Art. 18 
 
                   Consultazione aperta nella VIR 
 
  1.  Prima  dell'adozione,  il  piano  di  cui  all'articolo  12  e'
sottoposto  a  consultazione,  mediante  pubblicazione  in   apposita
sezione del sito istituzionale dell'Amministrazione che ne ha  curato
l'elaborazione,  per  almeno  quattro  settimane.  Dell'avvio   della
consultazione e' data contestuale comunicazione al DAGL. 
  2. Entro il termine di cui al comma 1, chiunque vi abbia  interesse
puo' inviare, attraverso le modalita'  definite  dall'Amministrazione
proponente, commenti per via telematica riferiti  agli  atti  inclusi
nel piano e all'applicazione dei  criteri  di  cui  all'articolo  12,
comma 8, nonche' proposte di ulteriori atti da includere nel piano. 
  3.  L'Amministrazione   responsabile   della   VIR   ricorre   alla
consultazione  aperta  durante  lo  svolgimento  della  verifica   di
impatto,  al  fine  di  raccogliere  opinioni,  dati  e   valutazioni
sull'efficacia  degli  atti  sottoposti  a  verifica,  sugli  impatti
prodotti  sui  destinatari  e  sui   profili   critici   riscontrati.
Dell'avvio della consultazione e' data contestuale  comunicazione  al
DAGL. 
  4.  Ai  fini  della  consultazione  aperta  nel  corso  della  VIR,
l'Amministrazione pubblica, in una apposita sezione del proprio  sito
istituzionale, i documenti necessari e utilizza strumenti di indagine
volti a raccogliere opinioni, dati e proposte dai  destinatari  degli
atti sottoposti a valutazione. 
  5. Chiunque vi abbia interesse puo' inviare, entro  il  termine  di
cui al comma 6, commenti per  via  telematica  secondo  le  modalita'
stabilite dall'Amministrazione. 
  6. Il termine entro cui e' possibile inviare commenti e' di  almeno
quattro settimane. I  contributi  ricevuti  dai  soggetti  che  hanno
partecipato alla consultazione aperta, svolta sia in  riferimento  al
piano di cui all'articolo 12, comma 1, sia nel corso della VIR,  sono
pubblicati, salvo diversa richiesta degli autori  e  sempre  che  non
sussistano  ragioni   di   riservatezza,   sul   sito   istituzionale
dell'Amministrazione.  Sono   prese   in   considerazione   solo   le
osservazioni e le proposte pertinenti all'oggetto della consultazione
e rese in forma non anonima. 
  7. Trascorsi dodici  mesi  dalla  conclusione  della  consultazione
aperta, gli atti ad essa relativi possono  essere  rimossi  dai  siti
istituzionali. 
  8. Per  ogni  consultazione  aperta  l'Amministrazione  indica  sul
proprio sito istituzionale un indirizzo di posta elettronica a cui e'
possibile rivolgersi per ottenere informazioni  e  chiarimenti  sulle
modalita' di consultazione. 
  9. L'Amministrazione garantisce adeguata e tempestiva  pubblicita',
anche attraverso il proprio sito istituzionale,  alle  iniziative  di
consultazione aperta in  corso  e  concluse.  Delle  stesse  e'  data
notizia anche in apposita sezione del sito istituzionale del Governo.