Art. 35 
 
                Misure urgenti in tema di riscossione 
 
  (( 1. Al decreto-legge )) 22 ottobre 2016, n. 193, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 3, le parole da «dei  comuni»  a  «essi»
sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni  locali,  come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  con
esclusione delle societa' di riscossione, e,  fermo  restando  quanto
previsto  dall'articolo  17,  commi  3-bis  e  3-ter,   del   decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle societa' da esse»; 
    b) all'articolo 2, il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2.  A
decorrere dal 1º  luglio  2017,  le  amministrazioni  locali  di  cui
all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare  al  soggetto
preposto alla riscossione  nazionale  le  attivita'  di  riscossione,
spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie
e, fermo restando quanto previsto dall'articolo  17,  commi  3-bis  e
3-ter, del  decreto  legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46,  delle
societa' da esse partecipate.». 
  (( b-bis) all'articolo 2-bis,  comma  1,  dopo  le  parole:  «conto
corrente di tesoreria dell'ente impositore», ovunque ricorrono,  sono
inserite le seguenti: «ovvero sui  conti  correnti  postali  ad  esso
intestati». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 2-bis,  del
          citato decreto-legge n. 193 del 2016, come modificato dalla
          presente legge: 
              "Art. 1. Disposizioni in  materia  di  soppressione  di
          Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato 
              1. A decorrere dal  1°  luglio  2017  le  societa'  del
          Gruppo Equitalia sono sciolte, a esclusione della  societa'
          di cui alla lettera b) del comma 11,  che  svolge  funzioni
          diverse  dalla  riscossione.  Le  stesse  sono   cancellate
          d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza  che
          sia esperita alcuna procedura di liquidazione.  Dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto e' fatto  divieto
          alle societa'  di  cui  al  presente  comma  di  effettuare
          assunzioni  di  personale  a   qualsiasi   titolo   e   con
          qualsivoglia tipologia di contratto di lavoro subordinato. 
              2. Dalla data di cui  al  comma  1,  l'esercizio  delle
          funzioni  relative  alla  riscossione  nazionale,  di   cui
          all'articolo 3, comma 1,  del  decreto-legge  30  settembre
          2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
          dicembre 2005, n.  248,  e'  attribuito  all'Agenzia  delle
          entrate di cui all'articolo 62 del decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 300, ed e' svolto dall'ente strumentale  di
          cui al comma 3. 
              3.  Al  fine  di  garantire   la   continuita'   e   la
          funzionalita' delle attivita' di riscossione, e' istituito,
          a far data dal 1° luglio 2017, un ente pubblico  economico,
          denominato  «Agenzia   delle   entrate-Riscossione»,   ente
          strumentale   dell'Agenzia   delle    entrate    sottoposto
          all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e
          delle  finanze.  L'Agenzia   delle   entrate   provvede   a
          monitorare  costantemente  l'attivita'  dell'Agenzia  delle
          entrate-Riscossione,  secondo  principi  di  trasparenza  e
          pubblicita'. L'ente  subentra,  a  titolo  universale,  nei
          rapporti giuridici attivi  e  passivi,  anche  processuali,
          delle societa' del Gruppo Equitalia di cui  al  comma  1  e
          assume la qualifica  di  agente  della  riscossione  con  i
          poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo  I,  capo
          II, e al  titolo  II,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n.  602.  L'ente  puo'  anche
          svolgere  le  attivita'  di   riscossione   delle   entrate
          tributarie o  patrimoniali  delle  amministrazioni  locali,
          come  individuate  dall'Istituto  nazionale  di  statistica
          (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, con  esclusione  delle  societa'  di
          riscossione,   e,   fermo    restando    quanto    previsto
          dall'articolo  17,  commi  3-bis  e  3-ter,   del   decreto
          legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle societa' da esse
          partecipate.    L'ente    ha    autonomia    organizzativa,
          patrimoniale,  contabile  e  di   gestione.   Sono   organi
          dell'ente il presidente,  il  comitato  di  gestione  e  il
          collegio dei revisori  dei  conti,  il  cui  presidente  e'
          scelto tra i magistrati della Corte dei conti. 
              4. Il comitato di gestione e'  composto  dal  direttore
          dell'Agenzia delle entrate, che e' il presidente dell'ente,
          dell'ente  e  da  due  componenti   nominati   dall'Agenzia
          medesima tra i propri dirigenti. Ai componenti del comitato
          di  gestione  non  spetta  alcun  compenso,  indennita'   o
          rimborso spese. 
