Art. 33 
 
      Spazi finanziari per investimenti in favore delle Regioni 
 
  1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n.  232,  dopo  il
comma 495, e' inserito il seguente: 
    «495-bis. Per l'anno 2017, gli spazi finanziari di cui  al  comma
495 sono ripartiti tra le Regioni  a  statuto  ordinario  sulla  base
della tabella di seguito riportata. La tabella di  seguito  riportata
puo' essere modificata con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze previa proposta formulata  dalle  Regioni  in  sede  di
auto-coordinamento, da recepire con intesa in  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano entro il 31 luglio 2017.  Le  Regioni  utilizzano
gli spazi finanziari (( di cui alla tabella )) di  seguito  riportata
per effettuare negli anni dal  2017  al  2021  investimenti  nuovi  o
aggiuntivi. A tal fine, entro il 31 luglio di ciascuno  dei  predetti
anni, le medesime Regioni adottano gli atti  finalizzati  all'impiego
delle risorse, assicurando l'esigibilita' degli impegni nel  medesimo
anno di riferimento per la quota di competenza di  ciascuna  Regione,
come indicata per ciascun anno nella tabella  di  seguito  riportata.
Gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate  a  realizzare,
secondo quanto stabilito  ai  periodi  precedenti,  sono  considerati
nuovi  o  aggiuntivi  qualora  sia  rispettata  una  delle   seguenti
condizioni: 
      a) le Regioni procedono a variare  il  bilancio  di  previsione
incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e
indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata  nella
tabella di seguito riportata; 
      b) gli investimenti  per  l'anno  di  riferimento  ((  sono  ))
superiori, per un  importo  pari  ai  valori  indicati  per  ciascuna
regione nella tabella di seguito riportata, rispetto agli impegni per
investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio precedente
a  valere  su  risorse  regionali,  escluse  le  risorse  del   Fondo
pluriennale vincolato. 
  Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli  investimenti
di cui alla tabella di seguito riportata entro il 31 marzo  dell'anno
successivo a quello di riferimento, mediante  apposita  comunicazione
al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello  Stato.  In  caso  di  mancata  o  parziale
realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui  al
comma 475. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico