Art. 38 
 
            Disposizioni in materia di enti previdenziali 
                e di gestione degli immobili pubblici 
 
  1. All'articolo 3,  del  decreto-legge  20  giugno  1996,  n.  323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.  425,  e
successive modificazioni, dopo il comma 12, e' inserito il  seguente:
«12-bis. Limitatamente agli oneri di cui all'articolo  37,  comma  3,
lett. c), della legge 9 marzo 1989, n. 88 e all'articolo 2, comma  4,
lett. a), della legge 12  novembre  2011,  n.  183,  l'assunzione  di
impegni  sui  capitoli  del  bilancio  dello  Stato   relativa   alle
erogazioni  a  favore  dell'INPS  e'  autorizzata  sulla   base   del
fabbisogno di cassa dell'ente approvato dal Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali. A tal fine, l'INPS presenta, entro  il  mese
di gennaio di ogni anno, il fabbisogno  annuale  con  evidenza  delle
esigenze mensili e il successivo aggiornamento non oltre il  mese  di
giugno.». 
  2. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  la
lettera  c)  e'  sostituita  dalla  seguente:   «c)   alla   completa
dismissione  del  proprio  patrimonio  immobiliare  da  reddito,  nel
rispetto dei vincoli di  legge  ad  esso  applicabili,  ivi  compresi
quelli  derivanti  dal  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,
anche attraverso il conferimento di parte del patrimonio a  fondi  di
investimento immobiliare costituiti dalla societa'  di  gestione  del
risparmio di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, con l'obiettivo di perseguire una maggiore  efficacia  operativa
ed   una   maggiore   efficienza   economica.».    L'INPS    provvede
all'attuazione di quanto disposto dal presente comma nei limiti delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3. All'articolo 1, comma 84, della legge 11 dicembre 2016, n.  232,
le parole: «al comma 82 del presente articolo e di quelli di  cui  ai
commi 8-ter e 8-quater» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi  1,
8-ter e 8-quater». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
          20 giugno 1996,  n.  323,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  8  agosto  1996,   n.   425,   e   successive
          modificazioni  (Disposizioni  urgenti  per  il  risanamento
          della finanza pubblica),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "3. Riduzione stanziamenti e blocco impegni. 
              1. Nelle tabelle A e B approvate con l'art. 2, comma 2,
          L.  28  dicembre  1995,  n.   550,   sono   eliminati   gli
          accantonamenti di segno negativo per incrementi di  entrate
          tributarie  ancora  da  realizzare  ed   i   corrispondenti
          accantonamenti  di  segno  positivo,  collegati  ai   sensi
          dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5  agosto  1978,
          n. 468 , e successive modificazioni,  contrassegnati  dalle
          medesime lettere alfabetiche. 
              2. Le quote disponibili alla data di entrata in  vigore
          del presente decreto dei fondi speciali di cui all'articolo
          2, comma 2, della legge 28 dicembre  1995,  n.  550  ,  con
          esclusione    di    quelle    preordinate    per    accordi
          internazionali,   per   cofinanziamenti   comunitari,   per
          regolazioni debitorie, per  rate  ammortamento  mutui,  per
          limiti di impegno,  per  la  revisione  delle  pensioni  di
          guerra e per disegni di legge gia' approvati dal  Consiglio
          dei  Ministri  nonche'  della  quota  di  lire  5  miliardi
          dell'accantonamento  di  parte   corrente   relativo   alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri per  gli  anni  1996,
          1997  e   1998,   con   riferimento   alla   finalizzazione
          «Contributo  statale   alle   associazioni   nazionali   di
          promozione sociale», e della quota di lire 5  miliardi  del
          medesimo accantonamento  per  gli  anni  1997  e  1998  con
          riferimento alla finalizzazione «Diritto allo studio  degli
          alunni  handicappati   della   scuola   media   superiore»,
          costituiscono economie di bilancio. 
              2-bis. Gli stanziamenti  di  cui  all'art.  14,  L.  26
          febbraio 1987, n. 49,  come  determinati  dalla  tabella  C
          allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 550 , sono ridotti
          di lire 10 miliardi per l'anno 1996, di  lire  12  miliardi
          per l'anno 1997 e di lire 12 miliardi per l'anno 1998. 
              3.  Gli  stanziamenti  dei  capitoli  del  bilancio  di
          previsione dello Stato, di cui alla tabella 1  allegata  al
          presente decreto, sono ridotti  per  l'anno  1996  per  gli
          importi  indicati  nella  tabella  medesima,   intendendosi
          corrispondentemente ridotte le relative  autorizzazioni  di
          spesa. 
