Art. 30 
 
              Altre disposizioni in materia di farmaci 
 
  1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n.  232,  dopo  il
comma 402, e' inserito il seguente: 
    «402-bis. I farmaci, ivi compresi quelli oncologici, per i  quali
e' stato riconosciuto, da parte dell'Aifa, il possesso del  requisito
dell'innovativita' condizionata,  sono  inseriti  esclusivamente  nei
prontuari terapeutici regionali di cui all'articolo 10, commi 2 e  3,
del  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,  e  non  accedono
alle risorse di cui ai Fondi previsti ai commi 400 e 401  ((  per  un
periodo massimo di diciotto mesi. Le risorse  dei  Fondi  di  cui  ai
commi  400  e  401  non  impiegate  per  le  finalita'  ivi  indicate
confluiscono nella quota di finanziamento  del  fabbisogno  sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 392.». ))