Art. 14 Principi generali in materia di accesso 1. L'accesso agli atti e ai provvedimenti formati dall'Autorita' o dalla stessa stabilmente detenuti e' riconosciuto a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' richiesto l'accesso. 2. Non sono ammesse richieste generiche relative a intere categorie di documenti. 3. L'Autorita' non e' tenuta a elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare la richiesta di accesso. 4. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici si informa al principio di leale cooperazione istituzionale, ai sensi dell'art. 22, comma 5, della legge, n. 241/1990.