Art. 17 Titolarita' dei diritti 1. Ai fini dell'ottenimento del credito di imposta, i produttori originari indipendenti devono detenere i diritti relativi alle opere audiovisive televisive o web per le quali sono richiesti i benefici. La titolarita' dei diritti e' soddisfatta nel caso in cui: a) le clausole contrattuali in materia di diritti primari e secondari, come definiti nell'art. 1, comma 5, rispettivamente lettera e) e lettera f), comprese le eventuali limitazioni temporali, devono essere coerenti con le disposizioni dettate dalla delibera n. 30/11/CSP del 3 febbraio 2011 dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni, ivi compreso quanto previsto dall'art. 5, comma 2 dell'allegato A della medesima delibera, relativamente al rispetto dei principi di equita' e non discriminazione nei rapporti tra le parti e di autonomia della negoziazione dei singoli diritti, al fine di consentire la valorizzazione di ciascuno di essi; b) sussistano tutti gli altri requisiti elencati nei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo. 2. In caso di opera prevalentemente finanziata, come definita nell'art. 1, comma 5, lettera a), e di opera televisiva in coproduzione, come definita nell'art. 1, comma 5, lettera b): a) le quote dei diritti attribuiti ai produttori indipendenti devono rispettare criteri di proporzionalita' con riferimento all'effettivo investimento finanziario del produttore originario indipendente rispetto al costo complessivo dell'opera audiovisiva; il credito d'imposta riconosciuto in relazione all'opera specifica, qualora e nella misura in cui sia stato effettivamente investito nella medesima opera, e' parte dell'investimento finanziario del produttore originario indipendente nell'opera audiovisiva; b) i diritti di elaborazione creativa, come definiti nell'art. 1, comma 5, lettera g), devono appartenere al produttore originario indipendente in una percentuale non inferiore al rapporto fra apporto finanziario del produttore originario indipendente e investimento complessivo nell'opera audiovisiva. La quota minima di diritti di elaborazione creativa individuata nel periodo precedente non puo' essere ceduta all'emittente televisiva ovvero ad altro soggetto per un periodo di 6 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto con l'emittente televisiva. E' ammissibile la previsione di un diritto d'opzione a favore dell'emittente televisiva, secondo modalita' e termini stabiliti dalle parti e sulla base di una specifica remunerazione, a condizione che sia altresi' previsto un diritto di prelazione a favore del produttore originario indipendente per la realizzazione di una o piu' opere derivate dall'opera televisiva, aventi i requisiti per l'ammissione ai benefici del presente decreto. 3. In caso di opera televisiva in preacquisto, come definita nell'art. 1, comma 5, lettera c), i diritti di elaborazione creativa possono essere ceduti all'emittente televisiva in una percentuale non superiore al rapporto fra il prezzo riconosciuto dall'emittente televisiva e il costo complessivo dell'opera audiovisiva. La quota di diritti di elaborazione creativa, al netto della quota eventualmente riconosciuta all'emittente ai sensi del periodo precedente, non puo' essere ceduta all'emittente televisiva ovvero ad altro soggetto per un periodo di 6 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto con l'emittente televisiva. E' ammissibile la previsione di un diritto d'opzione a favore dell'emittente televisiva, secondo modalita' e termini stabiliti dalle parti e sulla base di una specifica remunerazione, a condizione che sia altresi' previsto un diritto di prelazione a favore del produttore indipendente per la realizzazione di una o piu' opere derivate dall'opera audiovisiva. 4. Per accedere ai benefici previsti nel presente Capo, ai sensi della delibera n. 30/11/CSP del 3 febbraio 2011 dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni, non sono in ogni caso ammissibili gli accordi fra emittente televisiva e produttore originario indipendente, diretti a qualificare come diritti primari la totalita' dei diritti di sfruttamento dell'opera televisiva su tutte le reti di comunicazione elettronica sul territorio nazionale. 5. Per accedere ai benefici previsti nel presente Capo, il contratto con i fornitori di servizi media audiovisivi, ivi incluse le emittenti televisive, a pena di inammissibilita', deve contenere clausole contrattuali da cui si evinca in modo chiaro e inequivocabile il rispetto dei requisiti previsti nell'allegato A della delibera dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 30/11/CSP del 3 febbraio 2011 con particolare riferimento al rispetto della previsione secondo cui la negoziazione dei singoli diritti deve avvenire in maniera autonoma, al fine di consentire la valorizzazione di ciascuno di essi.