Art. 34 
 
                   Disposizioni sul finanziamento 
                  del Servizio sanitario nazionale 
 
  1. All'articolo 1, comma 712-ter, della legge 28 dicembre 2015,  n.
208, dopo le parole: «nell'esercizio 2015» sono inserite le seguenti:
«e in quelli antecedenti» (( ed e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Conseguentemente, la regione  e'  autorizzata  ad  assumere
impegni sull'esercizio 2016 per la parte corrispondente, ivi compresi
quelli derivanti dalle economie sull'esercizio 2016, entro i  termini
previsti per l'approvazione da  parte  del  Consiglio  regionale  del
rendiconto 2016». )) 
  2. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191,  al  quinto  periodo,  le  parole  «e  per  l'anno  2016»,  sono
sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2016 e per l'anno 2017. 
  3. All'articolo 9-undecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  125,
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
    «2-bis. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di
favorire la tempestivita'  dei  pagamenti  degli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale, il riparto delle quote distinte e vincolate  del
relativo finanziamento destinato alle regioni, ivi comprese le  quote
indicate dall'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, e' effettuato, ove non siano gia' fissati altri termini ai sensi
della  legislazione  vigente,  entro  il  31  luglio   dell'anno   di
riferimento, secondo i criteri e i dati ultimi disponibili. A seguito
della relativa Intesa raggiunta nella  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano, nelle  more  della  deliberazione  del  CIPE,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad erogare alle  regioni
fino all'80 per cento degli  importi  assegnati,  purche'  non  siano
stabilite condizioni o specifici adempimenti o  atti  presupposti  ai
fini dell'effettiva erogabilita' delle risorse. Sono  fatti  salvi  i
diversi regimi di anticipazione delle risorse del  finanziamento  del
Servizio  sanitario  nazionale  gia'  stabiliti  dalla   legislazione
vigente. 
    2-ter. Il regime di  anticipazione  di  cui  al  comma  2-bis  si
applica anche alle somme da erogare a  titolo  di  compensazione  per
minori gettiti fiscali effettivi rispetto a quelli  stimati  ai  fini
del  finanziamento  del  Servizio  sanitario   nazionale   ai   sensi
dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre  1997,
n. 446. 
    2-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nelle  more
delle  deliberazioni  del  CIPE,  e'  autorizzato  ad  effettuare  le
erogazioni delle somme di cui  ai  commi  2-bis  e  2-ter  anche  con
riferimento ai relativi finanziamenti riferiti agli esercizi  2016  e
precedenti sui quali sia stata raggiunta la prevista Intesa. 
    2-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle finanze  provvede
ai trasferimenti di cui ai commi 2-bis,  2-ter  e  2-quater  comunque
entro i limiti degli stanziamenti del bilancio statale. Sono in  ogni
caso autorizzati recuperi e compensazioni  a  carico  delle  somme  a
qualsiasi titolo spettanti  alle  regioni,  anche  per  gli  esercizi
successivi, che dovessero rendersi eventualmente necessari.». 
  4. All'articolo 77-quater, comma 4,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: 
    «A decorrere dall'anno 2017: 
      a) fermo restando  il  livello  complessivo  del  finanziamento
erogabile alle regioni in corso d'anno,  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma  68,  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  nelle   more
dell'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri
che assegna alle regioni le  rispettive  quote  di  compartecipazione
all'IVA, in attuazione del citato decreto legislativo n. 56 del 2000,
il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  erogare
quote di compartecipazione  all'IVA  facendo  riferimento  ai  valori
indicati nel riparto  del  fabbisogno  sanitario  nazionale  e  nella
contestuale individuazione delle  relative  quote  di  finanziamento,
come risultanti dall'Intesa raggiunta  in  Conferenza  Stato-Regioni,
ovvero dai decreti interministeriali di cui  all'articolo  27,  comma
1-bis, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68; 
      b) il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di
assegnazione alle regioni delle rispettive quote di compartecipazione
all'IVA per l'anno di riferimento  non  puo'  fissare,  per  ciascuna
regione, una quota di compartecipazione inferiore a quella  stabilita
in  sede  di   riparto   del   fabbisogno   sanitario   nazionale   e
nell'individuazione delle relative quote di finanziamento di  cui  al
richiamato articolo 27, comma 1-bis del decreto legislativo n. 68 del
2011; 
      c) il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  in  funzione
dell'attuazione della lettera a) del presente comma, e'  autorizzato,
in sede di conguaglio, ad operare eventuali necessari recuperi, anche
a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti  per  gli  esercizi
successivi. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad applicare le disposizioni di cui al  terzo  periodo  del  presente
comma anche con riferimento agli esercizi 2016 e precedenti.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 712-ter dell'articolo 1
          della citata legge n. 208 del 2015, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "712-ter. Per l'anno 2016, nel saldo di  cui  al  comma
          710 non rilevano gli impegni del  perimetro  sanitario  del
          bilancio,  finanziati  dagli  utilizzi  del  risultato   di
          amministrazione relativo alla gestione sanitaria  formatosi
          nell'esercizio 2015 e in quelli antecedenti, e gli  impegni
          effettuati in funzione dell'acquisizione nel medesimo  anno
          2016 delle anticipazioni di liquidita' di cui  all'articolo
          3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2013, n.
          35, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
          2013, n. 64. Conseguentemente, la regione e' autorizzata ad
          assumere  impegni  sull'esercizio   2016   per   la   parte
          corrispondente,  ivi  compresi   quelli   derivanti   dalle
          economie sull'esercizio 2016, entro i termini previsti  per
          l'approvazione  da  parte  del  Consiglio   regionale   del
          rendiconto 2016." 
              - Si riporta il testo del comma 67-bis dell'articolo  2
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2010), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 2. (Disposizioni diverse) 
              67-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze,  da  adottarsi  entro  il  30  novembre  2011,  di
          concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          stabilite forme premiali a valere sulle  risorse  ordinarie
          previste dalla vigente legislazione  per  il  finanziamento
          del Servizio sanitario nazionale, applicabili  a  decorrere
          dall'anno  2012,  per  le  regioni  che  istituiscano   una
          Centrale regionale per gli acquisti e  l'aggiudicazione  di
          procedure  di  gara  per  l'approvvigionamento  di  beni  e
          servizi per un volume annuo non  inferiore  ad  un  importo
          determinato con  il  medesimo  decreto  e  per  quelle  che
          introducano  misure  idonee  a  garantire,  in  materia  di
          equilibrio di  bilancio,  la  piena  applicazione  per  gli
          erogatori pubblici  di  quanto  previsto  dall'articolo  4,
          commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.
          502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio
          della remunerazione  a  prestazione.  L'accertamento  delle
          condizioni per  l'accesso  regionale  alle  predette  forme
          premiali e' effettuato nell'ambito del Comitato  permanente
          per la verifica dell'erogazione dei livelli  essenziali  di
          assistenza e del  Tavolo  tecnico  per  la  verifica  degli
          adempimenti  regionali,  di  cui  agli  articoli  9  e   12
          dell'Intesa  23  marzo  2005,  sancita   dalla   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  pubblicata  nel
          supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n.  105
          del 7 maggio 2005.  Per  gli  anni  2012  e  2013,  in  via
          transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al
          primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          stabilisce il  riparto  della  quota  premiale  di  cui  al
          presente  comma,  tenendo  anche  conto   di   criteri   di
          riequilibrio indicati  dalla  Conferenza  delle  regioni  e
          delle province autonome. Limitatamente  all'anno  2013,  la
          percentuale  indicata  all'articolo  15,  comma   23,   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e'  pari
          allo 0,30 per cento. Per l'anno 2014, per l'anno 2015,  per
          l'anno 2016 e per l'anno 2017, in  via  transitoria,  nelle
          more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo,  il
          Ministro  della  salute,  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e  di  Bolzano,  stabilisce  il
          riparto della quota premiale  di  cui  al  presente  comma,
          tenendo anche conto di  criteri  di  riequilibrio  indicati
          dalla Conferenza delle regioni e delle  province  autonome.
