Art. 23 
 
               Coordinamento dei servizi territoriali 
              e gestione associata dei servizi sociali 
 
  1. Nel  rispetto  delle  modalita'  organizzative  regionali  e  di
confronto con le autonomie locali, le regioni e le Province  autonome
di Trento e Bolzano promuovono con propri atti di  indirizzo  accordi
territoriali tra i servizi sociali e  gli  altri  enti  od  organismi
competenti  per   l'inserimento   lavorativo,   l'istruzione   e   la
formazione, le politiche  abitative  e  la  salute  finalizzati  alla
realizzazione di un'offerta integrata di interventi e di servizi. 
  2. Nel  rispetto  delle  modalita'  organizzative  regionali  e  di
confronto con le autonomie locali, le regioni e le Province  autonome
di Trento e Bolzano adottano, in particolare, ove non gia'  previsto,
ambiti  territoriali  di  programmazione  omogenei  per  il  comparto
sociale, sanitario e delle politiche per il  lavoro,  prevedendo  che
gli ambiti territoriali sociali trovino coincidenza per le  attivita'
di programmazione ed erogazione integrata  degli  interventi  con  le
delimitazioni territoriali dei distretti sanitari e  dei  centri  per
l'impiego. 
  3. Sulla base di principi di riconoscimento reciproco, gli  accordi
di cui al comma 1 a livello di  ambito  territoriale  includono,  ove
opportuno, le attivita' svolte dagli enti del Terzo settore impegnati
nell'ambito delle politiche sociali. 
  4. L'offerta integrata di interventi e servizi secondo le modalita'
coordinate definite dalle regioni e province autonome  ai  sensi  del
presente articolo, costituisce livello essenziale  delle  prestazioni
nei limiti delle risorse disponibili. 
  5. Nel  rispetto  delle  modalita'  organizzative  regionali  e  di
confronto con le autonomie locali, le regioni e le Province  autonome
di Trento e Bolzano procedono, ove non gia' previsto  nei  rispettivi
ordinamenti, all'individuazione di specifiche forme  strumentali  per
la gestione  associata  dei  servizi  sociali  a  livello  di  ambito
territoriale sulla base della legislazione vigente, inclusa la  forma
del consorzio ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge n. 232
del   2016,   finalizzate   ad   assicurare   autonomia   gestionale,
amministrativa e finanziaria, e continuita' nella gestione  associata
all'ente che ne e' responsabile, fermo restando  che  dalla  medesima
gestione non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  6. Nel  rispetto  delle  modalita'  organizzative  regionali  e  di
confronto con le autonomie locali, le regioni e le province  autonome
individuano  altresi'  strumenti  di  rafforzamento  della   gestione
associata nella programmazione e nella gestione  degli  interventi  a
livello di ambito  territoriale,  anche  mediante  la  previsione  di
meccanismi  premiali   nella   distribuzione   delle   risorse,   ove
compatibili  e  riferite  all'obiettivo  tematico  della  lotta  alla
poverta' e della promozione  dell'inclusione  sociale,  afferenti  ai
programmi operativi regionali previsti dall'Accordo  di  partenariato
per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020, nei confronti
degli ambiti territoriali che abbiano adottato o  adottino  forme  di
gestione associata dei servizi sociali che ne rafforzino  l'efficacia
e l'efficienza. Analoghi meccanismi premiali possono essere  previsti
dai programmi operativi nazionali. 
 
          Note all'art. 23: 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  456,  della
          citata legge n. 232 del 2016: 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              456. In deroga a quanto  previsto  dall'art.  2,  comma
          186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  i
          consorzi di cui all'art. 31  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono  essere
          costituiti tra gli  enti  locali  al  fine  della  gestione
          associata dei servizi sociali assicurando comunque risparmi
          di spesa. 
              (Omissis).».