(( Art. 33-bis Modifica della disciplina per le cessioni di beni mobili a titolo gratuito da parte del Ministero della difesa 1. All'articolo 311 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito di programmi di recupero economico-sociale di aree del territorio nazionale soggette a crisi industriale di cui all'articolo 27, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»; b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, alle cessioni di cui al comma 1, lettera b-bis), si provvede con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico». ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 311 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), come modificato dalla presente legge: "Art. 311 Cessione di beni mobili a titolo gratuito 1. Il Ministero della difesa puo' cedere a titolo gratuito materiali non d'armamento, dichiarati fuori servizio o fuori uso, in favore di: a) Paesi in via di sviluppo e Paesi partecipanti al partenariato per la pace, nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione; b) organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri; b-bis) amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito di programmi di recupero economico-sociale di aree del territorio nazionale soggette a crisi industriale di cui all'articolo 27, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 2. La cessione di materiali d'armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche in favore dei soggetti di cui al comma 1 e' consentita esclusivamente per materiali difensivi previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari. 3. I materiali delle Forze armate impiegati per i soccorsi urgenti a favore di popolazioni colpite da calamita' naturali, in Italia o all'estero, quando non ne e' possibile il recupero, sono scaricati agli effetti contabili. Lo scarico e' disposto con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e, quando si tratta di materiali utilizzati o ceduti per il soccorso a popolazioni estere, di concerto anche con il Ministro degli affari esteri. 4. Nel regolamento, ai sensi del comma 1 dell'articolo 310, sono disciplinate le modalita' per la cessione a titolo gratuito ai musei, pubblici o privati, dei materiali o dei mezzi non piu' destinati all'impiego, allo scopo di consentirne l'esposizione al pubblico. 4-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, alle cessioni di cui al comma 1, lettera b-bis), si provvede con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico."