Art. 23. 
                        Modifiche statutarie 
 
    1. Le modifiche statutarie possono essere proposte dal  consiglio
federale nazionale, da 10 federazioni provinciali riconosciute, da  3
federazioni regionali o da  1/20  degli  iscritti/e.  Sono  approvate
secondo le modalita' fissate dal consiglio federale nazionale  o  per
referendum tra tutti gli iscritti o per assemblea per delegati. 
    2.  L'assemblea  deve  approvare  le   modifiche   statutarie   a
maggioranza dei due terzi dei votanti. 
    3. L'esecutivo nazionale e' autorizzato ad apportare i  necessari
adeguamenti  che  dovessero   essere   richiesti   o   derivanti   da
disposizioni di legge.