Art. 17 
 
 
                       Titolarita' dei diritti 
 
  1. Ai fini dell'ottenimento del credito di  imposta,  i  produttori
originari indipendenti devono detenere i diritti relativi alle  opere
audiovisive televisive o web per le quali sono richiesti i  benefici.
La titolarita' dei diritti e' soddisfatta nel caso in cui: 
    a) le clausole contrattuali  in  materia  di  diritti  primari  e
secondari,  come  definiti  nell'art.  1,  comma  5,  rispettivamente
lettera e) e lettera f), comprese le eventuali limitazioni temporali,
devono essere coerenti con le disposizioni dettate dalla delibera  n.
30/11/CSP del 3 febbraio 2011 dell'Autorita' per  le  Garanzie  nelle
Comunicazioni, ivi compreso quanto  previsto  dall'art.  5,  comma  2
dell'allegato A della medesima delibera,  relativamente  al  rispetto
dei principi di equita' e non discriminazione  nei  rapporti  tra  le
parti e di autonomia della negoziazione dei singoli diritti, al  fine
di consentire la valorizzazione di ciascuno di essi; 
    b) sussistano tutti gli altri requisiti elencati nei commi 2,  3,
4 e 5 del presente articolo. 
  2. In caso  di  opera  prevalentemente  finanziata,  come  definita
nell'art.  1,  comma  5,  lettera  a),  e  di  opera  televisiva   in
coproduzione, come definita nell'art. 1, comma 5, lettera b): 
    a) le quote dei diritti  attribuiti  ai  produttori  indipendenti
devono  rispettare  criteri  di  proporzionalita'   con   riferimento
all'effettivo  investimento  finanziario  del  produttore  originario
indipendente rispetto al costo complessivo dell'opera audiovisiva; il
credito d'imposta  riconosciuto  in  relazione  all'opera  specifica,
qualora e nella misura in  cui  sia  stato  effettivamente  investito
nella medesima opera,  e'  parte  dell'investimento  finanziario  del
produttore originario indipendente nell'opera audiovisiva; 
    b) i diritti di elaborazione creativa, come definiti nell'art. 1,
comma 5, lettera g),  devono  appartenere  al  produttore  originario
indipendente in una percentuale non inferiore al rapporto fra apporto
finanziario del produttore  originario  indipendente  e  investimento
complessivo nell'opera audiovisiva. La quota  minima  di  diritti  di
elaborazione creativa individuata nel  periodo  precedente  non  puo'
essere ceduta all'emittente televisiva ovvero ad altro  soggetto  per
un periodo di 6 anni decorrenti  dalla  data  di  sottoscrizione  del
contratto con l'emittente televisiva. E' ammissibile la previsione di
un diritto d'opzione  a  favore  dell'emittente  televisiva,  secondo
modalita' e termini  stabiliti  dalle  parti  e  sulla  base  di  una
specifica remunerazione, a condizione che sia  altresi'  previsto  un
diritto di prelazione a favore del produttore originario indipendente
per  la  realizzazione  di  una  o  piu'  opere  derivate  dall'opera
televisiva, aventi i  requisiti  per  l'ammissione  ai  benefici  del
presente decreto. 
  3. In caso  di  opera  televisiva  in  preacquisto,  come  definita
nell'art. 1, comma 5, lettera c), i diritti di elaborazione  creativa
possono essere ceduti all'emittente televisiva in una percentuale non
superiore al  rapporto  fra  il  prezzo  riconosciuto  dall'emittente
televisiva e il costo complessivo dell'opera audiovisiva. La quota di
diritti di elaborazione creativa, al netto della quota  eventualmente
riconosciuta all'emittente ai sensi del periodo precedente, non  puo'
essere ceduta all'emittente televisiva ovvero ad altro  soggetto  per
un periodo di 6 anni decorrenti  dalla  data  di  sottoscrizione  del
contratto con l'emittente televisiva. E' ammissibile la previsione di
un diritto d'opzione  a  favore  dell'emittente  televisiva,  secondo
modalita' e termini  stabiliti  dalle  parti  e  sulla  base  di  una
specifica remunerazione, a condizione che sia  altresi'  previsto  un
diritto di prelazione a favore del  produttore  indipendente  per  la
realizzazione di una o piu' opere derivate dall'opera audiovisiva. 
  4. Per accedere ai benefici previsti nel presente  Capo,  ai  sensi
della delibera n. 30/11/CSP del 3 febbraio 2011 dell'Autorita' per le
Garanzie nelle Comunicazioni, non sono in ogni caso  ammissibili  gli
accordi   fra   emittente   televisiva   e   produttore    originario
indipendente, diretti a qualificare come diritti primari la totalita'
dei diritti di sfruttamento dell'opera televisiva su tutte le reti di
comunicazione elettronica sul territorio nazionale. 
  5.  Per  accedere  ai  benefici  previsti  nel  presente  Capo,  il
contratto con i fornitori di servizi media audiovisivi,  ivi  incluse
le emittenti televisive, a pena di inammissibilita',  deve  contenere
clausole  contrattuali  da  cui  si   evinca   in   modo   chiaro   e
inequivocabile il rispetto dei  requisiti  previsti  nell'allegato  A
della delibera dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni  n.
30/11/CSP del 3 febbraio 2011 con particolare riferimento al rispetto
della previsione secondo cui la negoziazione dei singoli diritti deve
avvenire in maniera autonoma, al fine di consentire la valorizzazione
di ciascuno di essi.