Art. 26 
 
 
(Iscrizione dell'avanzo in  bilancio  e  prospetto  di  verifica  del
                       rispetto del pareggio) 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 468, dopo  la  lettera  b)  e'  inserita  la  seguente:
"b-bis) all'articolo 175, comma 5- quater, lettera c) del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;"; 
  b) al comma 468, alla lettera  e),  dopo  le  parole  "economie  di
spesa" sono inserite le seguenti ", le  operazioni  di  indebitamento
effettuate a seguito di variazioni di esigibilita' della spesa". 
  c) dopo il comma 468 e' inserito il seguente comma: 
  "468-bis. Le Regioni e le province autonome  di  Trento  e  Bolzano
possono  utilizzare  le  quote  del  risultato   di   amministrazione
accantonato   risultanti   dall'ultimo   consuntivo    approvato    o
dall'attuazione dell'articolo 42, comma 10, del  decreto  legislativo
n. 118  del  2011,  e  le  quote  del  risultato  di  amministrazione
vincolato, iscrivendole nella missione 20 in appositi  accantonamenti
di  bilancio  che,  nel  bilancio  gestionale  sono  distinti   dagli
accantonamenti finanziati dalle entrate di competenza dell'esercizio.
Gli  utilizzi  degli  accantonamenti  finanziati   dall'avanzo   sono
disposti con delibere della giunta cui e' allegato  il  prospetto  di
cui al comma 468. La giunta e' autorizzata ad effettuare le correlate
variazioni, anche in deroga all'articolo 51 del  decreto  legislativo
n. 118 del 2011.".