Art. 26 Iscrizione dell'avanzo in bilancio e prospetto di verifica del rispetto del pareggio 1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 468, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) all'articolo 175, comma 5-quater, lettera c) del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;»; (( a-bis) al comma 468, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) all'articolo 51, comma 2, lettera a), con riferimento alle sole variazioni per applicazione di quote del risultato di amministrazione vincolato degli esercizi precedenti, e lettera g), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;»; )) b) al comma 468, alla lettera e), dopo le parole «economie di spesa» sono inserite le seguenti «, le operazioni di indebitamento effettuate a seguito di variazioni di esigibilita' della spesa». c) dopo il comma 468 e' inserito il seguente comma: «468-bis. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono utilizzare le quote del risultato di amministrazione accantonato risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o dall'attuazione dell'articolo 42, comma 10, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e le quote del risultato di amministrazione vincolato, iscrivendole nella missione 20 in appositi accantonamenti di bilancio che, nel bilancio gestionale sono distinti dagli accantonamenti finanziati dalle entrate di competenza dell'esercizio. Gli utilizzi degli accantonamenti finanziati dall'avanzo sono disposti con delibere della giunta cui e' allegato il prospetto di cui al comma 468. La giunta e' autorizzata ad effettuare le correlate variazioni, anche in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011.».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 468 dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016, come modificato dalla presente legge: "468. Al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma 466 del presente articolo, nella fase di previsione, in attuazione del comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al bilancio di previsione e' allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al citato comma 466, previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, vigente alla data dell'approvazione di tale documento contabile. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti non finanziati dall'avanzo di amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilita' e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto e' aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali. Entro sessanta giorni dall'aggiornamento, il Consiglio approva le necessarie variazioni al bilancio di previsione. Nel corso dell'esercizio, ai fini della verifica del rispetto del saldo, il prospetto di cui al terzo periodo e' allegato alle variazioni di bilancio approvate dal Consiglio e a quelle di cui: a) all'articolo 175, comma 5-bis, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; b) all'articolo 175, comma 5-quater, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, se relativa al Fondo pluriennale vincolato non rilevante ai fini del saldo di cui al comma 466 del presente articolo; b-bis) all'articolo 175, comma 5-quater, lettera c) del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; c) all'articolo 175, comma 5-quater, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti le operazioni di indebitamento; d) all'articolo 51, comma 2, lettera a), con riferimento alle sole variazioni per applicazione di quote del risultato di amministrazione vincolato degli esercizi precedenti, e lettera g), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; e) all'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, riguardanti la reiscrizione di economie di spesa, le operazioni di indebitamento effettuate a seguito di variazioni di esigibilita' della spesa e il fondo pluriennale vincolato."