Art. 13 
 
                        Pluralita' di azioni 
 
  1. Ferma la applicazione degli articoli  39  e  40  del  codice  di
procedura  civile  e  dell'articolo  30  del  regolamento   (UE)   n.
1215/2012, nelle azioni di risarcimento del danno da trasferimento in
tutto o in parte del  sovrapprezzo  derivante  dalla  violazione  del
diritto della concorrenza, il giudice, nel valutare se l'onere  della
prova previsto dagli articoli 11 e 12 e' assolto, puo'  tenere  conto
delle azioni di risarcimento del danno, anche proposte in altri Stati
membri,  relative  alla  medesima  violazione   del   diritto   della
concorrenza ma promosse da attori che si trovano a un  altro  livello
della catena di approvvigionamento e delle decisioni assunte in  tali
cause. Puo', altresi', tenere conto  delle  informazioni  di  dominio
pubblico risultanti dall'applicazione  a  livello  pubblicistico  del
diritto della concorrenza riguardanti il caso specifico. 
 
          Note all'art. 13: 
              Il  regolamento  (CE)  12/12/2012,  n.  1215/2012   del
          Parlamento  europeo  e   del   Consiglio   concernente   la
          competenza    giurisdizionale,    il    riconoscimento    e
          l'esecuzione  delle   decisioni   in   materia   civile   e
          commerciale (rifusione) e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.  20
          dicembre 2012, n. L 351.