Art. 25 
 
Attribuzione quota investimenti in favore delle regioni,  province  e
                        citta' metropolitane 
 
  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  dopo  il
comma 140, sono inseriti i seguenti: 
    «140-bis. Per l'anno 2017 una quota del Fondo  di  cui  al  comma
140, per un importo pari a 400 milioni di euro,  e'  attribuita  alle
Regioni a statuto ordinario per le medesime finalita' ed e' ripartita
secondo gli importi indicati nella tabella di seguito  riportata.  Le
Regioni a statuto ordinario sono tenute  ad  effettuare  investimenti
nuovi e aggiuntivi per un importo almeno pari a  132.421.052,63  euro
nell'anno 2017. A tal fine, entro il  31  luglio  2017,  le  medesime
Regioni a statuto ordinario adottano gli atti finalizzati all'impiego
delle risorse, assicurando l'esigibilita' degli impegni nel  medesimo
anno 2017 per  la  quota  di  competenza  di  ciascuna  Regione.  Gli
investimenti che le  singole  Regioni  sono  chiamate  a  realizzare,
secondo quanto stabilito  al  periodo  precedente,  sono  considerati
nuovi  o  aggiuntivi  qualora  sia  rispettata  una  delle   seguenti
condizioni: 
      a) le Regioni procedono a variare  il  bilancio  di  previsione
2017-2019 incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti
diretti e indiretti per  la  quota  di  rispettiva  competenza,  come
indicata nella tabella di seguito riportata; 
      b) gli investimenti per l'anno 2017  devono  essere  superiori,
per un importo pari ai  valori  indicati  nella  tabella  di  seguito
riportata, rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti
effettuati nell'esercizio 2016 a valere su risorse regionali, escluse
le risorse del Fondo pluriennale vincolato. 
  Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli  investimenti
di cui alla tabella di seguito riportata((,  ))  entro  il  31  marzo
2018, mediante apposita comunicazione al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato.
In caso di  mancata  o  parziale  realizzazione  degli  investimenti,
rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna Regione  nella  tabella
di seguito riportata qualora la Regione non abbia conseguito, per  la
differenza, un valore positivo del saldo di  cui  al  comma  466,  si
applicano le sanzioni di cui commi 475 e 476. 
 
    
   
                                -------------------------------------
                                |       SNF      |        IN
---------------------------------------------------------------------
                                  Riparto quota    Quote investimenti
  Regioni           Percentuale        fondo       nuovi e aggiuntivi
                                   investimenti
---------------------------------------------------------------------
Abruzzo                3,16%        12.650.315,79     4.187.920,33
Basilicata             2,50%         9.994.315,79     3.308.644,54
Calabria               4,46%        17.842.315,79     5.906.745,60
Campania              10,54%        42.159.368,42    13.956.969,86
Emilia-Romagna         8,51%        34.026.315,79    11.264.501,39
Lazio                 11,70%        46.813.263,16    15.497.653,96
Liguria                3,10%        12.403.157,89     4.106.098,06
Lombardia             17,48%        69.930.105,26    23.150.545,37
Marche                 3,48%        13.929.473,68     4.611.388,92
Molise                 0,96%         3.828.842,11     1.267.548,25
Piemonte               8,23%        32.908.842,11    10.894.558,78
Puglia                 8,15%        32.610.736,84    10.795.870,25
Toscana                7,82%        31.269.263,16    10.351.771,86
Umbria                 1,96%         7.848.210,53     2.598.170,75
Veneto                 7,95%        31.785.473,68    10.522.664,71
TOTALE               100,00%       400.000.000,00   132.421.052,63
---------------------------------------------------------------------

    
 
