(( Art. 40-bis Interventi per l'integrazione dei cittadini stranieri 1. Al fine di prevenire situazioni di marginalita' sociale, il Ministero dell'interno, anche con il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci, puo' realizzare interventi di tipo strutturale mirati ad assicurare idonee condizioni logistiche e a superare criticita' igienico-sanitarie determinate dall'insorgere di insediamenti spontanei di stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale, anche in relazione allo svolgimento di attivita' lavorativa stagionale. ))