Art. 12 Norma finanziaria 1. Agli oneri connessi all'attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189/2016, fermi restando, per gli interventi di cui al capo I ed ai commi 1 e 2 dell'art. 9, i limiti di spesa stabiliti rispettivamente dai commi 4, 6 e 6-bis dell'art. 13 del medesimo decreto-legge. Per gli interventi di cui al comma 2 dell'art. 9, il predetto limite di spesa opera per la sola parte di cui al primo periodo del comma 2 dell'art. 11. 2. Per gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 9, le risorse della contabilita' speciale sono ripartite tra le Regioni Umbria e Marche nelle proporzioni stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999.