(( Art. 25-decies 
 
Disposizioni in materia di imposte di consumo ai  sensi  del  decreto
                 legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 
 
  1. All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre  1995,
n. 504, il comma 1 e' abrogato. 
  2. All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre  1995,
n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) ai commi 2, 6 e 7-bis, le parole: «prodotti di cui ai commi 1  e
1-bis » sono sostituite dalle seguenti: « prodotti di  cui  al  comma
1-bis »; 
  b) al comma 4, le parole: « prodotti di  cui  al  comma  1  »  sono
sostituite dalle seguenti: « prodotti di cui al comma 1-bis »; 
  c) al comma 5, le parole: « prodotti di cui ai  commi  1  e  1-bis,
contenenti o meno  nicotina  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «
prodotti di cui al comma 1-bis »; 
  d) al comma 5-bis, le parole: « sostanze liquide, contenenti o meno
nicotina, di cui ai commi 1 e 1-bis » sono sostituite dalle seguenti:
« sostanze liquide di cui al comma 1-bis » e le parole: « prodotti di
cui ai commi 1 e 1-bis » sono sostituite dalle seguenti:  «  prodotti
di cui al comma 1-bis ». 
  3. All'articolo 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: « pari al cinquanta per cento » sono sostituite dalle
seguenti: « pari, rispettivamente, al dieci per cento e al cinque per
cento »; 
  b) l'ultimo periodo e' soppresso. 
  4. Le disposizioni dell'articolo 62-quater del decreto  legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal  presente  articolo,  si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019. Fino al 31  dicembre  2018
continua ad applicarsi la disciplina fiscale previgente. 
  5. All'articolo 21, comma 11, del decreto  legislativo  12  gennaio
2016, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo le parole: « a distanza » sono inserite le  seguenti:  «  ,
anche transfrontaliera, »; 
  b) sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  «  La  vendita  a
distanza dei prodotti indicati al comma 1-bis dell'articolo 62-quater
del decreto legislativo 26  ottobre  1995,  n.  504,  effettuata  nel
territorio nazionale e' consentita solo ai soggetti che  siano  stati
autorizzati alla istituzione  e  alla  gestione  di  un  deposito  di
prodotti liquidi da  inalazione  ai  sensi  dell'articolo  62-quater,
comma 2, del predetto decreto legislativo, e delle relative norme  di
attuazione. Restano comunque fermi i divieti di cui  all'articolo  25
del testo unico di cui al regio decreto 24 dicembre  1934,  n.  2316,
che  sono  estesi,  in  via  precauzionale,  anche  ai  prodotti   da
inalazione senza  combustione  costituiti  da  sostanze  liquide  non
contenenti nicotina ». 
  6. All'articolo 25, comma 4, del  decreto  legislativo  12  gennaio
2016, n. 6, dopo le  parole:  «  sigarette  elettroniche  »,  ovunque
ricorrono, sono inserite le seguenti: « o contenitori di  liquido  di
ricarica ». 
  7. All'articolo  1,  comma  50-bis,  lettera  a),  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, le parole: « in difetto  di  autorizzazione  »
sono sostituite dalle seguenti: « in difetto dell'autorizzazione alla
istituzione e alla gestione di un deposito  di  prodotti  liquidi  da
inalazione ai sensi dell'articolo 62-quater,  comma  2,  del  decreto
legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504,  e  delle  relative  norme  di
attuazione ». 
  8. All'articolo 2, lettera s), del decreto legislativo  12  gennaio
2016,  n.  6,  dopo  le  parole:  «  per  ricaricare  una   sigaretta
elettronica » sono aggiunte le seguenti: « , anche ove  vaporizzabile
solo a seguito di miscelazione con altre sostanze ». 
  9. All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre  1995,
n. 504, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  « 7-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo  si  applicano
anche ai prodotti da inalazione senza combustione contenenti nicotina
utilizzabili per ricaricare  una  sigaretta  elettronica,  anche  ove
vaporizzabili solo a seguito di miscelazione con altre sostanze ». 
