Art. 23 Comunicazioni in caso di esercizio di opzioni contrattuali 1. Il DIP aggiuntivo IBIP contiene la descrizione di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza delle modalita' di esercizio e dei relativi costi massimi. 2. Se il prodotto d'investimento assicurativo prevede la possibilita' di esercizio di opzioni alla data di scadenza del contratto o ad altra data prevista nel contratto, almeno trenta giorni prima di tale data, l'impresa comunica al contraente le modalita' di esercizio dell'opzione nonche' le informazioni relative ai costi effettivi, alle condizioni, alle garanzie e al diverso regime fiscale applicati a seguito dell'esercizio dell'opzione, ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP ai sensi del comma 1. 3. Per le opzioni di cui al comma 1 che non prevedono una data di scadenza o di esercizio e che determinano una variazione del capitale garantito, almeno tre giorni prima dell'esercizio dell'opzione, l'impresa comunica al contraente le modalita' di esercizio dell'opzione, nonche' le informazioni relative ai relativi costi effettivi e alle condizioni, alle garanzie e al diverso regime fiscale applicati a seguito dell'esercizio dell'opzione, ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP ai sensi del comma 1.