Art. 19 
 
               Accoglimento e rifiuto della richiesta 
 
  1. Entro trenta  giorni  dall'acquisizione  all'Ufficio  protocollo
dell'istanza, ovvero dal suo  perfezionamento,  il  responsabile  del
procedimento  decide  sull'istanza  di  accesso   con   provvedimento
motivato, dandone comunicazione al richiedente. 
  2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la domanda  di
accesso si intende respinta. 
  3. In caso di accoglimento della domanda di accesso, al richiedente
viene indicato il nominativo della  persona  e  l'ufficio  competente
presso cui, entro un  periodo  di  tempo  non  inferiore  a  quindici
giorni, lo stesso o persona da lui incaricata puo'  prendere  visione
ed eventualmente estrarre fotocopia dei documenti,  l'orario  durante
il quale puo' avvenire la consultazione  ed  ogni  altra  indicazione
necessaria per potere esercitare concretamente il diritto di accesso. 
  4.  L'accesso  ai  documenti  non  puo'  essere  negato   ove   sia
sufficiente fare ricorso al potere di differimento. 
  5. In caso  di  diniego,  espresso  o  tacito,  o  di  differimento
dell'accesso sono ammessi i rimedi di cui all'art. 25 della legge, n.
241/1990.