  10. All'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n.  6,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  « 17-bis. Non e' consentita l'immissione sul  mercato  di  prodotti
contenenti   nicotina   utilizzabili   per    ricaricare    sigarette
elettroniche, anche ove vaporizzabili solo a seguito di  miscelazione
con altre sostanze,  diversi  da  quelli  disciplinati  dal  presente
articolo.». 
  11. L'Istituto nazionale di statistica, d'intesa con  il  Ministero
dello sviluppo economico,  con  l'Unione  italiana  delle  camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), con le
associazioni di categoria del settore  delle  sigarette  elettroniche
maggiormente rappresentative e con gli enti preposti, provvede  entro
tre  mesi  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  ad
istituire il codice principale Ateco per il settore  delle  sigarette
elettroniche e liquidi da inalazione, e relativi sottocodici. 
  12. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo  26
ottobre 1995, n. 504,  le  parole:  «  cinquanta  per  cento  »  sono
sostituite dalle seguenti: « venticinque per cento ». 
  13. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  70  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede: 
  a) quanto a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e  2020
e a 63 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2021,  mediante
corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle  maggiori   entrate
derivanti dagli articoli 9, commi da 1 a 8, e 25-novies; 
  b) quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2021  al
2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
  c) quanto a 7 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2025,
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo modificato dell'articolo 62-quater del  citato
          decreto legislativo  n.  504  del  1995  e'  riportato  nei
          riferimenti normativi all'art. 8. 
              Si riporta il testo del comma 11 dell'articolo  21  del
          decreto legislativo 12  gennaio  2016,  n.  6  (Recepimento
          della  direttiva  2014/40/UE   sul   ravvicinamento   delle
          disposizioni legislative,  regolamentari  e  amministrative
          degli  Stati  membri  relative   alla   lavorazione,   alla
          presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei
          prodotti correlati e che abroga la  direttiva  2001/37/CE),
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 21. Sigarette elettroniche 
              1. - 10. (Omissis). 
              11.  E'  vietata   la   vendita   a   distanza,   anche
          transfrontaliera,   di   prodotti   da   inalazione   senza
          combustione costituiti da sostanze  liquide,  contenenti  o
          meno nicotina, ai consumatori che acquistano nel territorio
          dello Stato. La vendita a distanza dei prodotti indicati al
          comma 1-bis dell'articolo 62-quater del decreto legislativo
          26  ottobre  1995,  n.  504,  effettuata   nel   territorio
          nazionale e' consentita solo ai soggetti  che  siano  stati
          autorizzati alla istituzione e alla gestione di un deposito
          di prodotti liquidi da inalazione  ai  sensi  dell'articolo
          62-quater, comma 2, del  predetto  decreto  legislativo,  e
          delle relative norme di attuazione. Restano comunque  fermi
          i divieti di cui all'articolo 25 del testo unico di cui  al
          regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, che  sono  estesi,
          in via precauzionale, anche ai prodotti da inalazione senza
          combustione costituiti da sostanze liquide  non  contenenti
          nicotina. 
              12. - 17. (Omissis). 
              17-bis. Non e' consentita l'immissione sul  mercato  di
          prodotti contenenti nicotina  utilizzabili  per  ricaricare
          sigarette elettroniche,  anche  ove  vaporizzabili  solo  a
          seguito di miscelazione  con  altre  sostanze,  diversi  da
          quelli disciplinati dal presente articolo." 
              Si riporta il testo del comma 4  dell'articolo  25  del
          citato decreto legislativo n. 6 del 2016,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 25. Sanzioni 
              1. - 3. (Omissis). 
