Art. 26 
 
                 Iscrizione dell'avanzo in bilancio 
          e prospetto di verifica del rispetto del pareggio 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 468, dopo la lettera  b)  e'  inserita  la  seguente:
«b-bis) all'articolo 175, comma 5-quater, lettera c) del testo  unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;»; 
  (( a-bis) al comma 468, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
  «d) all'articolo 51, comma 2, lettera a), con riferimento alle sole
variazioni per applicazione di quote del risultato di amministrazione
vincolato degli  esercizi  precedenti,  e  lettera  g),  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;»; )) 
    b) al comma 468, alla lettera e), dopo  le  parole  «economie  di
spesa» sono inserite le seguenti «, le  operazioni  di  indebitamento
effettuate a seguito di variazioni di esigibilita' della spesa». 
    c) dopo il comma 468 e' inserito il seguente comma: 
      «468-bis. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
possono  utilizzare  le  quote  del  risultato   di   amministrazione
accantonato   risultanti   dall'ultimo   consuntivo    approvato    o
dall'attuazione dell'articolo 42, comma 10, del  decreto  legislativo
n. 118  del  2011,  e  le  quote  del  risultato  di  amministrazione
vincolato, iscrivendole nella missione 20 in appositi  accantonamenti
di  bilancio  che,  nel  bilancio  gestionale  sono  distinti   dagli
accantonamenti finanziati dalle entrate di competenza dell'esercizio.
Gli  utilizzi  degli  accantonamenti  finanziati   dall'avanzo   sono
disposti con delibere della giunta cui e' allegato  il  prospetto  di
cui al comma 468. La giunta e' autorizzata ad effettuare le correlate
variazioni, anche in deroga all'articolo 51 del  decreto  legislativo
n. 118 del 2011.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  468  dell'articolo  1
          della citata legge n. 232 del 2016, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "468. Al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma
          466 del presente articolo, nella  fase  di  previsione,  in
          attuazione del comma  1  dell'articolo  9  della  legge  24
          dicembre  2012,  n.  243,  al  bilancio  di  previsione  e'
          allegato il prospetto dimostrativo del rispetto  del  saldo
          di cui al citato comma 466, previsto nell'allegato n. 9 del
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  vigente  alla
          data dell'approvazione di tale documento contabile.  A  tal
          fine, il prospetto allegato al bilancio di  previsione  non
          considera gli stanziamenti non  finanziati  dall'avanzo  di
          amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilita'  e
          dei fondi spese e rischi futuri concernenti  accantonamenti
          destinati a confluire nel risultato di amministrazione.  Il
          prospetto e' aggiornato dal Ministero dell'economia e delle
          finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato a seguito di successivi interventi normativi volti  a
          modificare  le  regole  vigenti  di  riferimento,   dandone
          comunicazione alla Commissione per  l'armonizzazione  degli
          enti     territoriali.      Entro      sessanta      giorni
          dall'aggiornamento,  il  Consiglio  approva  le  necessarie
          variazioni   al   bilancio   di   previsione.   Nel   corso
          dell'esercizio, ai fini della  verifica  del  rispetto  del
          saldo, il prospetto di cui al  terzo  periodo  e'  allegato
          alle variazioni di bilancio approvate  dal  Consiglio  e  a
          quelle di cui: 
              a) all'articolo 175, comma 5-bis, lettera e), del testo
          unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
              b) all'articolo 175, comma 5-quater,  lettera  b),  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267, se relativa  al  Fondo  pluriennale  vincolato  non
          rilevante ai fini  del  saldo  di  cui  al  comma  466  del
          presente articolo; 
              b-bis) all'articolo 175, comma 5-quater, lettera c) del
          testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267; 
              c) all'articolo 175, comma  5-quater,  lettera  e-bis),
          del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267, riguardanti le operazioni di indebitamento; 
              d)  all'articolo  51,  comma   2,   lettera   a),   con
          riferimento alle sole variazioni per applicazione di  quote
          del risultato di amministrazione vincolato  degli  esercizi
          precedenti, e lettera g), del decreto legislativo 23 giugno
          2011, n. 118; 
              e) all'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 23
          giugno  2011,  n.  118,  riguardanti  la  reiscrizione   di
          economie  di  spesa,   le   operazioni   di   indebitamento
          effettuate a seguito di variazioni  di  esigibilita'  della
          spesa e il fondo pluriennale vincolato."