Art. 22. Clausola compromissoria. Giuri' 1. La tutela dei diritti inerenti allo status di iscritto ai Verdi e tutte le controversie ad oggetto l'applicazione o la violazione delle norme statutarie o regolamentari sono devolute al giuri' nazionale che, attenendosi a dette norme, decide come arbitro irrituale, secondo la procedura decisa dal consiglio federale nazionale a maggioranza dei votanti. 2. Il giuri' e' composto da 5 giuristi, scelti tra avvocati con almeno 5 anni di anzianita', magistrati, docenti universitari. 3. E' eletto su proposta dell'esecutivo nazionale contenente l'indicazione del suo presidente, dal consiglio federale nazionale a maggioranza dei 2/3 dei votanti. Nel caso in cui non si raggiungano i 2/3 per tre votazioni consecutive, si procede all'elezione del giuri' a maggioranza dei votanti. 4. Il giuri' rimane in carica 3 anni e comunque esercita le proprie funzioni sino alle elezioni dei nuovi membri. 5. In caso di dimissioni o impedimento di un membro, sino alla sua sostituzione da effettuarsi al primo consiglio federale nazionale utile, secondo le norme di cui al terzo comma, le decisioni del giuri' vengono adottate dai restanti membri ed il voto del presidente, in caso di parita' dei voti, determina la maggioranza. Nel caso in cui si verifichino le dimissioni del 50% piu' uno dei membri si dovra' provvedere a nuova elezione. 6. Non possono essere eletti coloro i quali hanno ricoperto nell'ultimo anno incarichi interni ai Verdi o cariche, anche elettive, su designazione dei Verdi.