              4. Salvo che il fatto costituisca reato, al fabbricante
          ed all'importatore che producono, importano o immettono sul
          mercato sigarette elettroniche o contenitori di liquido  di
          ricarica  senza   rispettare   le   prescrizioni   di   cui
          all'articolo  21,  commi  6,  7,  8,  9,  o  che   svolgono
          comunicazioni commerciali o compiono  forme  di  contributi
          pubblici o privati in violazione delle disposizioni di  cui
          all'articolo  21,  comma  10,  si   applica   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria del pagamento  di  una  somma  da
          euro 30.000,00  a  euro  150.000,00.  Salvo  che  il  fatto
          costituisca  reato,   al   soggetto   distributore   o   al
          rivenditore che vende sigarette elettroniche o  contenitori
          di liquido di ricarica in violazione: delle disposizioni di
          cui all'articolo 21, comma 6, ove non abbia  verificato  il
          rispetto dei  requisiti  di  cui  alla  lettera  a);  delle
          disposizioni di cui all'articolo 21, comma 6,  lettera  b),
          qualora sia ad esso conoscibile la presenza  del  contenuto
          di  nicotina  superiore   al   limite   prescritto;   delle
          disposizioni di cui all'articolo 21, comma 6,  lettere  c),
          d) ed e), qualora siano ad esso conoscibili la presenza  di
          additivi e di ingredienti vietati o mancanti dei  requisiti
          richiesti; si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
          del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00. 
              Omissis." 
              Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   50-bis
          dell'articolo 1 della citata legge n. 296  del  2006,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1. 
              50-bis.  Con  le  medesime  modalita'   stabilite   dai
          provvedimenti di attuazione del comma 50,  l'Agenzia  delle
          dogane e dei monopoli procede alla inibizione dei siti  web
          contenenti: 
              a) offerta di prodotti da inalazione senza  combustione
          costituiti  da  sostanze  liquide  contenenti  nicotina  in
          difetto  dell'autorizzazione  alla   istituzione   e   alla
          gestione di un deposito di prodotti liquidi  da  inalazione
          ai sensi dell'articolo  62-quater,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e delle relative norme
          di attuazione o in violazione dell'articolo 21 del  decreto
          legislativo 12  gennaio  2016,  n.  6,  ovvero  offerta  di
          tabacchi lavorati di  cui  all'articolo  39-bis  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
          504, in violazione dell'articolo 19 del decreto legislativo
          12 gennaio 2016, n. 6, o delle  disposizioni  di  cui  alla
          legge 22 dicembre 1957, n. 1293; 
              b) pubblicita', diretta o indiretta,  dei  prodotti  di
          cui alla lettera a) o dei contenuti di cui al comma 50; 
              c) software  relativi  a  procedure  tecniche  atte  ad
          eludere   l'inibizione   dei   siti   irregolari   disposta
          dall'Agenzia medesima." 
              Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato  decreto
          legislativo n. 6 del 2016, come modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 2. Definizioni 
              Ai fini ed agli effetti delle disposizioni  di  cui  al
          presente decreto, si applicano le seguenti definizioni: 
              b) tabacco: foglie e altre parti naturali,  lavorate  o
          non lavorate della pianta di tabacco, compreso  il  tabacco
          espanso e ricostituito; 
              c)  tabacco  da  pipa:  il  tabacco  che  puo'   essere
          consumato mediante un processo di combustione  e  destinato
          esclusivamente a essere utilizzato in una pipa; 
              d) tabacco da arrotolare: il tabacco  che  puo'  essere
          utilizzato  dai   consumatori   o   dalle   rivendite   per
          confezionare le sigarette; 
              e) prodotti del tabacco: i prodotti che possono  essere
          consumati  e  sono  costituiti,  anche   parzialmente,   da
          tabacco, geneticamente modificato o no; 
              f) prodotto del tabacco non da fumo:  un  prodotto  del
          tabacco che non comporta un processo di combustione,  quale
