Art. 26. Principi e funzioni 1. Il territorio di Roma Capitale, al fine di adeguare l'azione amministrativa dell'Ente alle esigenze del decentramento, e' articolato in quindici Municipi, quali circoscrizioni di partecipazione, consultazione e gestione di servizi nonche' di esercizio delle funzioni conferite da Roma Capitale. 2. I Municipi rappresentano le rispettive comunita', ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo nell'ambito dell'unita' di Roma Capitale. 3. Ciascun Municipio assume una denominazione caratteristica del proprio territorio, che si aggiunge a quella di «Roma» e al corrispondente numero. La denominazione e lo stemma del Municipio, previa intesa con la Giunta Capitolina, sono deliberati dal Consiglio del Municipio a maggioranza dei due terzi dei componenti. 4. La revisione della delimitazione territoriale dei Municipi e' deliberata dall'Assemblea Capitolina a maggioranza assoluta dei componenti. 5. I Municipi esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento del decentramento. Ulteriori funzioni possono essere conferite con deliberazione dell'Assemblea Capitolina. 6. La Giunta Capitolina, anche al fine di garantire i livelli minimi essenziali delle prestazioni in tutto il territorio di Roma Capitale, esercita funzioni di indirizzo e coordinamento in relazione ai servizi di competenza dei Municipi, attraverso direttive e provvedimenti che fissino criteri gestionali omogenei e generali. 7. Per favorire l'attuazione degli indirizzi della Giunta Capitolina, il Regolamento del decentramento prevede sedi permanenti di consultazione e di cooperazione con i Municipi e definisce le modalita' di funzionamento della Consulta dei Presidenti dei Municipi che, presieduta dal Sindaco o dal Vice Sindaco, si riunisce almeno una volta a trimestre. 8. Per l'esercizio di funzioni omogenee di area vasta che, per la loro gestione ottimale, richiedano modalita' di esercizio intermunicipale, le competenze attribuite ai singoli Municipi possono essere esercitate dalla Giunta Capitolina che delibera sull'oggetto e la durata, non superiore a sei mesi, di tale esercizio. La deliberazione, rinnovabile per una sola volta nella consiliatura, e' approvata previa acquisizione dei pareri della Commissione Capitolina sul decentramento nonche' dei Consigli dei Municipi interessati. 9. In particolare, i Municipi gestiscono: a) i servizi demografici; b) i servizi sociali e di assistenza sociale; c) i servizi scolastici ed educativi; d) le attivita' e i servizi culturali, sportivi e ricreativi in ambito locale; e) le attivita' e i servizi di manutenzione urbana, di gestione del patrimonio capitolino, di disciplina dell'edilizia privata di interesse locale; f) le attivita' e i servizi relativi alla manutenzione delle aree verdi di interesse locale, con esclusione delle aree archeologiche, dei parchi e delle ville storiche; g) le iniziative per lo sviluppo economico nei settori dell'artigianato e del commercio, con esclusione della grande distribuzione commerciale; h) le funzioni di polizia urbana nelle forme e modalita' stabilite dal Regolamento del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. 10. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di loro competenza, ai Municipi sono assegnate risorse umane, finanziarie e strumentali, gestite in conformita' alle disposizioni di legge e di regolamento. Le deliberazioni dell'Assemblea Capitolina che trasferiscono ai Municipi ulteriori funzioni indicano le risorse aggiuntive per farvi fronte. 11. Tenuto conto delle generali esigenze di perequazione, annualmente e' determinata la quota delle maggiori entrate tributarie ed extratributarie accertate e riscosse in ciascun Municipio, da attribuire ai Municipi stessi. 12. Il Municipio definisce autonomamente gli impieghi, nel quadro delle competenze municipali, delle maggiori risorse attribuite ai sensi del comma 11. 13. In particolare i Municipi: a) godono di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto, e organizzano la loro attivita' in base a criteri di efficacia, efficienza ed economicita', con l'obbligo di conseguire l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti; b) organizzano l'attivita' e promuovono la valorizzazione del personale assegnato da Roma Capitale, nei limiti e con le modalita' stabiliti con deliberazione della Giunta Capitolina; possono altresi' stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, avvalersi di lavoro temporaneo e di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalita' nei limiti e con le modalita' stabiliti dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e da deliberazioni della Giunta Capitolina; c) concorrono, in base alle disposizioni del Regolamento di contabilita', alla definizione del bilancio di Roma Capitale e, nel rispetto delle destinazioni delle risorse da questo stabilite, adottano annualmente gli atti di pianificazione degli interventi per spese e investimenti sul territorio del Municipio. Il Regolamento definisce le modalita' per assicurare ai Municipi risorse finanziarie certe derivanti da trasferimenti, quote di tributi e tariffe, sponsorizzazioni e contributi, donazioni e lasciti, vendita di pubblicazioni e altri materiali; d) concorrono preventivamente, con le modalita' stabilite dal Regolamento del decentramento, alla definizione delle linee guida dei contratti di servizio pubblico, mediante la formulazione, in sede consultiva, di proposte e valutazioni, per la piu' congrua determinazione delle esigenze strumentali dell'Amministrazione in ambito decentrato. 14. Per gravi motivi relativi al mancato esercizio di competenze o di servizi attribuiti ai Municipi ovvero di mancata attuazione degli indirizzi della Giunta Capitolina, il Sindaco, dopo aver dato un termine perentorio per provvedere, affida agli organi centrali l'esercizio delle competenze o la gestione diretta dei servizi e adotta le iniziative conseguenti.