    140-ter. Una quota del Fondo di cui al comma 140, per un  importo
pari a 64 milioni di euro per l'anno 2017, 118 milioni  di  euro  per
l'anno 2018 80 milioni di euro per l'anno 2019 e 44,1 milioni di euro
per  l'anno  2020,  e'  attribuita  dal  Ministero   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  alle  province  e  alle   citta'
metropolitane per il finanziamento degli  interventi  in  materia  di
edilizia scolastica coerenti con la  Programmazione  triennale.  Tali
risorse  possono  essere   destinate   anche   all'attuazione   degli
interventi di adeguamento alla  normativa  in  materia  di  sicurezza
antincendio. E' corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa
di cui al predetto comma 140. Le province e le  citta'  metropolitane
certificano l'avvenuta realizzazione degli  investimenti  di  cui  al
presente comma entro il 31 marzo successivo all'anno di  riferimento,
mediante  apposita  comunicazione   al   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso
di  mancata  o  parziale   realizzazione   degli   investimenti,   le
corrispondenti risorse  assegnate  alle  singole  province  o  citta'
metropolitane sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato  per
essere riassegnate al fondo di cui al comma 140». 
  2. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  al  comma
142, le parole «di cui ai commi 140  e  141»  sono  sostituite  dalle
seguenti parole: «di cui ai commi 140, 140-bis, 140-ter e 141». 
  ((  2-bis.  In  aggiunta  a  quanto  previsto  dal  comma   140-ter
dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotto  dal
comma 1 del presente articolo, per il finanziamento degli  interventi
in materia di edilizia scolastica  e'  autorizzata  la  spesa  di  15
milioni di euro per l'anno 2017 in  favore  delle  province  e  delle
citta' metropolitane. Al relativo onere, pari a 15  milioni  di  euro
per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  2-ter. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma  487  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
«secondo le modalita' individuate  e  pubblicate  nel  sito  internet
istituzionale  della  medesima  Struttura.  Le  richieste  di   spazi
finanziari sono complete delle informazioni relative: 
  a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente; 
  b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota  accantonata
del fondo crediti di dubbia esigibilita', risultante dal rendiconto o
dal preconsuntivo dell'anno precedente»; 
  b) al comma 488: 
  1) all'alinea, le parole: «attribuisce  a»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «individua per»; 
      2) alla lettera a), le parole: «nell'anno  2016  ai  sensi  del
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  27  aprile  2016»
sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2017 ai sensi del  decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze n. 77112  del  26  aprile
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017»; 
  3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  « b) interventi di nuova costruzione di  edifici  scolastici  o  di
adeguamento antisismico degli edifici esistenti per i quali gli  enti
dispongono del progetto esecutivo redatto e validato  in  conformita'
alla vigente normativa, completo del codice unico di progetto (CUP) e
del cronoprogramma aggiornato della spesa  e  delle  opere,  che  non
abbiano pubblicato il bando alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge»; 
  4) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
  «c)  interventi  di  edilizia  scolastica  per  i  quali  gli  enti
dispongono del progetto esecutivo redatto e validato  in  conformita'
alla  vigente  normativa,  completo  del  CUP,   del   cronoprogramma
aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano  pubblicato  il
bando di gara alla data di entrata in vigore della presente legge»; 
  5) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: 
  «c-bis) interventi di nuova costruzione di edifici scolastici o  di
adeguamento antisismico degli edifici esistenti per i quali gli  enti
dispongono del progetto definitivo completo del CUP; 
  c-ter) altri interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti
dispongono del progetto definitivo completo del CUP»; 
  c) dopo il comma 488 e' inserito il seguente: 
  «488-bis. I comuni facenti parte di un'unione di comuni,  ai  sensi
dell'articolo 32 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18
agosto  2000,  n.  267,  che  hanno  delegato  le  funzioni  riferite
all'edilizia scolastica, possono chiedere spazi finanziari, ai  sensi
dei commi 487 e 488 del presente articolo, per la quota di contributi
trasferiti all'unione stessa per interventi  di  edilizia  scolastica
ricadenti nelle priorita' di cui al citato comma 488»; 
  d) il comma 489 e' sostituito dal seguente: 
      «489. Gli enti locali  beneficiari  degli  spazi  finanziari  e
l'importo degli stessi sono individuati con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, entro il 15 febbraio di ogni anno.  Ferme  restando
le priorita' di cui al comma 488, qualora  le  richieste  complessive
risultino    superiori    agli    spazi    finanziari    disponibili,
l'individuazione dei medesimi spazi e' effettuata a favore degli enti
che presentano la maggiore incidenza  del  fondo  di  cassa  rispetto
all'avanzo  di  amministrazione.  Qualora  le  richieste  complessive
risultino inferiori agli spazi disponibili, gli stessi sono destinati
alle finalita' degli interventi previsti al comma 492.  Entro  il  15
febbraio di ogni anno la Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Struttura di missione per il coordinamento e impulso  nell'attuazione
di interventi di riqualificazione dell'edilizia  scolastica  comunica
al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire  a
ciascun ente locale»; 
  e) al comma 492: 
  1) all'alinea, le  parole:  «15  febbraio»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «20 febbraio»; 
  2) alla lettera 0a), le parole: «, per i quali gli enti  dispongono
di progetti esecutivi redatti e validati in conformita' alla  vigente
normativa, completi del cronoprogramma della spesa» sono soppresse; 
  3) alla lettera a), il numero 2) e' sostituito dal seguente: 
  «2) dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti»; 
  4) la lettera b) e' abrogata; 
    f) al comma 493, le parole: «alle lettere a), b), c) e  d)»  sono