          il tabacco da masticare, il tabacco da fiuto e  il  tabacco
          per uso orale; 
              g) tabacco da masticare: un prodotto del tabacco non da
          fumo destinato esclusivamente ad essere masticato; 
              h) tabacco da fiuto: un prodotto  del  tabacco  non  da
          fumo che puo' essere consumato per via nasale; 
              i) prodotti del tabacco per uso orale: tutti i prodotti
          del tabacco destinati a  un  uso  orale,  ad  eccezione  di
          quelli destinati a essere inalati o  masticati,  costituiti
          totalmente  o  parzialmente  da  tabacco,  sotto  forma  di
          polvere, di particelle fini o di qualsiasi combinazione  di
          tali   forme,    specialmente    quelle    presentate    in
          sacchetti-porzioni o sacchetti porosi; 
              j) tabacco da fumo: i prodotti del tabacco diversi  dai
          prodotti del tabacco non da fumo; 
              l) sigaretta: un rotolo  di  tabacco  che  puo'  essere
          consumato mediante un processo di  combustione  come  anche
          definito  all'articolo  3,  paragrafo  1,  della  direttiva
          2011/64/UE; 
              m)  sigaro:  un  rotolo  di  tabacco  che  puo'  essere
          consumato mediante un processo di  combustione  come  anche
          definito  all'articolo  4,  paragrafo  1,  della  direttiva
          2011/64/UE; 
              n) sigaretto: un tipo di  sigaro  piccolo,  come  anche
          definito  all'articolo  8,  paragrafo  1,  della  direttiva
          2007/74/CE del Consiglio; 
              o) tabacco per pipa ad acqua: un prodotto  del  tabacco
          che puo' essere consumato mediante una pipa  ad  acqua.  Ai
          fini del presente decreto, il tabacco per pipa ad acqua  e'
          considerato un prodotto del tabacco da fumo. Se un prodotto
          puo' essere usato sia mediante una pipa ad acqua  che  come
          tabacco  da   arrotolare,   e'   considerato   tabacco   da
          arrotolare; 
              p)  prodotto  del  tabacco  di  nuova  generazione:  un
          prodotto  del  tabacco  che  soddisfa   congiuntamente   le
          seguenti condizioni: 
              1) non rientra  nelle  categorie  seguenti:  sigarette,
          tabacco da arrotolare, tabacco da pipa, tabacco per pipa ad
          acqua, sigari, sigaretti, tabacco da masticare, tabacco  da
          fiuto o tabacco per uso orale; 
              2) e' immesso sul mercato dopo il 19 maggio 2014; 
              q) prodotto da fumo a base di erbe: un prodotto a  base
          di piante, erbe o frutta che non  contiene  tabacco  e  che
          puo' essere consumato mediante un processo di combustione; 
              r) sigaretta elettronica: un prodotto utilizzabile  per
          il  consumo  di  vapore  contenente  nicotina  tramite   un
          bocchino o qualsiasi componente di tale prodotto,  compresi
          una cartuccia, un  serbatoio  e  il  dispositivo  privo  di
          cartuccia o di serbatoio. Le sigarette elettroniche possono
          essere usa e getta o ricaricabili mediante  un  contenitore
          di ricarica o un serbatoio oppure ricaricabili con cartucce
          monouso; 
              s) contenitore di  liquido  di  ricarica:  flacone  che
          contiene un liquido contenente  nicotina  utilizzabile  per
          ricaricare   una   sigaretta   elettronica,    anche    ove
          vaporizzabile solo a  seguito  di  miscelazione  con  altre
          sostanze; 
              t) ingrediente: il tabacco,  un  additivo  e  qualunque
          sostanza o elemento presente  in  un  prodotto  finito  del
          tabacco o in prodotti correlati, compresi cartina,  filtro,
          inchiostro, capsule e agenti collanti; 
              u) nicotina: gli alcaloidi nicotinici; 
              v) catrame: il condensato  di  fumo  grezzo  anidro  ed
          esente da nicotina; 
              z) emissioni: le sostanze rilasciate quando un  tabacco
          o un prodotto correlato e' utilizzato nel modo previsto, ad
          esempio  le  sostanze  presenti  nel  fumo  o  le  sostanze
          rilasciate durante l'uso dei prodotti del  tabacco  non  da
          fumo; 
              aa) livello massimo o livello massimo di emissioni:  la
          quantita' o l'emissione massima, anche pari a zero, di  una
          sostanza, misurata  in  milligrammi,  in  un  prodotto  del
