Art. 29 
 
 
        (Flussi informativi delle prestazioni farmaceutiche) 
 
  1.  Per  gli  anni  2016  e  2017  relativamente  allo  sfondamento
definitivo dei tetti della spesa farmaceutica, l'Agenzia italiana del
farmaco, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  ai
fini  del  monitoraggio  complessivo  della   spesa   sostenuta   per
l'assistenza farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 5,
comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,  e  all'articolo
1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si  avvale  anche
dei dati recati dalla fattura  elettronica  di  cui  all'articolo  1,
commi 209, 210, 211, 212, 213 e 214 della legge 24 dicembre 2007,  n.
244,  e  successive   modificazioni,   attraverso   il   Sistema   di
interscambio di cui al decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 7 marzo 2008, secondo modalita'  definite  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e il Ministero della salute. 
  2. A decorrere dall'anno 2018, nelle  fatture  elettroniche  emesse
nei  confronti  degli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale  per
acquisti di prodotti farmaceutici  e'  fatto  obbligo  di  recare  le
informazioni sul Codice di Autorizzazione all'Immissione in Commercio
(AIC) e il corrispondente  quantitativo.  A  decorrere  dalla  stessa
data, le suddette fatture sono rese disponibili all'Agenzia  italiana
del farmaco. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
di concerto con il  Ministero  della  salute,  sono  disciplinate  le
modalita' tecniche di indicazione dell'AIC sulla fattura elettronica,
nonche' le modalita'  di  accesso  da  parte  di  AIFA  ai  dati  ivi
contenuti  ai  fini  dell'acquisizione  delle  suddette  fatture  per
l'assolvimento dei propri compiti  istituzionali.  E'  fatto  divieto
agli enti del Servizio sanitario nazionale di effettuare pagamenti di
corrispettivi di fatture che non riportino le informazioni di cui  al
presente comma. 
  3. A quanto previsto dal  presente  articolo  si  provvede  con  le
risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.