              4. Le autorizzazioni di spesa, di cui  alla  tabella  2
          allegata al presente decreto, sono ridotte per l'anno  1996
          per gli  importi  indicati  nella  tabella  medesima.  Tali
          importi sono reiscritti ai pertinenti capitoli del bilancio
          di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998.  Per
          le autorizzazioni correlate a limiti di impegno  decorrenti
          dall'anno 1996, la decorrenza dei  limiti  medesimi  slitta
          all'esercizio 1997. 
              5. Lo stanziamento del capitolo n. 1292 dello stato  di
          previsione del Ministero della pubblica istruzione relativo
          al fondo per le esigenze di formazione del personale  e  di
          potenziamento  e   funzionamento   di   scuole   e   uffici
          dell'amministrazione scolastica,  e'  ridotto  di  lire  50
          miliardi per l'anno 1996, di lire 220 miliardi  per  l'anno
          1997 e di lire 90 miliardi per l'anno 1998. Una quota dello
          stanziamento del suddetto capitolo, per l'anno 1996, pari a
          lire 40 miliardi, e' assegnata ai capitoli dello  stato  di
          previsione  della  spesa  del  Ministero   della   pubblica
          istruzione   riguardanti   le   spese   di    funzionamento
          amministrativo  e   didattico   delle   scuole   secondarie
          superiori. 
              5-bis. Con  regolamento  governativo,  da  emanarsi  ai
          sensi dell'art. 17, L. 23 agosto 1988, n. 400, e successive
          modificazioni, e' disciplinata la  materia  prevista  dalla
          direttiva del Ministro della pubblica istruzione  3  aprile
          1996, n. 133.  Il  finanziamento  di  cui  al  comma  5  e'
          finalizzato all'attuazione del predetto regolamento. 
              6. A decorrere dall'anno finanziario 1995 i  contributi
          previdenziali  a  carico  dei  dipendenti  e   dell'impresa
          Ferrovie dello Stato S.p.a. di  cui  all'articolo  210  del
          D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sono versati, con cadenza
          mensile,  al  conto  corrente  di  tesoreria   infruttifero
          intestato a «Ferrovie dello Stato - pagamento pensioni».  I
          contributi di  cui  sopra,  relativi  ai  periodi  di  paga
          precedenti alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, sono versati in unica soluzione entro il 15 luglio
          1996. 
              7. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli  del
          bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario
          1996 relativi all'indennita' e rimborso spese di  trasporto
          per missioni, sono ridotti del 20 per cento,  ad  eccezione
          di quelle autorizzate dal Ministero degli affari esteri per
          impegni internazionali. 
              8. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli  del
          bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario
          1996, appartenenti alla categoria IV - con esclusione delle
          spese aventi natura obbligatoria e delle  rubriche  1  e  2
          dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri
          - sono ridotti del 7 per cento; per lo stato di  previsione
          del Ministero della difesa - escluse le rubriche 12 e 14  -
          la riduzione e' limitata  al  5  per  cento.  Si  intendono
          corrispondentemente ridotte le relative  autorizzazioni  di
          spesa. Su proposta del Ministro  interessato,  di  concerto
          con il  Ministro  del  tesoro,  la  riduzione  puo'  essere
          operata su  determinati  capitoli  di  spese  discrezionali
          della medesima categoria. 
              9. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 34,
          comma 3, del decreto legislativo  n.  504  del  1992,  come
          determinata dalla tabella C della legge 28  dicembre  1995,
          n. 550, e' ridotta di lire 225 miliardi annui, per ciascuno
          degli anni 1996, 1997 e 1998. 
              10.  Le  somme  mantenute   in   bilancio,   ai   sensi
          dell'articolo 15, comma 9, della legge n. 49 del 1987, come
          sostituito dall'articolo 4, comma 11, della  legge  n.  559
          del 1993, esistenti alla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto sui capitoli 4480, 4481, 4482 e 4483 dello
          stato di previsione del Ministero degli affari  esteri  per
          l'anno   1996,   costituiscono   economie   di    bilancio,
          rispettivamente, per lire 50 miliardi,  lire  80  miliardi,
          lire  230  miliardi  e  lire  35  miliardi.  Costituiscono,
          altresi', economie di bilancio le disponibilita'  in  conto
          residui per l'importo di  lire  30  miliardi  iscritte  sul
          capitolo 7443 dello stato di previsione del Ministero delle
          risorse  agricole,  alimentari  e  forestali   per   l'anno
          finanziario 1996. 
