Art. 37 
 
            (( Modifiche all'articolo 1, commi 467 e 449, 
               della legge 11 dicembre 2016, n. 232 )) 
 
  1. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
dopo le parole «per le  quali  l'ente»  sono  aggiunte  le  seguenti:
«abbia gia' avviato le procedure per la scelta del  contraente  fatte
salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o». 
  (( 1-bis. All'articolo 1, comma 449, lettera  c),  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, dopo le parole:  «il  30  settembre  dell'anno
precedente a quello di riferimento.» e' inserito il seguente periodo:
«Ai  fini  della  determinazione   della   predetta   differenza   la
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'articolo 1,
comma  29,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  propone   la
metodologia per la neutralizzazione della componente  rifiuti,  anche
attraverso l'esclusione della predetta componente  dai  fabbisogni  e
dalle capacita' fiscali standard. Tale metodologia  e'  recepita  nel
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451
del presente articolo». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  467  dell'articolo  1
          della citata legge n. 232 del 2016, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 1 - Comma 467 
              467. Le risorse accantonate nel  fondo  pluriennale  di
          spesa dell'esercizio 2015 in applicazione del punto 5.4 del
          principio contabile applicato concernente  la  contabilita'
          finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso  al  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese
          contenute nei quadri economici relative a investimenti  per
          lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento  gia'
          attivate, se non utilizzate possono essere  conservate  nel
          fondo pluriennale vincolato di  spesa  dell'esercizio  2016
          purche' riguardanti opere per le quali  l'ente  abbia  gia'
          avviato le procedure per la  scelta  del  contraente  fatte
          salve dal decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  o
          disponga del progetto esecutivo degli investimenti  redatto
          e validato in conformita' alla vigente normativa,  completo
          del cronoprogramma di spesa e a condizione che il  bilancio
          di previsione 2017-2019 sia approvato entro il  31  gennaio
          2017.  Tali   risorse   confluiscono   nel   risultato   di
          amministrazione se entro l'esercizio 2017 non sono  assunti
          i relativi impegni di spesa." 
              - Per il testo modificato del comma 449 dell'articolo 1
          della citata legge n. 232 del 2016 si vedano i  riferimenti
          normativi all'art. 14.