          tabacco; 
              bb) additivo: una sostanza diversa dal tabacco  che  e'
          aggiunta a un  prodotto  del  tabacco,  in  una  confezione
          unitaria o in qualsiasi imballaggio esterno; 
              cc) aroma: un additivo che  conferisce  odore  o  gusto
          ovvero odore e gusto; 
              dd)  aroma  caratterizzante:  un  odore  o   un   gusto
          chiaramente  distinguibile,  diverso  da  uno  di  tabacco,
          dovuto a un additivo o una combinazione  di  additivi,  ivi
          compresi, ma non soltanto, frutta,  spezie,  erbe,  alcool,
          caramelle, mentolo o vaniglia, che e' percepibile  prima  o
          durante il consumo del prodotto del tabacco; 
              ee) capacita'  di  indurre  dipendenza:  il  potenziale
          farmacologico  di  una  sostanza  di  indurre   dipendenza,
          condizione che incide  sulla  capacita'  dell'individuo  di
          controllare il proprio comportamento, di norma  tramite  un
          meccanismo di gratificazione o una  riduzione  dei  sintomi
          astinenziali, o entrambi; 
              ff) tossicita': il grado di nocivita' di  una  sostanza
          per l'organismo umano, intendendo anche gli effetti che  si
          manifestano  nel  tempo,  di  solito  mediante  consumo   o
          esposizione ripetuti o continui; 
              gg) mutamento sostanziale della situazione: un  aumento
          minimo del 10 per cento del volume delle  vendite  per  una
          data categoria di prodotti in almeno cinque  Stati  membri,
          registrato sulla base dei dati delle  vendite  trasmessi  a
          norma dell'articolo 6, comma 7, oppure un aumento minimo di
          cinque punti  percentuali  della  diffusione  dell'uso  nel
          gruppo di consumatori di  eta'  inferiore  ai  25  anni  in
          almeno cinque Stati  membri  per  rispettiva  categoria  di
          prodotto,  registrato  sulla  base  dell'indagine  speciale
          Eurobarometro 385 del maggio 2012 o di  analoghi  studi  di
          diffusione; in ogni caso, si considera che  non  vi  e'  un
          mutamento sostanziale della situazione se il  volume  delle
          vendite della categoria di prodotti al dettaglio non supera
          il 2,5 per cento  delle  vendite  totali  di  prodotti  del
          tabacco a livello dell'Unione europea; 
              hh) imballaggio esterno: qualsiasi imballaggio  con  il
          quale i prodotti del tabacco o i  prodotti  correlati  sono
          immessi sul mercato e che comprende una confezione unitaria
          o  un  insieme  di   confezioni   unitarie;   gli   incarti
          trasparenti non sono considerati come imballaggio esterno; 
              ii) confezione unitaria:  la  piu'  piccola  confezione
          singola di  un  prodotto  del  tabacco  o  di  un  prodotto
          correlato immesso sul mercato; 
              ll) busta: confezione unitaria di tabacco da arrotolare
          avente la forma di un sacchetto rettangolare con una aletta
          che lo chiude o di una busta autoportante; 
              mm)  avvertenza  relativa  alla  salute:  un'avvertenza
          relativa  agli  effetti  nocivi  sulla  salute  umana   del
          prodotto o altre conseguenze indesiderate del suo  consumo,
          tra cui le avvertenze  testuali,  le  avvertenze  combinate
          relative alla salute, le avvertenze generali e  i  messaggi
          di  informazione,  secondo  quanto  previsto  dal  presente
          decreto; 
              nn)  avvertenza   combinata   relativa   alla   salute:
          un'avvertenza   relativa   alla    salute    composta    da
          un'avvertenza testuale  combinata  a  una  fotografia  o  a
          un'illustrazione corrispondente,  secondo  quanto  previsto
          dal presente decreto; 
              oo) vendite  a  distanza  transfrontaliere:  vendite  a
          distanza ai consumatori nelle quali, al momento dell'ordine
          del prodotto a una rivendita, il consumatore  si  trova  in
          uno Stato membro diverso dallo Stato  membro  o  dal  paese
          terzo di stabilimento di tale rivendita. Una  rivendita  si
          considera stabilita in uno Stato membro: 
              1) se, trattandosi di una persona fisica, questi ha  la
          propria sede di attivita' in quello Stato membro; 
              2) se, negli  altri  casi,  la  rivendita  ha  la  sede
