Art. 12 
 
                          Norma finanziaria 
 
  1. Agli oneri connessi all'attuazione della presente  ordinanza  si
provvede con le risorse della contabilita' speciale di  cui  all'art.
4, comma 3, del decreto-legge n. 189/2016, fermi  restando,  per  gli
interventi di cui al capo I ed ai commi 1 e 2 dell'art. 9,  i  limiti
di spesa stabiliti rispettivamente dai commi 4, 6 e  6-bis  dell'art.
13 del medesimo decreto-legge. Per gli interventi di cui al  comma  2
dell'art. 9, il predetto limite di spesa opera per la sola  parte  di
cui al primo periodo del comma 2 dell'art. 11. 
  2. Per gli interventi di cui al comma 1  dell'art.  9,  le  risorse
della contabilita' speciale sono ripartite tra le  Regioni  Umbria  e
Marche nelle proporzioni stabilite dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 3 giugno 1999, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999.