sostituite dalle seguenti: «alle lettere 0a), a), c) e d)». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  142  dell'articolo  1
          della citata legge n. 232 del 2016, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "142. Gli interventi di  cui  ai  commi  140,  140-bis,
          140-ter e 141 del  presente  articolo  sono  monitorati  ai
          sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229." 
              - Si riporta il testo dei commi 487,  488,  492  e  493
          dell'articolo 1 della citata legge n. 232  del  2016,  come
          modificato dal presente  articolo  e  dall'articolo  43-bis
          della presente legge: 
              "487. Gli enti locali comunicano gli  spazi  finanziari
          di cui necessitano, entro  il  termine  perentorio  del  20
          gennaio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio  dei
          ministri - Struttura di missione  per  il  coordinamento  e
          impulso nell'attuazione di interventi  di  riqualificazione
          dell'edilizia scolastica secondo le modalita' individuate e
          pubblicate nel sito internet istituzionale  della  medesima
          Struttura. Le richieste di spazi finanziari  sono  complete
          delle informazioni relative: 
              a)  al  fondo  di  cassa  al  31   dicembre   dell'anno
          precedente; 
              b) all'avanzo di amministrazione, al netto della  quota
          accantonata  del  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita',
          risultante dal rendiconto  o  dal  preconsuntivo  dell'anno
          precedente. 
              488.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   -
          Struttura  di  missione  per  il  coordinamento  e  impulso
          nell'attuazione   di   interventi    di    riqualificazione
          dell'edilizia scolastica individua per ciascun ente  locale
          gli spazi finanziari, tenendo  conto  del  seguente  ordine
          prioritario: 
              a) interventi di edilizia scolastica  gia'  avviati,  a
          valere su risorse acquisite mediante contrazione di  mutuo,
          e per  i  quali  sono  stati  attribuiti  spazi  finanziari
          nell'anno  2017  ai  sensi  del   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze n. 77112 del 26 aprile  2017,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114  del  18  maggio
          2017; 
              b)  interventi  di   nuova   costruzione   di   edifici
          scolastici  o  di  adeguamento  antisismico  degli  edifici
          esistenti per i quali  gli  enti  dispongono  del  progetto
          esecutivo redatto e validato in  conformita'  alla  vigente
          normativa, completo del codice unico di  progetto  (CUP)  e
          del cronoprogramma aggiornato della spesa  e  delle  opere,
          che non abbiano pubblicato il bando alla data di entrata in
          vigore della presente legge; 
              c) interventi di edilizia scolastica per  i  quali  gli
          enti dispongono del progetto esecutivo redatto  e  validato
          in conformita' alla vigente normativa,  completo  del  CUP,
          del cronoprogramma aggiornato della spesa  e  delle  opere,
          che non abbiano pubblicato il bando di gara  alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge; 
              c-bis)  interventi  di  nuova  costruzione  di  edifici
          scolastici  o  di  adeguamento  antisismico  degli  edifici
          esistenti per i quali  gli  enti  dispongono  del  progetto
          definitivo completo del CUP; 
              c-ter) altri interventi di edilizia  scolastica  per  i
          quali gli enti dispongono del progetto definitivo  completo
          del CUP." 
              "492. L'ammontare dello spazio finanziario attribuito a
          ciascun ente locale e' determinato, entro il 20 febbraio di
          ciascun anno, con decreto  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello Stato, tenendo conto del seguente ordine prioritario: 
              0a)  investimenti  dei  comuni  individuati  ai   sensi
          dell'articolo 1 del decreto-legge 6  giugno  2012,  n.  74,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,
          n. 122, e dell'articolo  67-septies  del  decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134, finalizzati a fronteggiare gli
          eccezionali eventi sismici e la  ricostruzione,  finanziati
          con  avanzo  di  amministrazione   o   da   operazioni   di
          indebitamento; 
              a)    investimenti    finanziati    con    avanzo    di
          amministrazione o mediante operazioni di indebitamento: 
              1) dei comuni  istituiti,  nel  quinquennio  precedente
          all'anno di riferimento, a seguito dei processi di  fusione
          previsti dalla legislazione vigente; per ciascun  esercizio
          del triennio 2017-2019, sono considerati  esclusivamente  i
          comuni per i quali i processi di fusione si  sono  conclusi
          entro il 1º gennaio dell'esercizio di riferimento; 
              2) dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti; 
              b) (Abrogata) 
              c)  investimenti  finalizzati  all'adeguamento   e   al
          miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo
          di amministrazione, per i quali  gli  enti  dispongono  del
          progetto esecutivo redatto e validato in  conformita'  alla
          vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa; 
              d)  investimenti  finalizzati  alla   prevenzione   del
          rischio idrogeologico e alla  messa  in  sicurezza  e  alla
          bonifica di siti  inquinati  ad  alto  rischio  ambientale,
          individuati come prioritari per il loro  rilevante  impatto
          sanitario, finanziati con avanzo di amministrazione, per  i
          quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto  e
          validato in conformita' alla  vigente  normativa,  completo
          del cronoprogramma della spesa. 
              493. Ferme restando le priorita' di  cui  alle  lettere
          0a), a), c) e d) del comma  492,  qualora  l'entita'  delle
          richieste pervenute dagli enti  locali  superi  l'ammontare
          degli spazi disponibili,  l'attribuzione  e'  effettuata  a
          favore degli enti che presentano la maggiore incidenza  del
          fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione."