(( Art. 23-bis 
 
           Disposizioni urgenti in materia di circolazione 
 
  1. All'articolo 193 del codice della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi
indicati dal comma 2-bis, la sanzione  amministrativa  pecuniaria  e'
raddoppiata »; 
  b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  « 2-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in  un  periodo  di
due anni, in una delle violazioni di cui al comma 2  per  almeno  due
volte,  all'ultima   infrazione   consegue   altresi'   la   sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente  da  uno  a
due mesi, ai sensi del titolo VI, capo I, sezione II. In  tali  casi,
in deroga a quanto previsto dal comma 4, quando e'  stato  effettuato
il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi  dell'articolo
202 e corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi,  il
veicolo  con  il  quale  e'  stata  commessa  la  violazione  non  e'
immediatamente   restituito   ma   e'   sottoposto   alla    sanzione
amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque
giorni, secondo le disposizioni del titolo VI, capo  I,  sezione  II,
decorrenti dal giorno  del  pagamento  della  sanzione  prevista.  La
restituzione del veicolo e' in ogni  caso  subordinata  al  pagamento
delle spese di  prelievo,  trasporto  e  custodia  sostenute  per  il
sequestro del veicolo e  per  il  successivo  fermo,  se  ricorrenti,
limitatamente  al  caso  in  cui  il  conducente  coincide   con   il
proprietario del veicolo.»; 
  c) al comma 3, le parole: « ad un quarto », ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: « alla meta'». 
  2. Alla tabella allegata all'articolo 126-bis del codice di cui  al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' aggiunto, in fine,  il
seguente capoverso: « Art. 193, comma 2 - 5». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  193  del  citato
          decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 193 Obbligo dell'assicurazione di responsabilita'
          civile 
              1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i
          filoveicoli e i  rimorchi,  non  possono  essere  posti  in
          circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a
          norma   delle   vigenti   disposizioni   di   legge   sulla
          responsabilita' civile verso terzi. 
              2.    Chiunque    circola    senza     la     copertura
          dell'assicurazione e' soggetto alla sanzione amministrativa
          del pagamento di una somma da euro 849 ad euro  3.396.  Nei
          casi indicati dal comma 2-bis, la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria e' raddoppiata. 
              2-bis. Quando lo stesso soggetto  sia  incorso,  in  un
          periodo di due anni, in una  delle  violazioni  di  cui  al
          comma 2 per almeno due  volte,  all'ultima  infrazione  con
          segue altresi' la sanzione amministrativa accessoria  della
          sospensione della patente da uno a due mesi, ai  sensi  del
          titolo VI, capo I, sezione II. In tali casi,  in  deroga  a
          quanto previsto dal comma 4, quando e' stato effettuato  il
          pagamento  della  sanzione  in  misura  ridotta  ai   sensi
          dell'articolo 202 e corrisposto il premio di  assicurazione
          per almeno sei mesi, il  veicolo  con  il  quale  e'  stata
          commessa la violazione non e' immediatamente restituito  ma
          e' sottoposto alla sanzione amministrativa  accessoria  del
          fermo amministrativo per quarantacinque giorni, secondo  le
          disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II,  decorrenti
          dal  giorno  del  pagamento  della  sanzione  prevista.  La
          restituzione del veicolo e' in  ogni  caso  subordinata  al
          pagamento delle spese di  prelievo,  trasporto  e  custodia
          sostenute per il sequestro del veicolo e per il  successivo
          fermo, se ricorrenti,  limitatamente  al  caso  in  cui  il
          conducente coincide con il proprietario del veicolo. 
              3. La sanzione amministrativa di  cui  al  comma  2  e'
          ridotta alla meta' quando l'assicurazione del  veicolo  per
          la responsabilita' verso i terzi sia comunque resa operante
          nei quindici giorni successivi al termine di  cui  all'art.
          1901,  secondo  comma,  del  codice  civile.  La   sanzione
          amministrativa di cui al comma 2 e' altresi'  ridotta  alla
          meta'  quando  l'interessato  entro  trenta  giorni   dalla
          contestazione  della  violazione,   previa   autorizzazione
          dell'organo accertatore, esprime  la  volonta'  e  provvede
          alla  demolizione  e  alle  formalita'  di  radiazione  del
          veicolo. In tale caso l'interessato  ha  la  disponibilita'
          del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per  le
          operazioni di  demolizione  e  di  radiazione  del  veicolo
          previo  versamento  presso  l'organo  accertatore  di   una
          cauzione pari all'importo della  sanzione  minima  edittale
          previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a
          norma  di  legge,  l'organo  accertatore   restituisce   la
          cauzione,  decurtata  dell'importo  previsto  a  titolo  di
          sanzione amministrativa pecuniaria. 
