Art. 14 
 
               Principi generali in materia di accesso 
 
  1. L'accesso agli atti e ai provvedimenti formati dall'Autorita'  o
dalla stessa stabilmente detenuti e' riconosciuto a tutti i  soggetti
privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici  o  diffusi,
che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale,  corrispondente
a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento  al
quale e' richiesto l'accesso. 
  2. Non sono ammesse richieste generiche relative a intere categorie
di documenti. 
  3. L'Autorita' non e' tenuta a elaborare dati in  suo  possesso  al
fine di soddisfare la richiesta di accesso. 
  4. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di  soggetti
pubblici si informa al principio di leale cooperazione istituzionale,
ai sensi dell'art. 22, comma 5, della legge, n. 241/1990.