Art. 36 
 
                Procedura di riequilibrio finanziario 
                  e di dissesto e piano di rientro 
 
  1. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
il comma 1-ter e' sostituito dal seguente: 
    «1-ter.  Nel  caso  in  cui  il  riequilibrio  del  bilancio  sia
significativamente condizionato dall'esito delle misure di  riduzione
di almeno il 20 per  cento  dei  costi  dei  servizi,  nonche'  dalla
razionalizzazione di tutti  gli  organismi  e  societa'  partecipati,
laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente
puo' raggiungere l'equilibrio, in deroga alle  norme  vigenti,  entro
l'esercizio in cui  ((  si  completano  ))  la  riorganizzazione  dei
servizi comunali  e  la  razionalizzazione  di  tutti  gli  organismi
partecipati, e comunque entro cinque anni, compreso quello in cui  e'
stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento  dell'equilibrio
e  per  i  cinque  esercizi   successivi,   l'organo   di   revisione
economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero  dell'interno,
entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun  esercizio,  una  relazione
sull'efficacia delle misure  adottate  e  sugli  obiettivi  raggiunti
nell'esercizio». 
  2. L'articolo 1, comma 457, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e'
sostituito dal seguente: 
    «457. L'articolo 2-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160,  e'
sostituito dal seguente: 
      "Art. 2-bis (Norme relative alla disciplina del dissesto  degli
enti locali). - (( 1. In deroga )) a  quanto  previsto  dall'articolo
255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per  i
comuni  e  per  le  province  in  stato   di   dissesto   finanziario
l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi  ai  fondi  a
gestione   vincolata   compete   all'organo    straordinario    della
liquidazione. 
      2. L'amministrazione dei residui attivi e  passivi  di  cui  al
comma  1  e'  gestita  separatamente,  nell'ambito   della   gestione
straordinaria di liquidazione. Resta ferma  la  facolta'  dell'organo
straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva
le partite debitorie, (( sentiti i creditori ))"». 
      3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai  comuni  e
alle  province  che  deliberano  lo  stato  di  dissesto  finanziario
successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente
decreto-legge,  nonche'  a  quelli,  gia'  in   stato   di   dissesto
finanziario, per i quali alla  medesima  data  non  e'  stata  ancora
approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. 
  (( 3-bis. Sono fatti salvi gli  atti  compiuti  e  i  provvedimenti
adottati prima della data di entrata in vigore del  presente  decreto
ai sensi del comma 457 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre  2016,
n. 232, nel testo vigente prima della medesima data. )) 
      4. All'articolo 1, comma 714-bis, della legge 28 dicembre  2015
n. 208, dopo le parole  «debiti  fuori  bilancio»  sono  aggiunte  le
seguenti:  «anche  emersi  dopo  la   approvazione   del   piano   di
riequilibrio   finanziario   pluriennale,   ancorche'   relativi    a
obbligazioni   sorte   antecedentemente   alla    dichiarazione    di
predissesto». 
  (( 4-bis. Dopo il comma 714-bis  dell'articolo  1  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, come  modificato  dal  presente  articolo,  e'
inserito il seguente: 
  «714-ter. Le province che hanno presentato il piano di riequilibrio
finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno  ancora
conseguito l'approvazione possono provvedere a riformulare  il  piano
stesso, ferma restando la sua durata  originaria,  per  tenere  conto
degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti».
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  259  del  citato
          decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Articolo   259   Ipotesi   di   bilancio   stabilmente
          riequilibrato 
              1. Il consiglio dell'ente locale presenta  al  Ministro
          dell'interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla
          data di emanazione del decreto  di  cui  all'articolo  252,
          un'ipotesi   di   bilancio   di   previsione    stabilmente
          riequilibrato. 
              1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia
          adottata nel  corso  del  secondo  semestre  dell'esercizio
          finanziario per il quale risulta non  essere  stato  ancora
          validamente deliberato il  bilancio  di  previsione  o  sia
          adottata nell'esercizio successivo, il consiglio  dell'ente
          presenta  per  l'approvazione  del  Ministro  dell'interno,
          entro il termine di cui al comma 1, un'ipotesi di  bilancio
          che garantisca l'effettivo riequilibrio  entro  il  secondo
          esercizio. 
