Art. 32 
 
            Trasferimento competenze in materia sanitaria 
                            per stranieri 
 
  1. Le competenze relative al finanziamento delle prestazioni di cui
all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
286, gia' attribuite al Ministero dell'Interno,  sono  trasferite  al
Ministero della  salute,  con  decorrenza  dal  1  gennaio  2017,  in
coerenza con le risorse a tal fine stanziate nel bilancio dello Stato
in apposito capitolo di spesa. 
  2. Il Ministero della  salute  si  fa  carico  della  gestione  del
pregresso, a seguito della ricognizione che deve essere effettuata da
parte delle regioni e province autonome  in  contraddittorio  con  le
prefetture, le cui risultanze devono essere comunicate  al  Ministero
della salute entro il 30 aprile 2017. 
  3. Il finanziamento di cui al comma 1, nei limiti delle  risorse  a
tal fine iscritte nello  stato  di  previsione  del  Ministero  della
salute, avviene sulla base delle prestazioni  effettivamente  erogate
agli stranieri in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 35,
commi 3 e  4,  del  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,
desumibili dagli elementi  informativi  presenti  nel  Nuovo  sistema
informativo sanitario (NSIS) del Ministero della  salute  debitamente
consolidati e validati. A decorrere dal primo  anno  di  applicazione
della presente disposizione, le risorse di cui al comma 1, nei limiti
dello stanziamento di bilancio, sono ripartite a  titolo  provvisorio
tra le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base
dei dati risultanti dagli elementi informativi presenti nel NSIS  del
Ministero della salute con riferimento all'anno precedente o comunque
all'ultimo  anno  disponibile   e   consolidato.   Alla   regolazione
finanziaria dei saldi regionali  di  cui  al  periodo  precedente  si
provvede,  a  seguito  dell'aggiornamento  dei  dati  relativi   agli
esercizi precedenti, desunti dal sistema NSIS, tramite  compensazione
tra ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano,  in
sede di ripartizione delle risorse degli anni successivi, sempre  nei
limiti dello stanziamento delle risorse di cui al comma 1. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  35  del  decreto
          legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero): 
              "Art. 35 (Assistenza sanitaria per  gli  stranieri  non
          iscritti al Servizio sanitario nazionale) 
              1. Per le prestazioni sanitarie  erogate  ai  cittadini
          stranieri non  iscritti  al  servizio  sanitario  nazionale
          devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento
          di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e
          province autonome ai sensi dell'articolo 8, commi  5  e  7,
          del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
          successive modificazioni. 
              2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza
          sanitaria ai  cittadini  stranieri  in  Italia  in  base  a
          trattati   e   accordi    internazionali    bilaterali    o
          multilaterali di reciprocita' sottoscritti dall'Italia. 
              3.  Ai  cittadini  stranieri  presenti  sul  territorio
          nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso
          ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi  pubblici  ed
          accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o
          comunque essenziali, ancorche' continuative,  per  malattia
          ed  infortunio  e  sono  estesi  i  programmi  di  medicina
          preventiva  a  salvaguardia  della  salute  individuale   e
          collettiva. Sono, in particolare garantiti: 
              a)  la  tutela  sociale  della   gravidanza   e   della
          maternita', a  parita'  di  trattamento  con  le  cittadine
          italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22
          maggio 1978, n. 194,  e  del  decreto  del  Ministro  della
          sanita' 6 marzo 1995, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 87 del 13 aprile 1995, a parita' di  trattamento  con  i
          cittadini italiani; 
              b) la tutela della  salute  del  minore  in  esecuzione
          della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre
          1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della  legge  27
          maggio 1991, n. 176; 
              c) le vaccinazioni secondo la normativa  e  nell'ambito
          di  interventi  di  campagne  di   prevenzione   collettiva
          autorizzati dalle regioni; 
              d) gli interventi di profilassi internazionale; 
              e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle  malattie
          infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai. 
              4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate  senza
          oneri a carico dei richiedenti  qualora  privi  di  risorse
          economiche   sufficienti,   fatte   salve   le   quote   di
          partecipazione  alla  spesa  a  parita'  con  i   cittadini
          italiani. 
              5. L'accesso alle strutture sanitarie  da  parte  dello
          straniero non in regola con le norme sul soggiorno non puo'
          comportare alcun tipo di segnalazione all'autorita',  salvo
          i casi in cui sia obbligatorio il  referto,  a  parita'  di
          condizioni con il cittadino italiano. 
              6. Fermo restando il  finanziamento  delle  prestazioni
          ospedaliere urgenti o  comunque  essenziali  a  carico  del
          Ministero dell'interno, agli oneri recati  dalle  rimanenti
          prestazioni contemplate nel comma 3,  nei  confronti  degli
          stranieri  privi  di  risorse  economiche  sufficienti,  si
          provvede  nell'ambito  delle   disponibilita'   del   Fondo
          sanitario  nazionale,  con  corrispondente  riduzione   dei
          programmi riferiti agli interventi di emergenza."