicurano un contributo alla finanza pubblica pari  a  500
          milioni di euro per l'anno 2014 e di 750  milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni dal 2015  al  2020,  in  ambiti  di
          spesa e per importi proposti in sede  di  autocoordinamento
          dalle regioni medesime,  da  recepire  con  Intesa  sancita
          dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          entro il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno  2014  ed
          entro il 30 settembre 2014, con riferimento agli anni  2015
          e seguenti. Per gli  anni  2015-2020  il  contributo  delle
          regioni a statuto ordinario, di cui al  primo  periodo,  e'
          incrementato di 3.452 milioni di euro annui  in  ambiti  di
          spesa e per importi complessivamente proposti, nel rispetto
          dei  livelli  essenziali  di   assistenza,   in   sede   di
          autocoordinamento dalle  regioni  da  recepire  con  intesa
          sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, entro il 31 gennaio 2015. A seguito della predetta
          intesa sono rideterminati i livelli di finanziamento  degli
          ambiti individuati e le  modalita'  di  acquisizione  delle
          risorse da parte dello Stato. 
              Omissis." 
              - Si riporta il testo del  comma  680  dell'articolo  1
          della  citata  legge  n.  208  del  2015,  come  modificato
          dall'art. 28 della presente legge,  a  decorrere  dall'anno
          2018: 
              "680. Le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano,  in  conseguenza   dell'adeguamento   dei   propri
          ordinamenti ai  principi  di  coordinamento  della  finanza
          pubblica di cui alla presente legge e a valere sui risparmi
          derivanti   dalle   disposizioni   ad   esse   direttamente
          applicabili ai  sensi  dell'articolo  117,  secondo  comma,
          della Costituzione, assicurano un contributo  alla  finanza
          pubblica pari a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017  e  a
          5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019  e
          2020, in ambiti  di  spesa  e  per  importi  proposti,  nel
          rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in  sede  di
          autocoordinamento  dalle  regioni   e   province   autonome
          medesime, da recepire con intesa sancita  dalla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  entro  il  31
          gennaio  di  ciascun  anno.  Fermo  restando  il   concorso
          complessivo di cui  al  primo  periodo,  il  contributo  di
          ciascuna autonomia speciale e'  determinato  previa  intesa
          con  ciascuna  delle  stesse.  Le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano assicurano il finanziamento
          dei livelli essenziali  di  assistenza  come  eventualmente
          rideterminato ai sensi del presente comma e  dei  commi  da
          681 a 684 del presente articolo e dell'articolo 1, commi da
          400 a 417, della legge 23 dicembre 2014,  n.  190.  Per  la
          regione Trentino-Alto Adige e per le province  autonome  di
          Trento e  di  Bolzano  l'applicazione  del  presente  comma
          avviene  nel  rispetto  dell'Accordo  sottoscritto  tra  il
          Governo e i predetti  enti  in  data  15  ottobre  2014,  e
          recepito con  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  con  il
          concorso agli obiettivi di finanza  pubblica  previsto  dai
          commi da 406 a 413 dell'articolo 1 della medesima legge." 
              - Si riporta il testo degli articoli  2,  4,  7  e  15,
          commi 1 e 5, del citato decreto legislativo n. 68 del 2011,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 2 Rideterminazione  dell'addizionale  all'imposta
          sul reddito delle persone fisiche delle regioni  a  statuto
          ordinario 
              1. A decorrere dall'anno 2019, con riferimento all'anno
          di imposta precedente, l'addizionale regionale  all'imposta
          sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e'  rideterminata
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro per le riforme per il  federalismo
          e con il Ministro per i rapporti con le regioni  e  per  la
          coesione territoriale, da adottare  entro  sessanta  giorni
          dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 2,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, di seguito denominata «Conferenza  Stato-Regioni»,
          e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati
          e del Senato della Repubblica competenti per i  profili  di
          carattere  finanziario,  in  modo  tale  da  garantire   al
          complesso  delle  regioni  a  statuto   ordinario   entrate
          corrispondenti al gettito assicurato dall'aliquota di  base
          vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto
          legislativo, ai trasferimenti statali  soppressi  ai  sensi
          dell'articolo  7.  All'aliquota  cosi'   rideterminata   si
          aggiungono le percentuali indicate nell'articolo  6,  comma
          1. Con il decreto di cui al presente  comma  sono  ridotte,
          per le regioni a statuto ordinario e a decorrere  dall'anno
          di imposta  2019,  le  aliquote  dell'IRPEF  di  competenza
          statale,  mantenendo   inalterato   il   prelievo   fiscale
          complessivo a carico del contribuente. 