              5. Lo statuto e' approvato con decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze.  Lo  statuto  disciplina  le
          funzioni e le competenze degli organi,  indica  le  entrate
          dell'ente,   stabilendo   i    criteri    concernenti    la
          determinazione dei corrispettivi per i servizi  prestati  a
          soggetti pubblici o  privati,  incluse  le  amministrazioni
          statali,    al    fine    di     garantire     l'equilibrio
          economico-finanziario    dell'attivita',    anche     nella
          prospettiva  di   un   nuovo   modello   di   remunerazione
          dell'agente della riscossione. Lo statuto disciplina i casi
          e  le  procedure,  anche  telematiche,   di   consultazione
          pubblica  sugli  atti  di  rilevanza   generale,   altresi'
          promuovendo la partecipazione dei soggetti interessati.  Il
          comitato di gestione, su proposta del presidente,  delibera
          le modifiche allo statuto e gli atti di carattere  generale
          che  disciplinano  l'organizzazione  e   il   funzionamento
          dell'ente, i  bilanci  preventivi  e  consuntivi,  i  piani
          aziendali e le spese che impegnano  il  bilancio  dell'ente
          per importi superiori al limite fissato dallo  statuto.  Il
          comitato di gestione delibera altresi' il  piano  triennale
          per la razionalizzazione delle attivita' di  riscossione  e
          gli interventi di incremento dell'efficienza  organizzativa
          ed economica finalizzati  alla  riduzione  delle  spese  di
          gestione e di personale. Nel rapporto  con  i  contribuenti
          l'ente si conforma ai principi dello  statuto  dei  diritti
          del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212,
          con particolare riferimento  ai  principi  di  trasparenza,
          leale collaborazione  e  tutela  dell'affidamento  e  della
          buona   fede,   nonche'    agli    obiettivi    individuati
          dall'articolo 6 della  legge  11  marzo  2014,  n.  23,  in
          materia  di  cooperazione   rafforzata,   riduzione   degli
          adempimenti,  assistenza  e  tutoraggio  del  contribuente.
          L'ente opera nel  rispetto  dei  principi  di  legalita'  e
          imparzialita',  con  criteri  di   efficienza   gestionale,
          economicita' dell'attivita' ed efficacia  dell'azione,  nel
          perseguimento   degli   obiettivi    stabiliti    nell'atto
          aggiuntivo di cui al  comma  13  e  garantendo  la  massima
          trasparenza degli obiettivi stessi, dell'attivita' svolta e
          dei risultati conseguiti. Agli atti  a  carattere  generale
          indicati nell'atto aggiuntivo di cui  al  comma  13,  e  al
          piano triennale per la razionalizzazione delle attivita' di
          riscossione  si   applica   l'articolo   60   del   decreto
          legislativo n. 300 del 1999. 
              5-bis. I bilanci preventivi e consuntivi dell'ente sono
          redatti secondo le previsioni del  decreto  legislativo  18
          agosto 2015, n. 139, e sono trasmessi per l'approvazione al
          Ministero dell'economia e delle finanze;  si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 2  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n.
          439. 
              6.  Salvo  quanto  previsto   dal   presente   decreto,
          l'Agenzia  delle  entrate-Riscossione  e'  sottoposta  alle
          disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative
          alle persone giuridiche private. Ai fini dello  svolgimento
          della  propria  attivita'  e'  autorizzata  ad   utilizzare
          anticipazioni di cassa. 
              6-bis.  I  risparmi  di  spesa  conseguiti  a   seguito
          dell'applicazione delle norme che  prevedono  riduzioni  di
          spesa per le amministrazioni inserite nel  conto  economico
          consolidato della  pubblica  amministrazione  sono  versati
          dall'ente  di  cui  al  comma  3   ad   apposito   capitolo
          dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato  nei  limiti  del
          risultato d'esercizio dell'ente stesso. 
              7. Resta fermo  quanto  previsto  dall'articolo  9  del
          decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.  Per  l'anno
          2017,  sono  validi  i  costi  determinati,   approvati   e
          pubblicati  da  Equitalia  S.p.A.,  ai  sensi  del   citato
          articolo 9. 
