Art. 21. 
                      Procedimento disciplinare 
 
    Il consiglio federale nazionale adotta a maggioranza dei 2/3  dei
votanti  un  regolamento  con   cui   si   regola   il   procedimento
disciplinare, si individuano gli organi  competenti  a  comminare  la
sanzione e sono stabilite le modalita' per la loro deliberazione  che
devono assicurare il diritto alla difesa, nel rispetto del  principio
del  contraddittorio  e  il  diritto  ad   essere   informato   delle
contestazioni mosse.