              2. Salvo quanto  previsto  dal  comma  1,  continua  ad
          applicarsi la disciplina relativa all'IRPEF,  vigente  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto." 
              "Art. 4  Compartecipazione  regionale  all'imposta  sul
          valore aggiunto 
              1. A ciascuna regione a statuto  ordinario  spetta  una
          compartecipazione  al  gettito  dell'imposta   sul   valore
          aggiunto (IVA). 
              2.  Per  gli  anni  dal  2011  al  2018  l'aliquota  di
          compartecipazione di cui al comma 1 e'  calcolata  in  base
          alla normativa vigente, al netto di  quanto  devoluto  alle
          regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A  decorrere
          dall'anno 2019 l'aliquota e' determinata con  le  modalita'
          previste dall'art. 15, commi 3 e 5, primo periodo, al netto
          di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e  delle
          risorse UE. 
              3.  A  decorrere  dall'anno  2019   le   modalita'   di
          attribuzione del  gettito  della  compartecipazione  I.V.A.
          alle  regioni  a  statuto  ordinario  sono   stabilite   in
          conformita'  con  il  principio  di   territorialita'.   Il
          principio di  territorialita'  tiene  conto  del  luogo  di
          consumo, identificando il luogo di consumo  con  quello  in
          cui avviene la cessione di beni; nel caso dei  servizi,  il
          luogo della prestazione puo' essere identificato con quello
          del domicilio del soggetto fruitore. Nel caso  di  cessione
          di immobili si fa riferimento alla loro ubicazione. I  dati
          derivanti dalle dichiarazioni  fiscali  e  da  altre  fonti
          informative      in      possesso      dell'Amministrazione
          economico-finanziaria vengono elaborati  per  tenere  conto
          delle transazioni e  degli  acquisti  in  capo  a  soggetti
          passivi con I.V.A. indetraibile e  a  soggetti  pubblici  e
          privati assimilabili, ai fini IVA, a consumatori finali.  I
          criteri di attuazione del presente comma sono stabiliti con
          decreto di natura  non  regolamentare  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          per le riforme per il federalismo e con il Ministro  per  i
          rapporti con le regioni e  per  la  coesione  territoriale,
          sentite  la  Conferenza  Stato-Regioni  e  la   Commissione
          tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale
          oppure,  ove  effettivamente  costituita,   la   Conferenza
          permanente per il coordinamento della  finanza  pubblica  e
          previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e
          del Senato della Repubblica competenti  per  i  profili  di
          carattere  finanziario.  Allo   schema   di   decreto   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e'  allegata  una
          relazione tecnica concernente le conseguenze  di  carattere
          finanziario  derivanti  dall'attuazione  del  principio  di
          territorialita'." 
              "Art. 7 Soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle
          regioni a statuto ordinario 
              1. A decorrere dall'anno 2019 sono  soppressi  tutti  i
          trasferimenti  statali  di  parte  corrente  e,   ove   non
          finanziati tramite il ricorso all'indebitamento,  in  conto
          capitale, alle regioni a statuto ordinario aventi carattere
          di generalita' e permanenza e destinati all'esercizio delle
          competenze  regionali,  ivi  compresi  quelli   finalizzati
          all'esercizio di funzioni da parte di province e comuni. Le
          regioni  a   statuto   ordinario   esercitano   l'autonomia
          tributaria prevista dagli articoli 5, 6, 8 e 12,  comma  2,
          in modo da assicurare il rispetto dei termini  fissati  dal
          presente  Capo.   Sono   esclusi   dalla   soppressione   i
          trasferimenti  relativi  al  fondo   perequativo   di   cui
          all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre  1995,
          n. 549. 