              1-ter. Nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia
          significativamente condizionato dall'esito delle misure  di
          riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei  servizi,
          nonche' dalla razionalizzazione di tutti  gli  organismi  e
          societa'  partecipati,  laddove  presenti,  i   cui   costi
          incidono sul bilancio dell'ente,  l'ente  puo'  raggiungere
          l'equilibrio,  in  deroga   alle   norme   vigenti,   entro
          l'esercizio in cui si completano  la  riorganizzazione  dei
          servizi  comunali  e  la  razionalizzazione  di  tutti  gli
          organismi  partecipati,  e  comunque  entro  cinque   anni,
          compreso quello in cui e'  stato  deliberato  il  dissesto.
          Fino al  raggiungimento  dell'equilibrio  e  per  i  cinque
          esercizi     successivi,     l'organo     di      revisione
          economico-finanziaria  dell'ente  trasmette  al   Ministero
          dell'interno, entro 30 giorni  dalla  scadenza  di  ciascun
          esercizio,  una  relazione  sull'efficacia   delle   misure
          adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio. 
              2.  L'ipotesi  di  bilancio  realizza  il  riequilibrio
          mediante l'attivazione di entrate proprie  e  la  riduzione
          delle spese correnti. 
              3. Per  l'attivazione  delle  entrate  proprie,  l'ente
          provvede  con  le  modalita'  di  cui   all'articolo   251,
          riorganizzando anche i  servizi  relativi  all'acquisizione
          delle entrate ed attivando ogni altro cespite. 
              4. Le province ed i comuni per i quali  le  risorse  di
          parte corrente, costituite dai trasferimenti  in  conto  al
          fondo ordinario ed al fondo consolidato e da  quella  parte
          di tributi locali calcolata in detrazione ai  trasferimenti
          erariali,   sono   disponibili   in    misura    inferiore,
          rispettivamente, a quella media unica nazionale ed a quella
          media  della  fascia  demografica  di  appartenenza,   come
          definita con il decreto di cui all'articolo 263,  comma  1,
          richiedono,   con   la   presentazione   dell'ipotesi,    e
          compatibilmente con la quantificazione annua dei contributi
          a cio' destinati, l'adeguamento dei contributi statali alla
          media   predetta,   quale   fattore   del    consolidamento
          finanziario della gestione. 
              5. Per la riduzione delle spese correnti l'ente  locale
          riorganizza con criteri  di  efficienza  tutti  i  servizi,
          rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando, o  quanto
          meno riducendo ogni previsione di spesa che non  abbia  per
          fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili. L'ente
          locale emana i provvedimenti necessari per  il  risanamento
          economico-finanziario degli enti  od  organismi  dipendenti
          nonche'  delle  aziende  speciali,   nel   rispetto   della
          normativa specifica in materia. 
              6. L'ente locale, ugualmente ai  fini  della  riduzione
          delle spese, ridetermina la dotazione organica  dichiarando
          eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero
          rispetto ai rapporti  medi  dipendenti-popolazione  di  cui
          all'articolo 263, comma  2,  fermo  restando  l'obbligo  di
          accertare le compatibilita' di bilancio. La  spesa  per  il
          personale a tempo determinato deve altresi' essere  ridotta
          a non oltre il 50 per cento della spesa media  sostenuta  a
          tale titolo per l'ultimo triennio  antecedente  l'anno  cui
          l'ipotesi si riferisce. 
              7. La  rideterminazione  della  dotazione  organica  e'
          sottoposta all'esame della Commissione per la finanza e gli
          organici degli enti locali per l'approvazione. 
              8. Il mancato rispetto  degli  adempimenti  di  cui  al
          comma  6  comporta  la  denuncia  dei  fatti  alla  Procura
          regionale presso la Corte dei conti da parte del  Ministero
          dell'interno. L'ente locale  e'  autorizzato  ad  iscrivere
          nella parte entrata dell'ipotesi  di  bilancio  un  importo
          pari alla quantificazione del danno subito.  E'  consentito
          all'ente il mantenimento dell'importo tra i residui  attivi
          sino alla conclusione del giudizio di responsabilita'. 
