Art. 24 
 
Documenti  esclusi  dall'accesso   per   motivi   di   segretezza   e
                     riservatezza dell'Autorita' 
 
  1. In relazione alle esigenze correlate  alla  tutela  del  segreto
d'ufficio o alla  salvaguardia  delle  informazioni  aventi  comunque
natura confidenziale o riservata, sono sottratte  all'accesso,  salvo
quanto previsto dall'art. 24, comma 7, della legge  n.  241/1990,  le
seguenti categorie di documenti: 
    a) le note, gli appunti, le proposte degli uffici ed  ogni  altra
elaborazione con funzione di studio e di preparazione  del  contenuto
di atti o provvedimenti ad eccezione delle  parti  che  costituiscono
motivazione per relationem dell'atto o provvedimento,  opportunamente
oscurate nel rispetto della normativa sulla riservatezza; 
    b) i pareri legali relativi a controversie in atto o potenziali e
la  inerente  corrispondenza,  salvo  che  gli  stessi  costituiscano
presupposto logico giuridico di provvedimenti assunti  dall'Autorita'
e siano in questi ultimi richiamati; 
    c) gli atti e la corrispondenza inerenti la difesa dell'Autorita'
nella fase precontenziosa e contenziosa e  i  rapporti  rivolti  alla
magistratura contabile e penale; 
    d) i verbali delle riunioni del Consiglio nelle parti riguardanti
atti, documenti ed informazioni sottratti all'accesso  o  di  rilievo
puramente interno; 
    e) i documenti inerenti  l'attivita'  relativa  all'informazione,
alla  consultazione  e  alla  concertazione  e  alla   contrattazione
sindacale, fermi restando i  diritti  sindacali  previsti  anche  dai
protocolli sindacali.