              4. Si applica l'articolo 13, comma 3,  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina  che  la
          circolazione   sulla   strada   del   veicolo   sia   fatta
          immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in  ogni
          caso prelevato,  trasportato  e  depositato  in  luogo  non
          soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria
          dall'organo  accertatore  o,   in   caso   di   particolari
          condizioni,  concordato   con   il   trasgressore.   Quando
          l'interessato  effettua  il  pagamento  della  sanzione  in
          misura ridotta ai sensi dell'articolo 202,  corrisponde  il
          premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il
          pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del
          veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di Polizia che  ha
          accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo
          all'avente  diritto,  dandone  comunicazione  al  prefetto.
          Quando nei termini previsti non sia stato proposto  ricorso
          e  non  sia  avvenuto  il  pagamento  in  misura   ridotta,
          l'ufficio o comando da  cui  dipende  l'organo  accertatore
          invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce
          titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e  il
          veicolo e' confiscato ai sensi dell'articolo 213. 
              4-bis. Salvo che  debba  essere  disposta  confisca  ai
          sensi  dell'articolo  240  del  codice  penale,  e'  sempre
          disposta la confisca amministrativa del  veicolo  intestato
          al conducente sprovvisto di copertura  assicurativa  quando
          sia fatto circolare  con  documenti  assicurativi  falsi  o
          contraffatti. Nei confronti di colui che abbia  falsificato
          o  contraffatto  i  documenti  assicurativi   di   cui   al
          precedente  periodo  e'   sempre   disposta   la   sanzione
          amministrativa accessoria della sospensione  della  patente
          di  guida  per  un  anno.  Si  applicano  le   disposizioni
          dell'articolo 213 del presente codice. 
              4-ter.  L'accertamento  della  mancanza  di   copertura
          assicurativa   obbligatoria   del   veicolo   puo'   essere
          effettuato anche mediante il raffronto  dei  dati  relativi
          alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con  quelli
          provenienti dai dispositivi o apparecchiature di  cui  alle
          lettere e), f) e g)  del  comma  1-bis  dell'articolo  201,
          omologati ovvero approvati per  il  funzionamento  in  modo
          completamente  automatico  e  gestiti  direttamente   dagli
          organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. 
              4-quater.  Qualora,  in  base   alle   risultanze   del
          raffronto dei dati di cui al comma 4-ter,  risulti  che  al
          momento del rilevamento  un  veicolo  munito  di  targa  di
          immatricolazione   fosse   sprovvisto    della    copertura
          assicurativa obbligatoria, l'organo di  polizia  procedente
          invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido
          a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai
          sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8. 
              4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai
          dispositivi  o  apparecchiature  di  cui  al  comma  4-ter,
          costituisce atto  di  accertamento,  ai  sensi  e  per  gli
          effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre  1981,  n.
          689,  in  ordine  alla  circostanza  che  al  momento   del
          rilevamento un determinato  veicolo,  munito  di  targa  di
          immatricolazione, stava circolando sulla strada. 
              Si riporta la  tabella  allegata  all'articolo  126-bis
          della citata legge n. 285 del 1992, come  modificata  dalla
          presente legge: 
    
Tabella dei punteggi previsti all'art. 126-bis
        Norma violata                            Punti
        Art. 141       Comma 8                    5
                       Comma 9, terzo periodo     10
        Art. 142       Comma 8                    3
                       Comma 9                    6
                       Comma 9-bis                10
        Art. 143       Comma 11                   4
                       Comma 12                   10
                       Comma 13, con
                       riferimento al comma 5     4
        Art. 145       Comma 5                    6
                       Comma 10, con
                       riferimento ai commi 2,
                       3, 4, 6, 7, 8 e 9          5
        Art. 146       Comma 2, ad eccezione
                       dei segnali stradali di
                       divieto di sosta e
                       fermata                    2
                       Comma 3                    6
        Art. 147       Comma 5                    6
        Art. 148       Comma 15, con
                       riferimento al comma 2     3
                       Comma 15, con
                       riferimento al comma 3     5
                       Comma 15, con
                       riferimento al comma 8     2
                       Comma 16, terzo periodo    10
        Art. 149       Comma 4                    3
                       Comma 5, secondo
                       periodo                    5
                       Comma 6                    8
        Art. 150       Comma 5, con
                       riferimento all'art.