              9. La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di
          credito  sono  autorizzati,  su  richiesta   dell'ente,   a
          consolidare l'esposizione debitoria dell'ente locale, al 31
          dicembre precedente, in un ulteriore mutuo  decennale,  con
          esclusione  delle  rate  di  ammortamento   gia'   scadute.
          Conservano validita' i contributi statali e regionali  gia'
          concessi in relazione ai mutui preesistenti. 
              10.  Le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, possono  porre  a  proprio
          carico oneri per la copertura di posti  negli  enti  locali
          dissestati in aggiunta  a  quelli  di  cui  alla  dotazione
          organica  rideterminata,  ove  gli  oneri  predetti   siano
          previsti per tutti  gli  enti  operanti  nell'ambito  della
          medesima regione o provincia autonoma. 
              11. Per le province ed i comuni il termine  di  cui  al
          comma 1 e' sospeso  a  seguito  di  indizione  di  elezioni
          amministrative per l'ente,  dalla  data  di  indizione  dei
          comizi  elettorali  e  sino  all'insediamento   dell'organo
          esecutivo." 
              - Si riporta il testo del  comma  457  dell'articolo  1
          della citata legge n. 232 del 2016 vigente fino  alla  data
          di entrata in vigore della presente legge: 
              "Art. 1 - 
              457. L'articolo 2-bis del decreto-legge 24 giugno 2016,
          n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
          2016, n. 160, e' sostituito dal seguente: 
              «1. In deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  255,
          comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,
          per i comuni  e  per  le  province  in  stato  di  dissesto
          finanziario l'amministrazione dei residui attivi e  passivi
          relativi ai fondi a gestione vincolata  compete  all'organo
          straordinario della liquidazione. 
              2. L'amministrazione dei residui attivi  e  passivi  di
          cui al comma 1 e' gestita separatamente, nell'ambito  della
          gestione straordinaria  di  liquidazione.  Resta  ferma  la
          facolta' dell'organo straordinario  della  liquidazione  di
          definire anche in via  transattiva  le  partite  debitorie,
          sentiti i creditori. 
              3. Le disposizioni di cui al comma 2  si  applicano  ai
          comuni e alle province che deliberano lo stato di  dissesto
          finanziario successivamente alla data di entrata in  vigore
          del presente decreto-legge, nonche' a quelli, gia' in stato
          di dissesto finanziario, per i quali alla medesima data non
          e' stata ancora approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente
          riequilibrato.». 
              - Si riporta il testo del comma 714-bis dell'articolo 1
          della citata legge n. 208 del 2015, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Comma 714-bis 
              714-bis. Gli enti locali che hanno presentato il  piano
          di'  riequilibrio  finanziario  pluriennale  o   ne   hanno
          conseguito l'approvazione ai  sensi  dell'articolo  243-bis
          del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
          locali, di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
          267, con delibera  da  adottarsi  dal  Consiglio  dell'ente
          entro la data del 30 settembre 2016, possono  provvedere  a
          rimodulare o riformulare il piano stesso, fermo restando la
          sua  durata  originaria  e  quanto  previsto  nel  comma  7
          dell'articolo 243-bis del medesimo decreto  legislativo  n.
          267 del 2000, per  tenere  conto  dell'eventuale  disavanzo
          risultante dal rendiconto  approvato  o  dei  debiti  fuori
          bilancio anche emersi dopo la  approvazione  del  piano  di
          riequilibrio finanziario pluriennale, ancorche' relativi  a
          obbligazioni sorte antecedentemente alla  dichiarazione  di
          predissesto, anche in deroga agli articoli 188  e  194  del
          decreto legislativo n. 267 del 2000. Dalla  adozione  della
          delibera consiliare discendono  gli  effetti  previsti  dai
          commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis  del  testo  unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
          legislativo n. 267 del 2000."