(( Art. 33-bis 
 
      Modifica della disciplina per le cessioni di beni mobili 
        a titolo gratuito da parte del Ministero della difesa 
 
  1. All'articolo 311 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
  «b-bis) amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  nell'ambito  di
programmi  di  recupero  economico-sociale  di  aree  del  territorio
nazionale soggette a crisi industriale di cui all'articolo 27,  commi
8 e 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»; 
  b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, alle  cessioni  di
cui al comma 1, lettera b-bis), si provvede con decreto del  Ministro
della difesa, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro dello sviluppo economico». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  311  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (Codice  dell'ordinamento
          militare), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 311 Cessione di beni mobili a titolo gratuito 
              1. Il Ministero  della  difesa  puo'  cedere  a  titolo
          gratuito  materiali  non  d'armamento,   dichiarati   fuori
          servizio o fuori uso, in favore di: 
              a) Paesi in via di sviluppo  e  Paesi  partecipanti  al
          partenariato per la pace, nell'ambito dei  vigenti  accordi
          di cooperazione; 
              b)  organismi  di  volontariato  di  protezione  civile
          iscritti negli appositi registri; 
              b-bis) amministrazioni dello Stato di cui  all'articolo
          1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          nell'ambito di programmi di recupero  economico-sociale  di
          aree del territorio nazionale soggette a crisi  industriale
          di cui all'articolo 27, commi 8 e 8-bis, del  decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134. 
              2. La  cessione  di  materiali  d'armamento  dichiarati
          obsoleti per cause tecniche in favore dei soggetti  di  cui
          al comma  1  e'  consentita  esclusivamente  per  materiali
          difensivi  previo  parere   vincolante   delle   competenti
          Commissioni parlamentari. 
              3. I materiali  delle  Forze  armate  impiegati  per  i
          soccorsi  urgenti  a  favore  di  popolazioni  colpite   da
          calamita' naturali, in Italia o all'estero, quando  non  ne
          e' possibile  il  recupero,  sono  scaricati  agli  effetti
          contabili. Lo scarico e' disposto con decreto del  Ministro
          della difesa, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, e, quando si tratta di materiali  utilizzati
          o ceduti per il soccorso a popolazioni estere, di  concerto
          anche con il Ministro degli affari esteri. 
              4. Nel regolamento, ai sensi del comma 1  dell'articolo
          310, sono disciplinate  le  modalita'  per  la  cessione  a
          titolo gratuito ai musei, pubblici o privati, dei materiali
          o dei mezzi non piu' destinati all'impiego, allo  scopo  di
          consentirne l'esposizione al pubblico. 
              4-bis. Fatto salvo quanto previsto dal  comma  2,  alle
          cessioni di cui al comma 1, lettera b-bis), si provvede con
          decreto del Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          dello sviluppo economico."