                       149, comma 5               5
                       Comma 5, con
                       riferimento all'art.
                       149, comma 6               8
        Art. 152       Comma 3                    1
        Art. 153       Comma 10                   3
                       Comma 11                   1
        Art. 154       Comma 7                    8
                       Comma 8                    2
        Art. 158       Comma 2, lettere d), g)
                       e h)                       2
        Art. 161       Commi 1 e 3                2
                       Comma 2                    4
        Art. 162       Comma 5                    2
        Art. 164       Comma 8                    3
        Art. 165       Comma 3                    2
        Art. 167       Commi 2, 5 e 6, con
                       riferimento a:
                       a) eccedenza non
                       superiore a 1t             1
                       b) eccedenza non
                       superiore a 2t             2
                       c) eccedenza non
                       superiore a 3t             3
                       d) eccedenza superiore
                       a 3t                       4
                       Commi 3, 5 e 6, con
                       riferimento a:
                       a) eccedenza non
                       superiore al 10 per
                       cento                      1
                       b) eccedenza non
                       superiore al 20 per
                       cento                      2
                       c) eccedenza non
                       superiore al 30 per
                       cento                      3
                       d) eccedenza superiore
                       al 30 per cento            4
                       Comma 7                    3
        Art. 168       Comma 7                    4
                       Comma 8                    10
                       Comma 9                    10
                       Comma 9-bis                2
        Art. 169       Comma 8                    4
                       Comma 9                    2
                       Comma 10                   1
        Art. 170       Comma 6                    1
        Art. 171       Comma 2                    5
        Art. 172       Commi 10 e 11              5
        Art. 173       Commi 3 e 3-bis            5
        Art. 174       Comma 5 per violazione
                       dei tempi di guida         2
                       Comma 5 per violazione
                       dei tempi di riposo        5
                       Comma 6                    10
                       Comma 7 primo periodo      1
                       Comma 7 secondo periodo    3
                       Comma 7 terzo periodo
                       per violazione dei
                       tempi di guida             2
                       Comma 7 terzo periodo
                       per violazione dei
                       tempi di riposo            5
                       Comma 8                    2
        Art. 175       Comma 13                   4
                       Comma 14, con
                       riferimento al comma 7,
                       lettera a)                 2
                       Comma 16                   2
        Art. 176       Comma 20, con
                       riferimento al comma 1,
                       lettera b)                 10
                       Comma 20, con
                       riferimento al comma 1,
                       lettere c) e d)            10
                       Comma 21                   2
        Art. 177       Comma 5                    2
        Art. 178       Comma 5 per violazione
                       dei tempi di guida         2
                       Comma 5 per violazione
                       dei tempi di riposo        5
                       Comma 6                    10
                       Comma 7 primo periodo      1
                       Comma 7 secondo periodo    3
                       Comma 7 terzo periodo
                       per violazione dei
                       tempi di guida             2
                       Comma 7 terzo periodo
                       per violazione dei
                       tempi di riposo            5
                       Comma 8                    2
        Art. 179       Commi 2 e 2-bis            10
        Art. 186       Commi 2 e 7                10
        Art. 186-bis   Comma 2                    5
        Art. 187       Commi 1 e 8                10
        Art. 188       Comma 4                    2
        Art. 189       Comma 5, primo periodo     4
                       Comma 5, secondo
                       periodo                    10
                       Comma 6                    10
                       Comma 9                    2
        Art. 191       Comma 1                    8
                       Comma 2                    4
                       Comma 3                    8
        Art. 192       Comma 6                    3
                       Comma 7                    10
        Art. 193       Comma 2                    5
    
              Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre
          2003 a soggetti  che  non  siano  gia'  titolari  di  altra
          patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella
          presente  tabella,  per  ogni  singola   violazione,   sono
          raddoppiati qualora le violazioni siano  commesse  entro  i
          primi tre anni dal rilascio. Per gli stessi  tre  anni,  la
          mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui
          derivi   la   decurtazione    del    punteggio    determina
          l'attribuzione, fermo restando quanto previsto dal comma 5,
          di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti."