Art. 13 
 
      Verifiche relative agli aiuti di Stato e agli aiuti SIEG 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 52, comma  3,  della  legge  24  dicembre
2012, n. 234, e  successive  modificazioni,  il  Soggetto  concedente
nell'ambito delle attivita'  inerenti  alle  verifiche  propedeutiche
alla concessione degli aiuti di Stato o degli aiuti SIEG e' tenuto ad
avvalersi,  secondo  quanto  previsto  dal  presente  articolo,   del
supporto  del  Registro  nazionale  aiuti  utilizzando  la  procedura
informatica disponibile sul sito web del registro. 
  2. Al fine dello svolgimento delle verifiche di cui al comma 1,  il
Registro nazionale aiuti, sulla  base  dei  dati  identificativi  del
soggetto  beneficiario  inseriti  per  la  registrazione   dell'aiuto
individuale, genera la Visura Aiuti di cui al comma  3  e  la  Visura
Deggendorf di cui al comma 4. 
  3. La Visura Aiuti identifica, con riferimento a un periodo massimo
pari a 10 esercizi finanziari, gli aiuti di Stato,  gli  aiuti  SIEG,
gli aiuti de minimis e gli aiuti  de  minimis  SIEG  concessi  ad  un
determinato soggetto  identificato  tramite  il  codice  fiscale.  In
particolare, con riferimento a ciascun  aiuto  individuale  concesso,
sono  indicati  l'importo,  la  data  di  concessione,  il   Soggetto
concedente, la legge, il regolamento o la normativa  in  applicazione
del quale l'aiuto  e'  concesso,  con  i  riferimenti  della  data  e
dell'ora di ultimo aggiornamento disponibile. Nella  medesima  visura
e' fornita anche l'indicazione degli aiuti nei settori agricoltura  e
pesca, cosi' come risultanti dai registri SIAN e SIPA sulla base  dei
criteri di integrazione e interoperabilita' di cui all'articolo 6. La
Visura Aiuti ha  natura  certificativa  delle  informazioni  in  essa
contenute, cosi' come inserite dalle  Autorita'  responsabili  e  dai
Soggetti concedenti. Con il  provvedimento  di  cui  all'articolo  8,
comma 4, sono resi disponibili gli schemi di dettaglio contenenti  le
informazioni riportate nella predetta Visura Aiuti. 
  4. La Visura Deggendorf  contiene  le  informazioni  relative  agli
aiuti illegali  oggetto  di  decisione  di  recupero  secondo  quanto
precisato all'articolo 15. 
  5. In esito alle visure  di  cui  ai  commi  3  e  4,  il  Registro
nazionale aiuti, su richiesta del Soggetto  concedente,  rilascia  il
«Codice Concessione RNA - COR». 
  6. La responsabilita' in merito alla veridicita' e alla completezza
delle informazioni rilasciate dal Registro nazionale aiuti  ai  sensi
del presente articolo rimane in capo all'Autorita' responsabile o  al
Soggetto concedente che hanno provveduto ad inserire le  informazioni
nel registro stesso, ferme restando la responsabilita'  del  soggetto
beneficiario per  le  informazioni  oggetto  di  inserimento  fornite
all'Autorita' responsabile o al Soggetto concedente con dichiarazione
resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni. 
  7. Eventuali funzionalita' del Registro nazionale aiuti,  ulteriori
rispetto alle verifiche previste, ai  sensi  dell'articolo  52  della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, dal presente articolo, possono essere
definite con  un  successivo  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Per il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 52 della citata
          legge 24 dicembre 2012 n. 234: 
              «Art. 52. - 1. Al fine di  garantire  il  rispetto  dei
          divieti di cumulo e degli  obblighi  di  trasparenza  e  di
          pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in
          materia di aiuti di Stato, i soggetti  pubblici  o  privati
          che  concedono   ovvero   gestiscono   i   predetti   aiuti
          trasmettono le relative informazioni  alla  banca  di  dati
          istituita presso il Ministero dello sviluppo  economico  ai
          sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo  2001,  n.
          57, che assume  la  denominazione  di  "Registro  nazionale
          degli aiuti di Stato". 
