(( Art. 26-bis 
 
Disposizione   concernente   l'impiego   dell'avanzo   destinato    a
  investimenti  degli  enti  locali  per  estinzione  anticipata   di
  prestiti 
 
  1. All'articolo 187, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' aggiunto, in fine,  il
seguente periodo:  «Nelle  operazioni  di  estinzione  anticipata  di
prestiti, qualora l'ente non disponga di  una  quota  sufficiente  di
avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al
100  per  cento  del  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita',  puo'
ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti,
solo a condizione  che  garantisca,  comunque,  un  pari  livello  di
investimenti aggiuntivi». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 187 del
          citato decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 187 Composizione del risultato di amministrazione 
              1. Omissis 
              2.  La  quota  libera  dell'avanzo  di  amministrazione
          dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186
          e quantificato ai sensi del comma 1, puo' essere utilizzato
          con  provvedimento  di  variazione  di  bilancio,  per   le
          finalita' di seguito indicate in ordine di priorita': 
              a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; 
              b) per i provvedimenti necessari  per  la  salvaguardia
          degli equilibri di bilancio di cui  all'art.  193  ove  non
          possa provvedersi con mezzi ordinari; 
              c) per il finanziamento di spese di investimento; 
              d)  per  il  finanziamento  delle  spese   correnti   a
          carattere non permanente; 
              e) per  l'estinzione  anticipata  dei  prestiti.  Nelle
          operazioni di estinzione anticipata  di  prestiti,  qualora
          l'ente non disponga di  una  quota  sufficiente  di  avanzo
          libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari
          al 100 per cento del fondo crediti di dubbia  esigibilita',
          puo' ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo  destinato
          a investimenti, solo a condizione che garantisca, comunque,
          un pari livello di investimenti aggiuntivi. 
              Resta salva la facolta' di impiegare l'eventuale  quota
          del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione
          dell'approvazione  del   rendiconto,   sulla   base   della
          determinazione dell'ammontare definitivo  della  quota  del
          risultato  di  amministrazione  accantonata  per  il  fondo
          crediti  di  dubbia   esigibilita',   per   finanziare   lo
          stanziamento  riguardante  il  fondo  crediti   di   dubbia
          esigibilita'  nel  bilancio  di  previsione  dell'esercizio
          successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. 
              Omissis."