              8. L'ente e' autorizzato ad  avvalersi  del  patrocinio
          dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo  43  del
          testo unico delle leggi  e  delle  norme  giuridiche  sulla
          rappresentanza  e  difesa  in  giudizio   dello   Stato   e
          sull'ordinamento dell'Avvocatura dello  Stato,  di  cui  al
          regio decreto 30 ottobre 1933,  n.  1611,  fatte  salve  le
          ipotesi di conflitto e comunque su base  convenzionale.  Lo
          stesso  ente  puo'  altresi'  avvalersi,  sulla   base   di
          specifici criteri definiti negli atti di carattere generale
          deliberati ai sensi del comma 5 del presente  articolo,  di
          avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni  di
          cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18  aprile
          2016, n. 50, ovvero puo' avvalersi ed essere rappresentato,
          davanti al tribunale  e  al  giudice  di  pace,  da  propri
          dipendenti  delegati,  che  possono   stare   in   giudizio
          personalmente;  in  ogni  caso,  ove  vengano  in   rilievo
          questioni di massima o aventi notevoli riflessi  economici,
          l'Avvocatura dello Stato,  sentito  l'ente,  puo'  assumere
          direttamente la trattazione della causa. Per il  patrocinio
          davanti alle commissioni tributarie continua ad  applicarsi
          l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre
          1992, n. 546. 
              8-bis. Gli enti vigilati  dal  Ministero  della  salute
          sono    autorizzati    ad    avvalersi    del    patrocinio
          dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo  43  del
          testo unico di cui al regio decreto  30  ottobre  1933,  n.
          1611. 
              9.  Tenuto  conto  della  specificita'  delle  funzioni
          proprie  della  riscossione  fiscale  e  delle   competenze
          tecniche necessarie al loro  svolgimento,  per  assicurarle
          senza soluzione di continuita', a decorrere dalla  data  di
          cui al comma 1  il  personale  delle  societa'  del  Gruppo
          Equitalia con contratto di lavoro a tempo  indeterminato  e
          determinato, fino a scadenza,  in  servizio  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione  di
          continuita' e con la  garanzia  della  conservazione  della
          posizione giuridica,  economica  e  previdenziale  maturata
          alla  data  del  trasferimento,  e'   trasferito   all'ente
          pubblico economico di cui al comma  3,  ferma  restando  la
          ricognizione delle competenze possedute,  ai  fini  di  una
          collocazione  organizzativa  coerente  e  funzionale   alle
          esigenze dello stesso ente. A  tale  personale  si  applica
          l'articolo 2112 del codice civile. 
              9-bis. Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali  sono  individuate   le   modalita'   di
          utilizzazione,  a  decorrere  dal  1º  luglio  2017,  delle
          risorse del Fondo di previdenza di cui alla legge 2  aprile
          1958, n. 377. 
              10. (soppresso) 
              11. Entro la data di cui al comma 1: 
              a)  l'Agenzia  delle  entrate   acquista,   al   valore
          nominale, le azioni di Equitalia S.p.A., detenute, ai sensi
          dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge  n.  203
          del  2005,  e   successive   modificazioni,   dall'Istituto
          nazionale della previdenza sociale; 
              b) le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A., detenute da
          Equitalia  S.p.A.,  sono  cedute  a  titolo   gratuito   al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  La   predetta
          societa' Equitalia Giustizia Spa  continua  a  svolgere  le
          funzioni  diverse  dalla  riscossione  e,  in  particolare,
          quelle di cui al decreto-legge 16 settembre 2008,  n.  143,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre
          2008,  n.  181,  e   all'articolo   61,   comma   23,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
              c) gli organi societari delle societa' di cui al  comma
          1 deliberano i bilanci finali di chiusura, corredati  delle
          relazioni di legge, che sono trasmessi  per  l'approvazione
          al Ministero dell'economia e delle finanze.  Ai  componenti
          degli organi  delle  societa'  soppresse  sono  corrisposti
          compensi, indennita' ed altri  emolumenti  solo  fino  alla
          data  di  soppressione.  Per  gli  adempimenti   successivi
          relativi al presente comma, ai predetti  componenti  spetta
          esclusivamente,  ove  dovuto,  il  rimborso   delle   spese
          sostenute nella misura prevista dal rispettivo ordinamento. 
              11-bis.  Entro  centoventi  giorni  dalla  data   dello
          scioglimento delle societa' di cui al comma 1,  gli  organi
          dell'ente previsto dal comma 3 deliberano i bilanci  finali
          delle stesse societa', corredati delle relazioni di  legge.
          Tali bilanci sono trasmessi per l'approvazione al Ministero
          dell'economia e delle finanze; si applicano le disposizioni
          dell'articolo 2 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 novembre  1998,  n.  439.  Ai
          componenti  degli  organi  delle  predette  societa'   sono
          corrisposti  compensi,  indennita'   e   altri   emolumenti
          esclusivamente fino alla data dello scioglimento. 
