Art. 20 
 
 
                 Tempi e modalita' di realizzazione 
                     degli investimenti ammessi 
 
  1. I soggetti beneficiari e  richiedenti  comunicano  ad  INVITALIA
l'avvenuto inizio dei lavori,  specificandone  la  data  e  allegando
copia del verbale di consegna  lavori  o  della  denuncia  di  inizio
attivita'. 
  2. I lavori di realizzazione dell'intervento sono avviati entro  12
mesi dal provvedimento di ammissione al beneficio e terminano entro e
non oltre i successivi 36 mesi, salvo richiesta di  proroga  motivata
ed accordata da INVITALIA. A tal fine, fa fede  la  dichiarazione  di
fine lavori rilasciata dal direttore dei lavori. 
  3. L'istanza di proroga dei termini di cui al comma 2, che comunque
non puo' essere superiore a ulteriori 180 giorni solari,  debitamente
sottoscritta e motivata dal soggetto beneficiario, nonche' corredata,
ove gia' esistenti, dai precedenti stati di avanzamento, nel caso  di
proroga del termine di fine lavori, e' trasmessa ad INVITALIA entro e
non oltre l'originario termine di fine lavori. 
  4. INVITALIA, entro 30 giorni dalla presentazione  della  richiesta
di proroga di cui al comma 2, comunica al soggetto richiedente  o  al
soggetto beneficiario, l'esito della valutazione.