(( Art. 40-bis 
 
        Interventi per l'integrazione dei cittadini stranieri 
 
  1. Al fine di prevenire  situazioni  di  marginalita'  sociale,  il
Ministero dell'interno, anche con il coinvolgimento delle  regioni  e
degli  enti  locali,  nell'ambito   delle   risorse   disponibili   a
legislazione vigente sui propri bilanci, puo'  realizzare  interventi
di tipo strutturale mirati ad assicurare idonee condizioni logistiche
e a superare criticita' igienico-sanitarie determinate dall'insorgere
di insediamenti spontanei  di  stranieri  regolarmente  presenti  nel
territorio  nazionale,  anche  in  relazione  allo   svolgimento   di
attivita' lavorativa stagionale. ))