Art. 21 
 
 
   Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni 
 
  1. La sussistenza delle condizioni  previste  dall'articolo  4,  e'
attestata dal produttore tramite  una  dichiarazione  sostitutiva  di
atto di notorieta' resa ai sensi dell'articolo  47  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  con  la
trasmissione, anche solo in via telematica, almeno  15  giorni  prima
dell'inizio dei lavori di scavo, del modulo di cui all'allegato 6  al
comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale
territorialmente competente. Nella dichiarazione il produttore indica
le quantita' di terre e rocce da scavo  destinate  all'utilizzo  come
sottoprodotti, l'eventuale sito di deposito intermedio,  il  sito  di
destinazione, gli estremi delle autorizzazioni per  la  realizzazione
delle opere e i  tempi  previsti  per  l'utilizzo,  che  non  possono
comunque superare un anno dalla data  di  produzione  delle  terre  e
rocce da scavo, salvo il caso in cui l'opera nella quale le  terre  e
rocce da scavo  qualificate  come  sottoprodotti  sono  destinate  ad
essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione superiore. 
  2. La dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta'  di  cui  al
comma  1,  assolve  la  funzione  del  piano  di  utilizzo   di   cui
all'articolo 2, comma 1, lettera f). 
  3.  Nel  caso  di  modifica  sostanziale  dei  requisiti   di   cui
all'articolo 4, il produttore aggiorna la  dichiarazione  di  cui  al
comma 1 e la trasmette, anche solo in via telematica, al  comune  del
luogo  di  produzione  e   all'Agenzia   di   protezione   ambientale
territorialmente competente. Decorsi  15  giorni  dalla  trasmissione
della dichiarazione aggiornata, le terre e  rocce  da  scavo  possono
essere  gestite  in  conformita'   alla   dichiarazione   aggiornata.
Costituiscono modifiche sostanziali quelle indicate all'articolo  15,
comma 2. Qualora la variazione riguardi il sito di destinazione o  il
diverso utilizzo delle terre e rocce da scavo, l'aggiornamento  della
dichiarazione puo' essere effettuato per un  massimo  di  due  volte,
fatte  salve  eventuali  circostanze   sopravvenute,   impreviste   o
imprevedibili. 
  4. I tempi previsti per l'utilizzo delle terre  e  rocce  da  scavo
come sottoprodotti possono essere prorogati una sola volta e  per  la
durata massima di sei mesi, in presenza di circostanze  sopravvenute,
impreviste o imprevedibili. A tal fine  il  produttore,  prima  della
data  di  scadenza   del   termine   di   utilizzo   indicato   nella
dichiarazione,  comunica  al  comune  del  luogo  di   produzione   e
all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente,  il
nuovo termine di utilizzo, motivando le ragioni della proroga. 
  5.  Le  attivita'  di  scavo  e  di  utilizzo  sono  effettuate  in
conformita' alla vigente disciplina urbanistica  e  di  tutela  della
salute e sicurezza dei lavoratori. 
  6. Fermi restando i compiti  di  vigilanza  e  controllo  stabiliti
dalle  norme   vigenti,   le   Agenzie   di   protezione   ambientale
territorialmente competenti effettuano,  secondo  una  programmazione
annuale, le  ispezioni,  i  controlli,  i  prelievi  e  le  verifiche
necessarie ad accertare il  rispetto  degli  obblighi  assunti  nella
dichiarazione di cui al comma 1. L'onere  economico  derivante  dallo
svolgimento delle attivita' di controllo e' a carico del  produttore.
I controlli sono disposti anche con metodo a campione  o  in  base  a
programmi settoriali, per categorie di attivita' o  nelle  situazioni
di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. 
  7. L'autorita' competente, qualora accerti l'assenza dei  requisiti
di cui all'articolo 4, o delle circostanze sopravvenute, impreviste o
imprevedibili di cui ai commi 3 e 4, dispone  il  divieto  di  inizio
ovvero di prosecuzione delle attivita'  di  gestione  delle  terre  e
rocce da scavo come sottoprodotti. 
 
          Note all'art. 21: 
              - Per il testo dell'art. 47,  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, si veda  nelle
          note all'art. 2.