              2.  Il  Registro  di  cui  al  comma  1  contiene,   in
          particolare, le informazioni concernenti: 
              a) gli aiuti di Stato di cui all'art. 107 del  Trattato
          sul funzionamento dell'Unione  europea,  ivi  compresi  gli
          aiuti in esenzione dalla notifica; 
              b) gli aiuti de minimis come definiti  dal  regolamento
          (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre  2006,
          e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,  del
          18 dicembre 2013, nonche'  dalle  disposizioni  dell'Unione
          europea che saranno successivamente adottate nella medesima
          materia; 
              c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione  per  i
          servizi di interesse economico generale, ivi  compresi  gli
          aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n.  360/2012
          della Commissione, del 25 aprile 2012; 
              d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli
          aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea  abbia
          ordinato il recupero ai sensi dell'art. 16 del  regolamento
          (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. 
              3. I  soggetti  di  cui  al  comma  1  sono  tenuti  ad
          avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1  al  fine
          di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione  o
          all'erogazione degli  aiuti  di  Stato  e  degli  aiuti  de
          minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali
          di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
          all'art. 46  della  presente  legge,  nonche'  al  fine  di
          consentire il costante aggiornamento dei dati  relativi  ai
          medesimi  aiuti  anche   attraverso   l'inserimento   delle
          informazioni  relative  alle  vicende  modificative   degli
          stessi. 
              4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al  comma
          2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese  accessibili
          senza restrizioni, fatte salve le esigenze  di  tutela  del
          segreto  industriale,  per  dieci  anni   dalla   data   di
          concessione dell'aiuto, salvi i maggiori  termini  connessi
          all'esistenza di contenziosi o  di  procedimenti  di  altra
          natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma
          2, lettera d), sono conservate e  rese  accessibili,  senza
          restrizioni, fino  alla  data  dell'effettiva  restituzione
          dell'aiuto. 
              5. Il monitoraggio  delle  informazioni  relative  agli
          aiuti di  Stato  nei  settori  agricolo  e  forestale,  ivi
          compresi gli aiuti nelle  zone  rurali,  e  della  pesca  e
          acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
          europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
          integrazione e interoperabilita' del  Registro  di  cui  al
          comma 1  con  i  registri  gia'  esistenti  per  i  settori
          dell'agricoltura e della pesca. 
              6. Con regolamento adottato con  decreto  del  Ministro
          dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  i  Ministri
          dell'economia e delle finanze e  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, ai sensi  dell'art.  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  entro  quattro  mesi
          dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  articolo,
          sentita la Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive
          modificazioni,   e'   adottata   la   disciplina   per   il
          funzionamento del Registro di cui al comma 1  del  presente
          articolo, con la definizione delle modalita' operative  per
          la raccolta, la gestione e il controllo dei  dati  e  delle
          informazioni  relativi  agli  aiuti  di  cui  al  comma  2,
          compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
          banche  di  dati  esistenti  in  materia  di   agevolazioni
          pubbliche alle imprese. Il predetto  regolamento  individua
          altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
          materia di aiuti di  Stato,  i  contenuti  specifici  degli
          obblighi ai fini dei controlli di cui al comma  3,  nonche'
          la data a decorrere dalla quale il controllo relativo  agli
          aiuti de minimis di cui al comma 2  gia'  concessi  avviene
          esclusivamente tramite il medesimo Registro,  nel  rispetto
          dei termini stabiliti dall'art. 6, paragrafo 2, del  citato
          regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1° luglio
          2017, si  applicano  le  modalita'  di  trasmissione  delle
          informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai
          sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo  2001,  n.
          57. 
              7. A decorrere dal  1°  luglio  2017,  la  trasmissione
          delle  informazioni  al  Registro  di  cui  al  comma  1  e
          l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
          medesimo costituiscono condizione legale di  efficacia  dei
          provvedimenti  che  dispongono  concessioni  ed  erogazioni
          degli  aiuti  di  cui  al  comma  2.  I  provvedimenti   di
          concessione  e  di  erogazione  di  detti  aiuti   indicano
          espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
          Registro  e   l'avvenuta   interrogazione   dello   stesso.
          L'inadempimento degli obblighi  di  cui  ai  commi  1  e  3
          nonche' al secondo periodo del presente comma e'  rilevato,
          anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e  comporta
          la  responsabilita'  patrimoniale  del  responsabile  della
          concessione o dell'erogazione degli aiuti.  L'inadempimento
          e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai  fini  del
          risarcimento del danno.».