              11-ter. Le societa'  di  cui  al  comma  1  redigono  i
          bilanci relativi all'esercizio 2016 e  quelli  indicati  al
          comma 11-bis secondo le previsioni del decreto  legislativo
          18 agosto 2015, n. 136. 
              12. Le operazioni di cui al comma  11  sono  esenti  da
          imposizione fiscale. 
              13. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  il
          direttore dell'Agenzia delle entrate, presidente dell'ente,
          stipulano annualmente un atto aggiuntivo  alla  convenzione
          di cui all'articolo 59 del decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 300, per individuare: 
              a) i servizi dovuti; 
              b) le risorse disponibili; 
              c)  le  strategie  per  la  riscossione   dei   crediti
          tributari, con  particolare  riferimento  alla  definizione
          delle  priorita',  mediante  un  approccio   orientato   al
          risultato piuttosto che al processo; 
              d) gli obiettivi quantitativi da raggiungere in termini
          di   economicita'   della   gestione,   soddisfazione   dei
          contribuenti per i  servizi  prestati,  e  ammontare  delle
          entrate  erariali  riscosse,  anche  mediante   azioni   di
          prevenzione e contrasto dell'evasione ed elusione fiscale; 
              e) gli  indicatori  e  le  modalita'  di  verifica  del
          conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera d); 
              f) le modalita' di vigilanza sull'operato dell'ente  da
          parte dell'agenzia, anche in relazione alla garanzia  della
          trasparenza,   dell'imparzialita'   e   della   correttezza
          nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo  ai
          rapporti con i contribuenti; 
              g) la gestione della  funzione  della  riscossione  con
          modalita' organizzative flessibili, che tengano conto della
          necessita'   di   specializzazioni   tecnico-professionali,
          mediante  raggruppamenti  per  tipologia  di  contribuenti,
          ovvero   sulla   base   di    altri    criteri    oggettivi
          preventivamente definiti, e finalizzati ad  ottimizzare  il
          risultato economico della medesima riscossione; 
              h)  la  tipologia  di  comunicazioni   e   informazioni
          preventive  volte  ad  evitare  aggravi  moratori   per   i
          contribuenti,   ed   a   migliorarne   il   rapporto    con
          l'amministrazione fiscale, in  attuazione  della  legge  27
          luglio 2000, n. 212, anche mediante  l'istituzione  di  uno
          sportello unico telematico per l'assistenza e  l'erogazione
          di servizi, secondo criteri di trasparenza  che  consentano
          al contribuente anche di individuare con certezza il debito
          originario. 
              13-bis. Lo schema dell'atto aggiuntivo di cui al  comma
          13 e' trasmesso alle Camere ai  fini  dell'espressione  dei
          pareri da parte delle Commissioni  parlamentari  competenti
          per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro
          trenta giorni dalla data di  trasmissione.  Le  Commissioni
          possono chiedere al Presidente della rispettiva  Camera  di
          prorogare di venti giorni il termine per l'espressione  del
          parere,  qualora  cio'   si   renda   necessario   per   la
          complessita' della materia. Decorso il termine previsto per
          l'espressione del parere o quello eventualmente  prorogato,
          l'atto aggiuntivo puo' essere comunque stipulato. 
              14.  Costituisce  risultato  particolarmente   negativo
          della gestione, ai sensi dell'articolo  69,  comma  1,  del
          decreto  legislativo  n.   300   del   1999,   il   mancato
          raggiungimento, da parte dell'ente di cui al comma 3, degli
          obiettivi stabiliti nell'atto aggiuntivo di  cui  al  comma
          13, non attribuibile a fattori eccezionali o  comunque  non
          tempestivamente  segnalati  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze,  per  consentire  l'adozione  dei  necessari
          correttivi. 
              14-bis. Il soggetto preposto alla riscossione nazionale
          redige una relazione annuale sui  risultati  conseguiti  in
          materia di  riscossione,  esponendo  distintamente  i  dati
          concernenti  i  carichi  di   ruolo   ad   esso   affidati,
          l'ammontare delle somme riscosse  e  i  crediti  ancora  da
          riscuotere,  nonche'   le   quote   di   credito   divenute
          inesigibili.  La  relazione   contiene   anche   una   nota
          illustrativa concernente le procedure  di  riscossione  che
          hanno condotto ai  risultati  conseguiti,  evidenziando  in
          particolare  le  ragioni  della  mancata  riscossione   dei
          carichi di ruolo affidati.  La  relazione,  anche  ai  fini
          della predisposizione  del  rapporto  di  cui  all'articolo
          10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' trasmessa
          all'Agenzia delle entrate e al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze,  ai  fini  dell'individuazione,  nell'ambito
          dell'atto aggiuntivo  di  cui  al  comma  13  del  presente
          articolo, delle metodologie e procedure di riscossione piu'
          proficue in termini di economicita'  della  gestione  e  di
          recupero dei carichi di ruolo non riscossi. 
