Art. 16 
 
                          Accesso informale 
 
  1. Il diritto di accesso puo' essere esercitato  in  via  informale
mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio competente  a  formare
l'atto conclusivo del procedimento o a  detenerlo  stabilmente  o  al
Segretario generale che individua l'ufficio competente ad evadere  la
richiesta, qualora in base alla natura del  documento  richiesto  non
sorgano dubbi  sulla  legittimazione  del  richiedente,  non  risulti
l'esistenza  di  controinteressati  e  sia  possibile  l'accoglimento
immediato. 
  2. Il richiedente deve indicare gli estremi  del  documento  a  cui
chiede   l'accesso,   ovvero   gli   elementi   che   ne   consentano
l'individuazione  e  comprovare  l'interesse  diretto,  concreto   ed
attuale connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare  la  propria
identita' e, ove occorra, i poteri  di  rappresentanza  del  soggetto
interessato. 
  3. La richiesta, esaminata immediatamente e  senza  formalita'  dal
responsabile del procedimento, e' accolta mediante indicazione  della
pubblicazione  contenente  le  notizie,  esibizione  del   documento,
estrazione di copie, ovvero altra modalita' idonea. 
  4. Dell'avvenuta esibizione  del  documento  ovvero  estrazione  di
copia viene conservata apposita annotazione. 
  5. Qualora l'ufficio competente o il Segretario generale,  in  base
al  contenuto  del  documento  richiesto,  riscontri  l'esistenza  di
controinteressati,  invita  l'interessato  a   presentare   richiesta
formale di accesso.