          Limitatamente all'anno 2014,  la  percentuale  indicata  al
          citato articolo 15, comma 23, del decreto-legge n.  95  del
          2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del
          2012, e' pari all'1,75 per cento." 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  9-undecies  del
          citato decreto-legge n. 78 del 2015, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.  9-undecies.  Disposizioni  in  ambito  sanitario
          dirette a favorire la tempestivita' dei pagamenti 
              1. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa
          e di favorire la tempestivita' dei  pagamenti,  nelle  more
          dell'espressione dell'intesa, ai sensi delle norme vigenti,
          da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,   sulla    ripartizione    delle    disponibilita'
          finanziarie  complessive  destinate  al  finanziamento  del
          Servizio sanitario  nazionale  a  cui  concorre  lo  Stato,
          nonche' del recepimento di tale ripartizione  con  delibera
          del CIPE, il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  a
          valere su livello del finanziamento del Servizio  sanitario
          a  cui  concorre  lo  Stato,  e'  autorizzato  a  concedere
          anticipazioni: 
              a)  alle  regioni,   relativamente   al   finanziamento
          destinato agli Istituti zooprofilattici sperimentali  e  al
          finanziamento  destinato  alla  medicina  penitenziaria  ai
          sensi dell'articolo 2, comma 283, della legge  24  dicembre
          2007, n. 244; 
              b) agli altri enti che  hanno  stabilmente  accesso  al
          finanziamento corrente del Servizio sanitario  nazionale  a
          cui concorre lo Stato e per i quali non sia  gia'  previsto
          uno specifico regime di  anticipazione,  ovvero  non  siano
          stabiliti specifici adempimenti o atti preliminari ai  fini
          del riconoscimento delle risorse. 
              2. L'anticipazione di cui al  comma  1  e'  erogata  in
          misura non superiore all'80 per cento del valore  stabilito
          nell'ultima ripartizione delle  disponibilita'  finanziarie
          approvata in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano. 
              2-bis. Al fine di consentire una corretta  gestione  di
          cassa e di favorire la tempestivita'  dei  pagamenti  degli
          enti del Servizio sanitario  nazionale,  il  riparto  delle
          quote  distinte  e  vincolate  del  relativo  finanziamento
          destinato alle regioni,  ivi  comprese  le  quote  indicate
          dall'articolo 1, comma 562, della legge 23  dicembre  2014,
          n. 190, e' effettuato, ove non  siano  gia'  fissati  altri
          termini ai sensi della legislazione vigente,  entro  il  31
          luglio dell'anno di riferimento, secondo i criteri e i dati
          ultimi  disponibili.  A  seguito  della   relativa   Intesa
          raggiunta nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano,  nelle  more  della  deliberazione  del  CIPE,  il
          Ministero dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad
          erogare alle regioni fino all'80 per  cento  degli  importi
          assegnati,  purche'  non  siano  stabilite   condizioni   o
          specifici  adempimenti   o   atti   presupposti   ai   fini
          dell'effettiva erogabilita' delle risorse. Sono fatti salvi
          i  diversi  regimi  di  anticipazione  delle  risorse   del
          finanziamento  del  Servizio   sanitario   nazionale   gia'
          stabiliti dalla legislazione vigente. 
              2-ter. Il regime di anticipazione di cui al comma 2-bis
          si  applica  anche  alle  somme  da  erogare  a  titolo  di
          compensazione per minori gettiti fiscali effettivi rispetto
          a quelli stimati ai fini  del  finanziamento  del  Servizio
          sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
              2-quater. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
          nelle more delle deliberazioni del CIPE, e' autorizzato  ad
          effettuare le erogazioni delle somme di cui ai commi  2-bis
          e 2-ter anche con  riferimento  ai  relativi  finanziamenti
          riferiti agli esercizi 2016  e  precedenti  sui  quali  sia
          stata raggiunta la prevista Intesa. 
              2-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle finanze
          provvede ai trasferimenti di cui ai commi  2-bis,  2-ter  e
          2-quater comunque entro i  limiti  degli  stanziamenti  del
          bilancio statale. Sono in ogni caso autorizzati recuperi  e
          compensazioni a  carico  delle  somme  a  qualsiasi  titolo
          spettanti alle regioni, anche per gli esercizi  successivi,
          che dovessero rendersi eventualmente necessari. 
