Art. 29 
 
         Flussi informativi delle prestazioni farmaceutiche 
 
  1.  Per  gli  anni  2016  e  2017  relativamente  allo  sfondamento
definitivo dei tetti della spesa farmaceutica, l'Agenzia italiana del
farmaco, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  ai
fini  del  monitoraggio  complessivo  della   spesa   sostenuta   per
l'assistenza farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 5,
comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,  e  all'articolo
1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si  avvale  anche
dei dati recati dalla fattura  elettronica  di  cui  all'articolo  1,
commi 209, 210, 211, 212, 213 e 214 della legge 24 dicembre 2007,  n.
244,  e  successive   modificazioni,   attraverso   il   Sistema   di
interscambio di cui al decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 7 marzo 2008, (( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  103
del 3 maggio 2008 )), secondo modalita'  definite  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e il Ministero della salute. 
  2.  A  decorrere  ((  dal  1°  gennaio  2018  )),   nelle   fatture
elettroniche emesse nei confronti degli enti del  Servizio  sanitario
nazionale per acquisti di prodotti farmaceutici e' fatto  obbligo  di
((  indicare  ))  le  informazioni  sul  Codice   di   Autorizzazione
all'Immissione in Commercio (AIC) e il corrispondente quantitativo. A
decorrere  dalla  stessa  data,  le  suddette   fatture   sono   rese
disponibili  all'Agenzia  italiana  del  farmaco.  Con  decreto   del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della salute, sono disciplinate le modalita' tecniche di  indicazione
dell'AIC sulla fattura elettronica, nonche' le modalita'  di  accesso
da parte  ((  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  ))  ai  dati  ivi
contenuti  ai  fini  dell'acquisizione  delle  suddette  fatture  per
l'assolvimento dei propri compiti  istituzionali.  E'  fatto  divieto
agli enti del Servizio sanitario nazionale di effettuare pagamenti di
corrispettivi di fatture che non riportino le informazioni di cui  al
presente comma. 
  3. A quanto previsto dal  presente  articolo  si  provvede  con  le
risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo  5  del
          decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.  159,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  novembre  2007,  n.   222
          (Interventi urgenti in materia  economico-finanziaria,  per
          lo sviluppo e l'equita' sociale): 
              "5. Misure di governo della spesa  e  di  sviluppo  del
          settore farmaceutico. 
              1. - 4. Omissis 
              5. A decorrere dall'anno  2008  la  spesa  farmaceutica
          ospedaliera cosi' come rilevata dai modelli  CE,  al  netto
          della distribuzione diretta come definita al comma  1,  non
          puo' superare a livello di ogni singola regione  la  misura
          percentuale  del  2,4  per  cento  del  finanziamento   cui
          concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi  di
          piano e le risorse vincolate di spettanza  regionale  e  al
          netto delle somme erogate per il finanziamento di attivita'
          non  rendicontate  dalle  Aziende  sanitarie.   L'eventuale
          sforamento di detto  valore  e'  recuperato  interamente  a
          carico della  regione  attraverso  misure  di  contenimento
          della spesa farmaceutica ospedaliera o di voci  equivalenti
          della spesa ospedaliera non farmaceutica o  di  altre  voci
          del Servizio sanitario regionale o con misure di  copertura
          a carico di altre  voci  del  bilancio  regionale.  Non  e'
          tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare  un
          equilibrio economico complessivo. 
              Omissis." 
              - Si riporta il testo del  comma  398  dell'articolo  1
          della citata legge n. 232 del 2016; 
              "Art. 1 - 
              Commi 1. - 397. (omissis) 
              398. A decorrere dall'anno 2017, il tetto  della  spesa
          farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo  5,  comma  5,
          del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 novembre  2007,  n.  222,  e'
          calcolato al lordo della spesa per i farmaci di classe A in
          distribuzione diretta e  distribuzione  per  conto,  ed  e'
          rideterminato   nella   misura   del   6,89   per    cento.
          Conseguentemente  il   tetto   della   spesa   farmaceutica
          ospedaliera assume la denominazione di «tetto  della  spesa
          farmaceutica per acquisti diretti». 
              Omissis." 
              - Si riporta il testo dei commi 209, 210, 211, 212, 213
          e 214 dell'articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007, e
          successive modificazioni: 
              "1. 
              209.  Al  fine  di  semplificare  il  procedimento   di
          fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a
          decorrere dalla data di entrata in vigore  del  regolamento
          di cui al  comma  213,  l'emissione,  la  trasmissione,  la
          conservazione e l'archiviazione delle  fatture  emesse  nei
          rapporti  con   le   amministrazioni   pubbliche   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre  2009,  n.
          196, nonche' con le amministrazioni autonome,  anche  sotto
          forma di  nota,  conto,  parcella  e  simili,  deve  essere
          effettuata  esclusivamente  in   forma   elettronica,   con
          l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio  2004,  n.
          52, e del codice dell'amministrazione digitale, di  cui  al
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
              210. A decorrere dal termine di tre mesi dalla data  di
          entrata in vigore del regolamento di cui al comma  213,  le
          amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 non  possono
          accettare le fatture emesse o trasmesse in  forma  cartacea
          ne' possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale,
          sino all'invio in forma elettronica. 
              211. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene
          attraverso  il  Sistema  di  interscambio   istituito   dal
          Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito
          anche avvalendosi delle proprie strutture societarie. 
              212. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 e' individuato il
          gestore del Sistema di  interscambio  e  ne  sono  definite
          competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative: 
              a) al presidio del processo di ricezione  e  successivo
          inoltro delle  fatture  elettroniche  alle  amministrazioni
          destinatarie; 
              b) alla gestione dei dati  in  forma  aggregata  e  dei
          flussi informativi anche ai fini  della  loro  integrazione
          nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica. 
              213. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro per le  riforme  e  le
          innovazioni nella pubblica amministrazione, sono  definite,
          in conformita' a quanto previsto dagli standard del Sistema
          pubblico di connettivita' (SPC): 
              a) le regole di identificazione  univoca  degli  uffici
          centrali e  periferici  delle  amministrazioni  destinatari
          della fatturazione; 
              b)  le  regole   tecniche   relative   alle   soluzioni
          informatiche   da   utilizzare   per   l'emissione   e   la
          trasmissione delle fatture elettroniche e le  modalita'  di
          integrazione con il Sistema di interscambio; 
              c) le linee guida  per  l'adeguamento  delle  procedure
          interne delle amministrazioni interessate alla ricezione ed
          alla gestione delle fatture elettroniche; 
              d) le eventuali deroghe agli obblighi di cui  al  comma
          209,   limitatamente    a    determinate    tipologie    di
          approvvigionamenti; 
              e) la disciplina dell'utilizzo, tanto  da  parte  degli
          operatori economici, quanto da parte delle  amministrazioni
          interessate, di  intermediari  abilitati,  ivi  compresi  i
          certificatori accreditati ai  sensi  dell'articolo  29  del
          codice dell'amministrazione  digitale  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  allo  svolgimento  delle
          attivita' informatiche  necessarie  all'assolvimento  degli
          obblighi di cui ai commi da 209 al presente comma; 
              f) le eventuali misure di  supporto,  anche  di  natura
          economica, per le piccole e medie imprese; 
              g) la data a partire dalla quale decorrono gli obblighi
          di cui al comma 209 e i divieti di cui al  comma  210,  con
          possibilita' di introdurre  gradualmente  il  passaggio  al
          sistema di trasmissione esclusiva in forma elettronica; 
              g-bis)  le   regole   tecniche   idonee   a   garantire
          l'attestazione della data,  l'autenticita'  dell'origine  e
          l'integrita' del contenuto della  fattura  elettronica,  di
          cui all'articolo 21, comma 3, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive
          modificazioni, per ogni fine di legge. 
              214. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di  concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione  e  la  semplificazione,  d'intesa  con  la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, da emanare entro  sei  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore del decreto  di  cui  al  comma  213,  e'
          stabilita  la  data  dalla  quale  decorrono  gli  obblighi
          previsti dal decreto stesso per le  amministrazioni  locali
          di cui al comma 209."