          legale, l'amministrazione centrale o la sede di  attivita',
          comprese filiali, agenzie o qualsiasi altra sede, in quello
          Stato membro; 
              pp) consumatore: una  persona  fisica  che  agisce  per
          scopi  estranei   alla   propria   attivita'   commerciale,
          imprenditoriale, artigianale o professionale; 
              qq)  sistema  di   verifica   dell'eta':   un   sistema
          informatico  che  conferma  inequivocabilmente  l'eta'  del
          consumatore con strumenti elettronici, in conformita' delle
          norme nazionali; 
              rr) fabbricante: una persona  fisica  o  giuridica  che
          fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e
          lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio; 
              ss) importazione di prodotti del tabacco o di  prodotti
          correlati:  l'entrata  di  tali  prodotti  nel   territorio
          dell'Unione, a meno che tali prodotti siano soggetti ad una
          procedura doganale  sospensiva  o  ad  un  regime  doganale
          sospensivo al momento dell'entrata nell'Unione, nonche'  lo
          svincolo  di  tali  prodotti  da  una  procedura   doganale
          sospensiva o un regime doganale sospensivo; 
              tt) importatore di prodotti del tabacco o  di  prodotti
          correlati: il proprietario o il  titolare  del  diritto  di
          disporre dei prodotti del tabacco o dei prodotti  correlati
          introdotti nel territorio dell'Unione; 
              uu)  immissione  sul  mercato:  il  fatto  di   mettere
          prodotti,   indipendentemente    dal    loro    luogo    di
          fabbricazione, a disposizione dei consumatori  dell'Unione,
          dietro  pagamento  o  a  titolo  gratuito,  anche  mediante
          vendita  a  distanza;  nel  caso  di  vendite  a   distanza
          transfrontaliere il prodotto  e'  considerato  immesso  sul
          mercato nello Stato membro in cui si trova il consumatore; 
              vv) rivendita: qualsiasi  punto  vendita  nel  quale  i
          prodotti del tabacco sono immessi sul mercato, anche da una
          persona fisica." 
              Si  riporta  il  testo  del   comma   3   dell'articolo
          39-terdecies del citato  decreto  legislativo  n.  504  del
          1995, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 39-terdecies Disposizioni in tema di tabacchi  da
          inalazione senza combustione 
              1. - 2. (Omissis). 
              3. I tabacchi di cui al  comma  1  sono  sottoposti  ad
          accisa in misura pari al venticinque per cento  dell'accisa
          gravante sull'equivalente quantitativo  di  sigarette,  con
          riferimento al prezzo medio  ponderato  di  un  chilogrammo
          convenzionale di sigarette, rilevato ai sensi dell'articolo
          39-quinquies, e alla equivalenza di  consumo  convenzionale
          determinata sulla  base  di  apposite  procedure  tecniche,
          definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
          dogane  e  dei  monopoli,  in  ragione  del   tempo   medio
          necessario per il consumo di  un  campione  composto  dalle
          cinque marche di sigarette piu' vendute, in  condizioni  di
          aspirazione conformi a quelle adottate  per  l'analisi  dei
          contenuti delle sigarette ed utilizzando,  per  i  prodotti
          senza combustione, il dispositivo  specificamente  previsto
          per  il   consumo,   fornito   dal   produttore.   Con   il
          provvedimento di  cui  al  comma  2  e'  altresi'  indicato
          l'importo dell'accisa, determinato ai  sensi  del  presente
          comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento
          dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e'  rideterminata,
          per i tabacchi di cui al comma 1, la misura dell'accisa  in
          riferimento alla  variazione  del  prezzo  medio  ponderato
          delle sigarette. 
              Omissis." 
              Il testo del comma 200  dell'articolo  1  della  citata
          legge  n.  190  del  2014  e'  riportato  nei   riferimenti
          normativi all'art. 9. 
              Il testo  del  comma  5  dell'articolo  10  del  citato
          decreto-legge   n.   282   del   2004,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 9.