              11. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, la facolta' di  impegnare  le  spese  nei
          limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e  delle
          aziende autonome per l'anno  1996  puo'  essere  esercitata
          limitatamente alle spese relative agli  stipendi,  assegni,
          pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria,
          alle competenze accessorie  al  personale,  alle  spese  di
          funzionamento    dei    servizi     istituzionali     delle
          amministrazioni, agli interessi, alle  poste  correttive  e
          compensative delle entrate, ai trasferimenti  connessi  con
          il funzionamento di enti decentrati, alle  spese  derivanti
          da accordi e impegni internazionali, alle spese connesse  a
          interventi per calamita' naturali, nonche' alle  annualita'
          relative ai limiti di impegno ed alle rate di  ammortamento
          di mutui. Per effettive, motivate e  documentate  esigenze,
          il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri  interessati,
          puo' autorizzare l'assunzione di ulteriori impegni di spesa
          nell'ambito delle disponibilita' di bilancio. 
              12. Gli impegni sui capitoli del bilancio dello  Stato,
          relativi a erogazioni a favore di soggetti ed enti pubblici
          o privati, sono assunti con cadenza trimestrale  per  quote
          di pari importo. La presente disposizione  non  si  applica
          per le spese connesse con accordi internazionali, per  rate
          di ammortamento mutui; per annualita' relative ai limiti di
          impegno, per regolazioni debitorie pregresse e contabili  e
          per   obbligazioni   giuridicamente    perfezionate,    per
          trasferimenti destinati ad  assicurare  l'operativita'  del
          Fondo per le emergenze nazionali  di  cui  all'articolo  5,
          comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,  e
          successive   modificazioni,   nonche'   quando   specifiche
          disposizioni legislative prevedano espressamente erogazioni
          con cadenze diverse da quella trimestrale.  Per  effettive,
          motivate e documentate esigenze, il Ministro del tesoro, su
          proposta  dei  Ministri   interessati,   puo'   autorizzare
          l'assunzione di impegni per importi superiori  al  predetto
          limite trimestrale. 
              12-bis. Limitatamente agli oneri  di  cui  all'articolo
          37, comma 3, lett. c), della legge 9 marzo 1989,  n.  88  e
          all'articolo 2, comma 4, lett. a), della legge 12  novembre
          2011, n. 183, l'assunzione  di  impegni  sui  capitoli  del
          bilancio dello Stato  relativa  alle  erogazioni  a  favore
          dell'INPS e' autorizzata sulla base del fabbisogno di cassa
          dell'ente  approvato  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali. A tal fine, l'INPS  presenta,  entro  il
          mese di gennaio di ogni anno,  il  fabbisogno  annuale  con
          evidenza   delle   esigenze   mensili   e   il   successivo
          aggiornamento non oltre il mese di giugno. 
              13. Le riduzioni di cui al presente articolo,  che  non
          consentono  l'adempimento  di  obbligazioni  giuridicamente
          perfezionate alla data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto, danno luogo a reiscrizioni ai pertinenti  capitoli
          di bilancio dell'esercizio successivo. 