              2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, adottato,  sulla  base  delle  valutazioni  della
          Commissione  tecnica  paritetica   per   l'attuazione   del
          federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente  costituita,
          della Conferenza  permanente  per  il  coordinamento  della
          finanza pubblica, entro il 31 luglio 2018, su proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro per  le  riforme  per  il  federalismo  e  con  il
          Ministro per i rapporti con le regioni e  per  la  coesione
          territoriale, sentita  la  Conferenza  unificata  e  previo
          parere delle Commissioni della Camera dei  Deputati  e  del
          Senato  della  Repubblica  competenti  per  i  profili   di
          carattere finanziario,  sono  individuati  i  trasferimenti
          statali di cui al comma 1. Con ulteriore  decreto  adottato
          con le modalita' previste dal primo periodo possono  essere
          individuati   ulteriori   trasferimenti   suscettibili   di
          soppressione. Allo schema di  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri e' allegata  una  relazione  tecnica
          concernente le conseguenze di carattere finanziario. 
              3. In caso di trasferimento di funzioni  amministrative
          dallo Stato alle regioni, in attuazione  dell'articolo  118
          della  Costituzione,  con  decreto   del   Presidente   del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono definite  le  modalita'
          che assicurano adeguate forme di copertura finanziaria,  in
          conformita' a quanto previsto  dall'articolo  8,  comma  1,
          lettera i), della legge 5 maggio 2009, n. 42." 
              "Art. 15 Fase a regime e fondo perequativo 
              1. A decorrere dal 2019, in conseguenza dell'avvio  del
          percorso di graduale convergenza verso i costi standard, le
          fonti di finanziamento delle spese  delle  regioni  di  cui
          all'articolo 14, comma 1, sono le seguenti: 
              a) la compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 4; 
              b) quote  dell'addizionale  regionale  all'IRPEF,  come
          rideterminata secondo le modalita' dell'articolo  2,  comma
          1; 
              c) l'IRAP, fino alla data della  sua  sostituzione  con
          altri tributi; 
              d) quote del fondo perequativo di cui al comma 5; 
              e) le entrate proprie, nella  misura  convenzionalmente
          stabilita nel riparto delle disponibilita' finanziarie  per
          il servizio sanitario nazionale per l'anno 2010. 
              2. - 4. Omissis 
              5. E' istituito, dall'anno 2019, un  fondo  perequativo
          alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al
          gettito dell'IVA determinata in modo tale da  garantire  in
          ogni regione il finanziamento integrale delle spese di  cui
          all'articolo 14, comma 1. Nel primo anno  di  funzionamento
          del fondo perequativo, le suddette spese sono computate  in
          base ai valori di spesa storica e dei costi  standard,  ove
          stabiliti; nei successivi quattro anni devono  gradualmente
          convergere verso  i  costi  standard.  Le  modalita'  della
          convergenza sono stabilite con decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  per  i
          rapporti con le regioni e per la coesione territoriale,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni  e  previo  parere
          delle Commissioni della Camera dei Deputati  e  del  Senato
          della Repubblica competenti  per  i  profili  di  carattere
          finanziario. Allo schema  di  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri e' allegata  una  relazione  tecnica
          concernente le conseguenze  di  carattere  finanziario.  Ai
          fini del presente comma, per il settore sanitario, la spesa
          coincide  con  il  fabbisogno  sanitario   standard,   come
          definito ai sensi dell'articolo 26. 
              Omissis."