Art. 26. 
 
 
                         Principi e funzioni 
 
    1. Il territorio di Roma Capitale, al fine di  adeguare  l'azione
amministrativa  dell'Ente  alle  esigenze   del   decentramento,   e'
articolato   in   quindici   Municipi,   quali   circoscrizioni    di
partecipazione,  consultazione  e  gestione  di  servizi  nonche'  di
esercizio delle funzioni conferite da Roma Capitale. 
    2. I Municipi rappresentano le rispettive  comunita',  ne  curano
gli interessi e ne promuovono lo sviluppo nell'ambito dell'unita'  di
Roma Capitale. 
    3. Ciascun Municipio assume una denominazione caratteristica  del
proprio  territorio,  che  si  aggiunge  a  quella  di  «Roma»  e  al
corrispondente numero. La denominazione e lo  stemma  del  Municipio,
previa intesa con la Giunta Capitolina, sono deliberati dal Consiglio
del Municipio a maggioranza dei due terzi dei componenti. 
    4. La revisione della delimitazione territoriale dei Municipi  e'
deliberata  dall'Assemblea  Capitolina  a  maggioranza  assoluta  dei
componenti. 
    5. I Municipi esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge,
dallo Statuto e dal Regolamento del decentramento. Ulteriori funzioni
possono essere conferite con deliberazione dell'Assemblea Capitolina. 
    6. La Giunta Capitolina, anche al fine  di  garantire  i  livelli
minimi essenziali delle prestazioni in tutto il  territorio  di  Roma
Capitale, esercita funzioni di indirizzo e coordinamento in relazione
ai  servizi  di  competenza  dei  Municipi,  attraverso  direttive  e
provvedimenti che fissino criteri gestionali omogenei e generali. 
    7.  Per  favorire  l'attuazione  degli  indirizzi  della   Giunta
Capitolina, il Regolamento del decentramento prevede sedi  permanenti
di consultazione e di cooperazione con  i  Municipi  e  definisce  le
modalita' di funzionamento della Consulta dei Presidenti dei Municipi
che, presieduta dal Sindaco o dal Vice Sindaco,  si  riunisce  almeno
una volta a trimestre. 
    8. Per l'esercizio di funzioni omogenee di area vasta che, per la
loro   gestione   ottimale,   richiedano   modalita'   di   esercizio
intermunicipale, le competenze attribuite ai singoli Municipi possono
essere esercitate dalla Giunta Capitolina che delibera sull'oggetto e
la  durata,  non  superiore  a  sei  mesi,  di  tale  esercizio.   La
deliberazione, rinnovabile per una sola volta nella consiliatura,  e'
approvata previa acquisizione dei pareri della Commissione Capitolina
sul decentramento nonche' dei Consigli dei Municipi interessati. 
    9. In particolare, i Municipi gestiscono: 
    a) i servizi demografici; 
    b) i servizi sociali e di assistenza sociale; 
    c) i servizi scolastici ed educativi; 
    d) le attivita' e i servizi culturali, sportivi e  ricreativi  in
ambito locale; 
    e) le attivita' e i servizi di manutenzione urbana,  di  gestione
del patrimonio capitolino, di  disciplina  dell'edilizia  privata  di
interesse locale; 
    f) le attivita' e i servizi relativi alla manutenzione delle aree
verdi di interesse locale, con esclusione delle  aree  archeologiche,
dei parchi e delle ville storiche; 
    g)  le  iniziative  per  lo  sviluppo   economico   nei   settori
dell'artigianato  e  del  commercio,  con  esclusione  della   grande
distribuzione commerciale; 
    h)  le  funzioni  di  polizia  urbana  nelle  forme  e  modalita'
stabilite dal  Regolamento  del  Corpo  di  Polizia  Locale  di  Roma
Capitale. 
    10. Per l'espletamento dei  compiti  e  delle  funzioni  di  loro
competenza, ai Municipi sono assegnate risorse umane,  finanziarie  e
strumentali, gestite in conformita' alle disposizioni di legge  e  di
regolamento.   Le   deliberazioni   dell'Assemblea   Capitolina   che
trasferiscono ai Municipi  ulteriori  funzioni  indicano  le  risorse
aggiuntive per farvi fronte. 
    11.  Tenuto  conto  delle  generali  esigenze  di   perequazione,
annualmente e' determinata la quota delle maggiori entrate tributarie
ed extratributarie accertate e  riscosse  in  ciascun  Municipio,  da
attribuire ai Municipi stessi. 
    12. Il Municipio definisce autonomamente gli impieghi, nel quadro
delle competenze municipali, delle  maggiori  risorse  attribuite  ai
sensi del comma 11. 
    13. In particolare i Municipi: 
    a) godono di autonomia amministrativa, finanziaria  e  gestionale
nei limiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto,  e  organizzano  la
loro  attivita'  in  base  a  criteri  di  efficacia,  efficienza  ed
economicita', con l'obbligo di conseguire l'equilibrio  dei  costi  e
dei ricavi, compresi i trasferimenti; 
    b) organizzano l'attivita' e  promuovono  la  valorizzazione  del
personale assegnato da Roma Capitale, nei limiti e con  le  modalita'
stabiliti con deliberazione della Giunta Capitolina; possono altresi'
stipulare contratti di  lavoro  a  tempo  determinato,  avvalersi  di
lavoro temporaneo e di collaborazioni esterne ad  alto  contenuto  di
professionalita' nei limiti e con le modalita' stabiliti dalla legge,
dai contratti collettivi di lavoro e da  deliberazioni  della  Giunta
Capitolina; 
    c) concorrono, in  base  alle  disposizioni  del  Regolamento  di
contabilita', alla definizione del bilancio di Roma Capitale  e,  nel
rispetto  delle  destinazioni  delle  risorse  da  questo  stabilite,
adottano annualmente gli atti di pianificazione degli interventi  per
spese e investimenti sul territorio  del  Municipio.  Il  Regolamento
definisce le modalita' per assicurare ai Municipi risorse finanziarie
certe  derivanti  da  trasferimenti,  quote  di  tributi  e  tariffe,
sponsorizzazioni  e  contributi,  donazioni  e  lasciti,  vendita  di
pubblicazioni e altri materiali; 
    d) concorrono preventivamente, con  le  modalita'  stabilite  dal
Regolamento del decentramento, alla definizione delle linee guida dei
contratti di servizio pubblico, mediante  la  formulazione,  in  sede
consultiva,  di  proposte  e  valutazioni,  per   la   piu'   congrua
determinazione delle  esigenze  strumentali  dell'Amministrazione  in
ambito decentrato. 
    14. Per gravi motivi relativi al mancato esercizio di  competenze
o di servizi attribuiti ai  Municipi  ovvero  di  mancata  attuazione
degli indirizzi della Giunta Capitolina, il Sindaco, dopo  aver  dato
un termine perentorio per provvedere,  affida  agli  organi  centrali
l'esercizio delle competenze o la  gestione  diretta  dei  servizi  e
adotta le iniziative conseguenti.