              13-bis. Per gli  anni  1997  e  1998  gli  stanziamenti
          previsti  dalla  legge  15  dicembre  1990,  n.  396,  come
          determinati dalla tabella C allegata alla legge 28 dicembre
          1995, n. 550, sono ridotti di 5 miliardi lire." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge
          6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni  urgenti  per  la
          revisione della spesa pubblica con invarianza  dei  servizi
          ai cittadini nonche' misure di  rafforzamento  patrimoniale
          delle imprese del settore bancario), come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 8 Riduzione della spesa degli enti  pubblici  non
          territoriali 
              1.   Al   fine   di   conseguire   gli   obiettivi   di
          razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto
          di beni e servizi, e di riduzione della spesa pubblica, gli
          enti pubblici non  territoriali  adottano  ogni  iniziativa
          affinche': 
              a) in ottemperanza a quanto  disposto  dall'articolo  4
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  siano
          utilizzate  le  carte   elettroniche   istituzionali,   per
          favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei  rimborsi
          a cittadini e utenti; 
              b) nel caso di incorporazione di enti,  sia  realizzato
          un unico sistema informatico per tutte le  attivita'  anche
          degli enti soppressi, in termini di infrastruttura hardware
          ed  applicativi  funzionali,   sotto   la   responsabilita'
          organizzativa e funzionale di un'unica struttura; 
              c) siano immediatamente  razionalizzate  e  ridotte  le
          comunicazioni   cartacee   verso    gli    utenti    legate
          all'espletamento    dell'attivita'    istituzionale,    con
          conseguente riduzione, entro l'anno  2013,  delle  relative
          spese per un importo pari almeno  al  50  per  cento  delle
          spese sostenute nel 2011, in ragione delle nuove  modalita'
          operative connesse  allo  sviluppo  della  telematizzazione
          della domanda e del progressivo aumento dell'erogazione  di
          servizi online; 
              d) siano ridotte le spese di telefonia mobile  e  fissa
          attraverso una razionalizzazione dei contratti in essere ed
          una diminuzione del numero degli apparati telefonici; 
              e) siano razionalizzati nel settore pubblico  allargato
          i canali di collaborazione istituzionale, in modo tale  che
          lo scambio dati avvenga esclusivamente a titolo gratuito  e
          non oneroso; 
              f) sia razionalizzato il proprio patrimonio immobiliare
          strumentale mediante l'attivazione immediata di  iniziative
          di  ottimizzazione  degli  spazi  da  avviare   sull'intero
          territorio  nazionale  che  prevedano  l'accorpamento   del
          personale in forza nei vari uffici territoriali ubicati nel
          medesimo comune e la  riduzione  degli  uffici  stessi,  in
          relazione  ai  criteri  della  domanda  potenziale,   della
          prossimita' all'utenza e delle innovate modalita' operative
          connesse all'aumento dell'informatizzazione dei servizi; 
              g) si proceda progressivamente alla dematerializzazione
          degli atti, riducendo la  produzione  e  conservazione  dei
          documenti cartacei al fine di  generare  risparmi  connessi
          alla gestione della carta pari almeno al 30 per  cento  dei
          costi di conservazione sostenuti nel 2011. 
              2. L'INPS, in aggiunta a quanto previsto dal  comma  1,
          dovra' provvedere: 
              a) alla creazione, entro il 2014,  di  una  piattaforma
          unica  degli  incassi  e  dei  pagamenti  che  consenta  di
          minimizzare il costo dei servizi finanziari  di  incasso  e
          pagamento; 
              b)  ad  una  revisione   qualitativa   e   quantitativa
          dell'attivita' in convenzione con i  centri  di  assistenza
          fiscale, nell'ambito dei processi  di  razionalizzazione  e
          riduzione della spesa, validata dal Ministero vigilante, al
          fine di indirizzare tali attivita' alla realizzazione degli
          obiettivi definiti dallo stesso Ministero e  contenuti  nel
          piano   di   sviluppo   dell'Istituto   e   di   conseguire
          complessivamente risparmi in misura non inferiore al 20 per
          cento dei costi sostenuti nel 2011; 
              c) alla completa  dismissione  del  proprio  patrimonio
          immobiliare da reddito, nel rispetto dei vincoli  di  legge
          ad esso applicabili,  ivi  compresi  quelli  derivanti  dal
          decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,  anche
          attraverso il conferimento di parte del patrimonio a  fondi
          di investimento immobiliare costituiti  dalla  societa'  di
          gestione  del  risparmio  di  cui   all'articolo   33   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  con
          l'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia  operativa
          ed una maggiore efficienza economica. 
              3. Ferme restando le misure di contenimento della spesa
          gia'  previste  dalle  vigenti  disposizioni,  al  fine  di
          assicurare la riduzione delle spese per consumi  intermedi,
          i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti  e  agli
          organismi anche costituiti in forma societaria,  dotati  di
          autonomia  finanziaria,  inseriti   nel   conto   economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuati dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31  dicembre
          2009, n.  196  ,nonche'  alle  autorita'  indipendenti  ivi
          inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa
          (Consob)  con  esclusione  delle  regioni,  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano, degli enti  locali,  degli
          enti del servizio sanitario nazionale, e delle  universita'
          e degli enti di ricerca di  cui  all'allegato  n.  3,  sono
          ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012  e  al
          10 per cento (153) a decorrere dall'anno 2013  della  spesa
          sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Nel caso in
          cui per effetto delle operazioni di  gestione  la  predetta
          riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati  si
          applica la disposizione di cui ai periodi  successivi.  Gli
          enti e gli organismi anche costituiti in forma  societaria,
          dotati  di  autonomia   finanziaria,   che   non   ricevono
          trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano  interventi
          di razionalizzazione  per  la  riduzione  della  spesa  per
          consumi  intermedi   in   modo   da   assicurare   risparmi
          corrispondenti alle misure indicate nel periodo precedente;
          le  somme  derivanti  da  tale   riduzione   sono   versate
          annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del  bilancio
          dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Per  l'anno
          2012 il  versamento  avviene  entro  il  30  settembre.  Il
          presente  comma  non  si  applica  agli  enti  e  organismi
          vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e
          di Bolzano e dagli enti locali. 