              3. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa
          e di favorire la tempestivita' dei  pagamenti,  nelle  more
          dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri che ripartisce  ed  assegna  alle  universita'  le
          risorse previste per il finanziamento della formazione  dei
          medici specialisti, ai sensi dell'articolo 39  del  decreto
          legislativo  17  agosto  1999,   n.   368,   e   successive
          modificazioni, il Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' autorizzato a concedere anticipazioni alle  universita',
          a  valere  sul  livello  del  finanziamento  di  competenza
          dell'esercizio, in misura non superiore  all'80  per  cento
          del  valore  stabilito  nell'ultimo   riparto   disponibile
          approvato con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri. 
              4. Nei confronti degli enti di cui ai commi 1 e 3  sono
          autorizzati  in  sede  di  conguaglio  eventuali  necessari
          recuperi, anche a carico delle  somme  a  qualsiasi  titolo
          spettanti per gli esercizi successivi." 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  4  dell'articolo
          77-quater del citato decreto-legge n. 112  del  2008,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 77-quater. Modifiche  della  tesoreria  unica  ed
          eliminazione della rilevazione dei  flussi  trimestrali  di
          cassa 
              1. - 3. Omissis 
              4. Nelle more del  perfezionamento  del  riparto  delle
          somme  di  cui  al  l'articolo  2,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,  la  compartecipazione
          IVA e' corrisposta alle regioni a statuto  ordinario  nella
          misura risultante dall'ultimo  riparto  effettuato,  previo
          accantonamento di un importo corrispondente alla quota  del
          finanziamento   indistinto   del    fabbisogno    sanitario
          condizionata alla verifica degli adempimenti regionali,  ai
          sensi della legislazione vigente. Le risorse corrispondenti
          al predetto importo, condizionate  alla  verifica  positiva
          degli  adempimenti  regionali,  rimangono  accantonate   in
          bilancio fino alla realizzazione delle condizioni  che,  ai
          sensi   della   vigente   legislazione,    ne    consentono
          l'erogabilita' alle regioni e comunque per un  periodo  non
          superiore al quinto anno successivo a quello di  iscrizione
          in bilancio. 
              A decorrere dall'anno 2017: 
              a)  fermo   restando   il   livello   complessivo   del
          finanziamento erogabile alle regioni in  corso  d'anno,  ai
          sensi dell'articolo 2, comma 68, della  legge  23  dicembre
          2009, n. 191, nelle  more  dell'adozione  del  Decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri  che  assegna  alle
          regioni le rispettive quote di  compartecipazione  all'IVA,
          in attuazione del citato  decreto  legislativo  n.  56  del
          2000,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad erogare quote di  compartecipazione  all'IVA
          facendo riferimento ai  valori  indicati  nel  riparto  del
          fabbisogno  sanitario   nazionale   e   nella   contestuale
          individuazione delle relative quote di finanziamento,  come
          risultanti    dall'intesa    raggiunta    in     Conferenza
          Stato-Regioni, ovvero dai decreti interministeriali di  cui
          all'articolo 27, comma 1-bis,  del  decreto  legislativo  6
          maggio 2011, n. 68; 
              b) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          di assegnazione alle  regioni  delle  rispettive  quote  di
          compartecipazione all'IVA per  l'anno  di  riferimento  non
          puo'  fissare,  per  ciascuna   regione,   una   quota   di
          compartecipazione inferiore a quella stabilita in  sede  di
          riparto    del    fabbisogno    sanitario    nazionale    e
          nell'individuazione delle relative quote  di  finanziamento
          di cui al richiamato articolo 27, comma 1-bis  del  decreto
          legislativo n. 68 del 2011; 
              c) il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  in
          funzione dell'attuazione  della  lettera  a)  del  presente
          comma, e' autorizzato, in sede di  conguaglio,  ad  operare
          eventuali necessari recuperi, anche a carico delle somme  a
          qualsiasi titolo spettanti per gli esercizi successivi. 
              Il  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   e'
          autorizzato ad applicare le disposizioni di  cui  al  terzo
          periodo del  presente  comma  anche  con  riferimento  agli
          esercizi 2016 e precedenti. 
              Omissis."