Art. 23 
 
                 Comunicazioni in caso di esercizio 
                       di opzioni contrattuali 
 
  1. Il DIP aggiuntivo IBIP  contiene  la  descrizione  di  tutte  le
opzioni esercitabili, con evidenza delle modalita' di esercizio e dei
relativi costi massimi. 
  2.  Se  il  prodotto   d'investimento   assicurativo   prevede   la
possibilita' di esercizio  di  opzioni  alla  data  di  scadenza  del
contratto o ad altra  data  prevista  nel  contratto,  almeno  trenta
giorni prima di  tale  data,  l'impresa  comunica  al  contraente  le
modalita' di esercizio dell'opzione nonche' le informazioni  relative
ai costi effettivi, alle  condizioni,  alle  garanzie  e  al  diverso
regime  fiscale  applicati  a  seguito  dell'esercizio  dell'opzione,
ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP ai sensi del comma 1. 
  3. Per le opzioni di cui al comma 1 che non prevedono una  data  di
scadenza o di esercizio e che determinano una variazione del capitale
garantito,  almeno  tre  giorni  prima  dell'esercizio  dell'opzione,
l'impresa  comunica  al  contraente   le   modalita'   di   esercizio
dell'opzione, nonche' le  informazioni  relative  ai  relativi  costi
effettivi e alle  condizioni,  alle  garanzie  e  al  diverso  regime
fiscale applicati a seguito  dell'esercizio  dell'opzione,  ulteriori
rispetto a quelle indicate nel DIP ai sensi del comma 1.