              3-bis.  Alla  legge  12  giugno  1990,  n.  146,   sono
          apportate le seguenti modifiche: 
              a)  all'articolo  4,  comma  2,  le  parole:  «a   lire
          5.000.000  e  non  superiore  a   lire   50.000.000»   sono
          sostituite dalle seguenti: «a euro 5.000 e non superiore  a
          euro 50.000»; 
              b)  all'articolo  4,  comma  4,  le  parole:  «da  lire
          5.000.000  a  lire  50.000.000»   sono   sostituite   dalle
          seguenti: «da euro 5.000 a euro 50.000»; 
              c) all'articolo 4,  comma  4-bis,  le  parole:  «da  un
          minimo di lire 5.000.000 a un massimo di  lire  50.000.000»
          sono sostituite dalle seguenti: «da un minimo di euro 5.000
          a un massimo di euro 50.000»; 
              d) all'articolo 4, comma 4-sexies, le parole: «da  lire
          400.000 a lire 1.000.000» sono sostituite  dalle  seguenti:
          «da euro 400 a euro 1.000»; 
              e) all'articolo 9, comma 1, primo periodo,  le  parole:
          «da un  minimo  di  lire  500.000  a  un  massimo  di  lire
          1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un minimo di
          euro 500 a un massimo di euro 1.000»; 
              f) all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, le parole:
          «da lire 5.000.000 a lire 50.000.000» sono sostituite dalle
          seguenti: «da euro 5.000 a euro 50.000». 
              4. Per gli enti di ricerca indicati nell'allegato n. 3,
          si applicano le riduzioni dei  trasferimenti  dal  bilancio
          dello Stato ivi indicate. Nel caso in cui per effetto delle
          operazioni di gestione  la  predetta  riduzione  non  fosse
          possibile, per  gli  enti  interessati  si  applica  quanto
          previsto dal precedente comma 3. 
              4-bis. Per gli enti di ricerca vigilati  dal  Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca,   a
          eccezione  dell'Invalsi,  di   cui   all'allegato   3,   la
          razionalizzazione della  spesa  per  consumi  intermedi  e'
          assicurata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del  decreto
          legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, da una riduzione  del
          Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo
          7  del  decreto  legislativo  5  giugno  1998,  n.  204,  e
          successive modificazioni, dell'importo di 51.196.499 euro a
          decorrere dal 2013. 
              4-ter. Nel rispetto dei principi di autonomia  previsti
          dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994,  n.
          509, l'Ente nazionale  di  previdenza  e  assistenza  della
          professione infermieristica  provvede  all'approvazione  di
          apposite delibere  intese  a  coordinare  il  regime  della
          propria gestione separata previdenziale  con  quello  della
          Gestione separata INPS di cui  all'articolo  2,  comma  26,
          della  legge   8   agosto   1995,   n.   335,   modificando
          conformemente la struttura della contribuzione, il  riparto
          della  stessa  tra  lavoratore   e   committente,   nonche'
          l'entita' della medesima applicando,  a  decorrere  dal  1°
          gennaio  2012,  aliquote  non  inferiori   a   quelle   dei
          collaboratori iscritti  alla  predetta  gestione  separata,
          fermi  restando  gli  obblighi  contributivi  eventualmente
          previsti  dalla  vigente  normativa  nei  confronti   della
          medesima gestione separata." 
              - Si riporta il testo  del  comma  84  dell'articolo  1
          della citata legge n. 232 del 2016, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 1 - 
              84. Al fine di  favorire  l'efficiente  utilizzo  delle
          risorse  previste  dal  comma  3   dell'articolo   33   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.  111,  le
          percentuali destinate alla sottoscrizione delle  quote  dei
          fondi di cui ai  commi  1,  8-ter  e  8-quater  del  citato
          articolo 33, fermo restando il complessivo  limite  del  40
          per cento, possono essere rimodulate,  tenuto  conto  delle
          esigenze di finanziamento dei diversi  fondi,  su  proposta
          della societa' di gestione del risparmio ivi prevista."