Art. 31 
 
                         Edilizia sanitaria 
 
  1. In deroga alle disposizioni recate dall'articolo  20,  comma  3,
primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ((  le
somme per interventi di edilizia sanitaria  compresi  in  accordi  di
programma sottoscritti nel 2016 ammessi a finanziamento nel  2017  ))
sono accertate in entrata  dalle  regioni  nel  2018.  I  termini  di
risoluzione degli accordi di programma di cui all'articolo  1,  comma
310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono prorogati  in  ragione
del periodo di sospensione che si realizza nel 2017. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
          20  del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,   n.   118
          (Disposizioni in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
          contabili e degli schemi di bilancio delle  Regioni,  degli
          enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli  1
          e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42): 
              "Art.   20   Trasparenza   dei   conti    sanitari    e
          finalizzazione delle risorse al finanziamento  dei  singoli
          servizi sanitari regionali 
              1. - 2-ter. Omissis 
              3. Per la parte in conto capitale riferita all'edilizia
          sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988,
          n. 67, e successive modificazioni, le regioni  accertano  e
          impegnano nel corso dell'esercizio l'importo corrispondente
          a  quello   indicato   nel   decreto   di   ammissione   al
          finanziamento.  In  caso  di   revoca   dell'ammissione   a
          finanziamento ai sensi dell'articolo 1,  comma  310,  della
          legge 23 dicembre 2005, n. 266, le regioni registrano detto
          evento nell'esercizio nel quale la revoca e' disposta." 
              - Si riporta il testo del  comma  310  dell'articolo  1
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2006): 
              "1. 
              310. Al fine di  razionalizzare  l'utilizzazione  delle
          risorse  per  l'attuazione  del   programma   di   edilizia
          sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988,
          n. 67, e successive modificazioni, gli accordi di programma
          sottoscritti dalle regioni e  dalle  province  autonome  di
          Trento  e  di  Bolzano,  ai  sensi  dell'articolo  5-bisdel
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive
          modificazioni, e dell'articolo 2 della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, decorsi diciotto mesi  dalla  sottoscrizione,
          si intendono risolti,  limitatamente  alla  parte  relativa
          agli interventi  per  i  quali  la  relativa  richiesta  di
          ammissione  al  finanziamento  non  risulti  presentata  al
          Ministero della salute entro tale periodo temporale, con la
          conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa.  La
          presente disposizione si applica  anche  alla  parte  degli
          accordi di programma relativa agli interventi per  i  quali
          la  domanda  di   ammissione   al   finanziamento   risulti
          presentata, ma valutata non  ammissibile  al  finanziamento
          entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione degli  accordi
          medesimi, nonche' alla parte degli  accordi  relativa  agli
          interventi ammessi al finanziamento per i quali, entro nove
          mesi dalla relativa comunicazione alla regione o  provincia
          autonoma,  gli  enti  attuatori   non   abbiano   proceduto
          all'aggiudicazione dei lavori,  salvo  proroga  autorizzata
          dal Ministero della salute. Per gli accordi aventi sviluppo
          pluriennale,  i  termini  di  cui  al  presente  comma   si
          intendono decorrenti dalla data di  inizio  dell'annualita'
          di  riferimento  prevista  dagli  accordi  medesimi  per  i
          singoli interventi."