Art. 22. 
                   Clausola compromissoria. Giuri' 
 
    1. La tutela dei diritti inerenti  allo  status  di  iscritto  ai
Verdi  e  tutte  le  controversie  ad  oggetto  l'applicazione  o  la
violazione delle norme statutarie o regolamentari  sono  devolute  al
giuri' nazionale che, attenendosi a dette norme, decide come  arbitro
irrituale,  secondo  la  procedura  decisa  dal  consiglio   federale
nazionale a maggioranza dei votanti. 
    2. Il giuri' e' composto da 5 giuristi, scelti tra  avvocati  con
almeno 5 anni di anzianita', magistrati, docenti universitari. 
    3. E' eletto  su  proposta  dell'esecutivo  nazionale  contenente
l'indicazione del suo presidente, dal consiglio federale nazionale  a
maggioranza dei 2/3 dei votanti. Nel caso in cui non si raggiungano i
2/3 per tre votazioni consecutive, si procede all'elezione del giuri'
a maggioranza dei votanti. 
    4. Il giuri' rimane in carica  3  anni  e  comunque  esercita  le
proprie funzioni sino alle elezioni dei nuovi membri. 
    5. In caso di dimissioni o impedimento di un  membro,  sino  alla
sua sostituzione da effettuarsi al primo consiglio federale nazionale
utile, secondo le norme di cui  al  terzo  comma,  le  decisioni  del
giuri'  vengono  adottate  dai  restanti  membri  ed  il   voto   del
presidente, in caso di parita' dei voti,  determina  la  maggioranza.
Nel caso in cui si verifichino le dimissioni del  50%  piu'  uno  dei
membri si dovra' provvedere a nuova elezione. 
    6. Non possono essere  eletti  coloro  i  quali  hanno  ricoperto
nell'ultimo  anno  incarichi  interni  ai  Verdi  o  cariche,   anche
elettive, su designazione dei Verdi.