              15. Fino alla data di cui al comma  1,  l'attivita'  di
          riscossione prosegue nel regime giuridico vigente. In  sede
          di prima applicazione, entro il 30 aprile 2017, con decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Amministratore
          delegato  di  Equitalia  S.p.A.  e'  nominato   commissario
          straordinario    per    gli    adempimenti     propedeutici
          all'istituzione  dell'ente  di  cui   al   comma   3,   per
          l'elaborazione dello statuto ai fini di cui al  comma  5  e
          per la vigilanza e la gestione della fase transitoria. 
              16. I riferimenti contenuti in norme  vigenti  agli  ex
          concessionari del servizio nazionale  della  riscossione  e
          agli agenti della riscossione di  cui  all'articolo  3  del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,  n.  248,  si
          intendono riferiti, in quanto compatibili,  all'agenzia  di
          cui al comma 3 del presente articolo. 
              16-bis. Al fine di garantire le  competenze  necessarie
          ai concessionari della gestione dei servizi della  pubblica
          amministrazione, all'articolo 6, numero 9-bis), della legge
          22   dicembre   1957,   n.   1293,    dopo    le    parole:
          «dall'assegnazione»  sono  inserite  le  seguenti:  «o  dal
          rinnovo» e dopo  le  parole:  «corsi  di  formazione»  sono
          inserite le seguenti: «, anche in modalita' a distanza,». " 
              "Art. 2. Disposizioni in materia di riscossione locale 
              1. All'articolo 10, comma  2-ter  del  decreto-legge  8
          aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «31  dicembre  2016»
          sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017». 
              2. A decorrere dal 1° luglio 2017,  le  amministrazioni
          locali di cui all'articolo 1, comma 3,  possono  deliberare
          di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale
          le attivita' di riscossione, spontanea  e  coattiva,  delle
          entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando
          quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter,  del
          decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle societa'
          da esse partecipate. 
              3. (soppresso)" 
              "Art. 2-bis. Interventi a tutela del pubblico denaro  e
          generalizzazione  dell'ingiunzione  di  pagamento  ai  fini
          dell'avvio della riscossione coattiva 
              1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15
          dicembre  1997,  n.  446,  il  versamento  spontaneo  delle
          entrate tributarie dei comuni e  degli  altri  enti  locali
          deve essere effettuato direttamente sul conto  corrente  di
          tesoreria dell'ente impositore ovvero  sui  conti  correnti
          postali ad  esso  intestati,  o  mediante  il  sistema  dei
          versamenti unitari  di  cui  all'articolo  17  del  decreto
          legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  o  attraverso  gli
          strumenti di pagamento elettronici resi  disponibili  dagli
          enti impositori. Restano comunque ferme le disposizioni  di
          cui al  comma  12  dell'articolo  13  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   e   al   comma   688
          dell'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,
          relative  al  versamento  dell'imposta  municipale  propria
          (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI).  Per
          le entrate diverse  da  quelle  tributarie,  il  versamento
          spontaneo deve essere effettuato esclusivamente  sul  conto
          corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti
          correnti  postali  ad  esso  intestati  o  attraverso   gli
          strumenti di pagamento elettronici resi  disponibili  dagli
          enti impositori ovvero, a decorrere dal  1°  ottobre  2017,
          per tutte le entrate riscosse,  dal  gestore  del  relativo
          servizio che risulti comunque  iscritto  nell'albo  di  cui
          all'articolo 53 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
          n. 446, e si avvalga di reti di  acquisizione  del  gettito
          che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale
          gia' riconosciute dall'Amministrazione finanziaria, tali da
          consentire,   in   presenza    della    citata    cauzione,
          l'acquisizione diretta da parte  degli  enti  locali  degli
          importi riscossi, non oltre il  giorno  del  pagamento,  al
          netto  delle  spese  anticipate  e  dell'aggio  dovuto  nei
          confronti del predetto gestore. 
              1-bis. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  non  si
          applicano  ai  versamenti  effettuati   all'Agenzia   delle
          entrate-Riscossione, di cui all'articolo 1, comma 3."