Art. 14. 
                    Centri di produzione teatrale 
 
  1. Sono definiti centri di produzione teatrale  gli  organismi  che
svolgono attivita' di produzione e di esercizio di sale per un totale
di almeno trecento posti, con una  sala  di  almeno  duecento  posti,
ubicate nel comune o nell'area metropolitana in  cui  l'organismo  ha
sede legale o nelle aree provinciali  confinanti,  della  regione  di
appartenenza,  gestite  direttamente  in  esclusiva  e  munite  delle
prescritte autorizzazioni. 
  2. Fermo restando quanto  definito  al  comma  1,  e'  concesso  un
contributo  a  centri  di  produzione  di   teatro   di   innovazione
nell'ambito della sperimentazione e del teatro per  l'infanzia  e  la
gioventu'. Il riconoscimento di centri di  produzione  di  teatro  di
innovazione e teatro per l'infanzia  e  la  gioventu'  ai  sensi  del
presente comma sara' comunque oggetto  di  specifica  valutazione  da
parte della commissione. 
  3. Fermo restando quanto  previsto  nell'articolo  5  del  presente
decreto, e' concesso un contributo ai centri di produzione di cui  al
comma 1 e 2 subordinato ai seguenti requisiti: 
    a) effettuazione nell'anno di  un  minimo  di  tremilacinquecento
giornate lavorative complessive, come definite all'Allegato D; 
    b) effettuazione di un minimo di centoventi  giornate  recitative
di produzione e di un minimo di  centoventi  giornate  recitative  di
programmazione, delle  quali  al  massimo  il  venti  per  cento  con
riferimento a rappresentazioni di danza e al massimo  il  cinque  per
cento con riferimento  a  rappresentazioni  di  musica.  In  caso  di
attivita' svolta in piu'  sale,  ciascuno  spazio  dovra'  effettuare
almeno venti giornate recitative di programmazione; 
    c) capacita' di  reperire  risorse  da  enti  territoriali,  enti
pubblici, nonche' da soggetti privati. 
  4. Almeno sessanta giornate  recitative  di  programmazione  devono
essere riservate a soggetti diversi dal richiedente il contributo. 
  5. L'attivita' recitativa svolta all'estero e'  riconosciuta  entro
il limite del  quaranta  per  cento  dell'attivita'  programmata.  Si
considerano esclusivamente le rappresentazioni ovvero gli  spettacoli
compiuti  certificabili  come  tali  sulla  base  del  contratto  con
l'organismo ospitante e/o delle relative distinte di incasso.