Art. 15 
 
     Controlli ufficiali di cui all'articolo 15 del regolamento 
 
  1. Gli esemplari appartenenti alle specie incluse negli elenchi  di
cui  all'articolo  4  del  regolamento  e  di  cui  all'articolo   5,
provenienti dai Paesi terzi possono essere introdotti nel  territorio
della Repubblica italiana a condizione che l'importatore  abbia  gia'
ottenuto il permesso o l'autorizzazione previsti al titolo III e sono
sottoposti  a  vigilanza  doganale  ai  sensi  del  Codice   doganale
dell'Unione europea. 
  2. Quando si tratta di specie vegetali, gli  esemplari  di  cui  al
comma 1 sono introdotti attraverso  i  punti  di  entrata  presidiati
elencati all'allegato VIII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
214; quando si tratta di specie animali, sono introdotti attraverso i
posti di ispezione  frontaliera  specificamente  abilitati  ai  sensi
della decisione della Commissione n.  2009/821/CE  del  28  settembre
2009, e successive modificazioni. 
  3. Fatto salvo quanto previsto dal decreto  legislativo  19  agosto
2005, n. 214, dal decreto legislativo 3  marzo  1993,  n.  93  e  dal
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80,  i  controlli  ufficiali
svolti dalle Autorita' competenti di cui al comma 2 consistono  nella
verifica dei documenti, dell'identita' e, se del caso,  in  ispezioni
fisiche al fine di accertare se gli esemplari sono  accompagnati  dal
permesso o dall'autorizzazione valida e dal  documento  di  cui  agli
articoli  8  e  9  del  regolamento  ed  al  titolo  III,  oppure  se
appartengono a specie non incluse negli elenchi delle specie esotiche
invasive di rilevanza unionale o nazionale. 
  4. I controlli documentali, dell'identita' e le eventuali ispezioni
fisiche  sono  espletati,   unitamente   alle   formalita'   doganali
necessarie, presso il punto di  entrata  presidiato  o  il  posto  di
ispezione frontaliera,  secondo  i  principi  dello  sportello  unico
doganale,  istituito  dall'articolo  4,  comma  57,  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350, e  le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242,  e  al
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169. 
  5. Gli oneri necessari per l'effettuazione dei controlli di cui  al
presente   articolo   sono   posti   a    carico    dell'interessato,
dell'importatore o del suo rappresentante in Dogana. Per i  controlli
sui vegetali si  applicano  le  tariffe  e  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; per i
controlli sugli animali, si applicano le tariffe fissate dal  decreto
legislativo 19 novembre 2008, n. 194. 
 
          Note all'art. 15: 
              Per i riferimenti normativi  del  regolamento  (UE)  n.
          1143/2014 si veda nelle note alle premesse. 
              Per i riferimenti normativi del decreto legislativo  19
          agosto 2005, n.214, si veda nelle note alle premesse. 
              Per i riferimenti normativi del decreto  legislativo  3
          marzo 1993, n. 93, si veda nelle note alle premesse. 
              Per i riferimenti normativi del decreto legislativo  25
          febbraio 2000, n. 80, si veda nelle note alle premesse 
              Il testo dell'articolo 4,  comma  57,  della  legge  24
          dicembre  2003,  n.  350,  recante  disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge  finanziaria  2004),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 4 (Finanziamento agli investimenti). - (Omissis). 
              57. Presso gli uffici  dell'Agenzia  delle  dogane,  e'
          istituito lo «sportello unico doganale»,  per  semplificare
          le  operazioni  di  importazione  ed  esportazione  e   per
          concentrare i termini delle attivita' istruttorie, anche di
          competenza  di  amministrazioni  diverse,   connesse   alle
          predette operazioni.». 
              Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  4
          novembre 2010, n. 242, recante definizione dei  termini  di
          conclusione dei procedimenti amministrativi che  concorrono
          all'assolvimento delle operazioni doganali di  importazione
          ed esportazione e' pubblicato nella Gazz. Uff.  14  gennaio
          2011, n. 10. 
              Il decreto legislativo 4 agosto 2016,  n.  169  recante
          iorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione  della
          disciplina concernente le Autorita' portuali  di  cui  alla
          legge 28 gennaio 1994, n. 84, in  attuazione  dell'articolo
          8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015,  n.  124
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 31 agosto 2016, n. 203. 
              Il testo dell'articolo 55 del  decreto  legislativo  19
          agosto 2005 n.  214,  recante  attuazione  della  direttiva
          2002/89/CE  concernente  le  misure  di  protezione  contro
          l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi
          nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2005,  n.  248,  S.O.,  cosi'
          recita: 
              «Art.  55  (Tariffa  fitosanitaria).  -  1.  Gli  oneri
          necessari per l'effettuazione dei controlli fitosanitari  e
          delle  eventuali  analisi  di  laboratorio,   compresi   il
          rilascio delle autorizzazioni di cui agli  articoli  7-bis,
          17, 19, 20,  26,  30,  32,  le  verifiche  ed  i  controlli
          documentali e di identita' di cui agli articoli 17, 23, 33,
          36, 37, 38, 41, 43, 45,  46  e  47,  sono  posti  a  carico
          dell'interessato, dell'importatore o del suo rappresentante
          in  dogana,  secondo  la  tariffa  fitosanitaria   di   cui
          all'allegato XX (117). 
              2. Alla riscossione della tariffa fitosanitaria di  cui
          al comma 1 provvedono i Servizi fitosanitari regionali. 
              3. Per il mancato o tardivo versamento della tariffa di
          cui al comma 1 si applicano  le  sanzioni  nella  misura  e
          secondo le procedure di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997,  n.
          471, e al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. 
              4. La tariffa  fitosanitaria  di  cui  al  comma  1  e'
          calcolata tenuto conto dei seguenti costi: 
                a) retribuzione media degli ispettori che eseguono  i
          controlli summenzionati, compresi gli oneri sociali; 
                b) ufficio, infrastrutture, strumenti e  attrezzature
          messe a disposizione di tali ispettori; 
                c) prelievo di  campioni  per  l'ispezione  visiva  o
          l'esecuzione di prove di laboratorio; 
                d) prove di laboratorio; 
                e)  attivita'  amministrativa,  comprese   le   spese
          generali  di  funzionamento,  necessaria  per  l'esecuzione
          efficace dei controlli, che puo' comprendere  le  spese  di
          formazione degli ispettori, sia  prima  che  dopo  la  loro
          entrata in servizio. 
              5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  e
          forestali, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, puo' essere modificata la tariffa di cui al  comma
          1 sulla base di un calcolo particolareggiato dei  costi  di
          cui al comma 4, che non  deve  essere  superiore  al  costo
          effettivo sostenuto. 
              6. E' vietato il rimborso  diretto  o  indiretto  della
          tariffa prevista dal presente articolo. 
              7. La  tariffa  di  cui  al  comma  1  non  esclude  la
          riscossione di altre  tariffe  destinate  a  coprire  spese
          supplementari sostenute per attivita' particolari  connesse
          ai controlli, quali le spese eccezionali di trasferta  o  i
          periodi  di  attesa  degli  Ispettori  dovuti   a   ritardi
          imprevisti  nell'arrivo  delle  spedizioni,   i   controlli
          effettuati fuori dall'orario normale di lavoro, i controlli
          supplementari o le  analisi  di  laboratorio  supplementari
          rispetto a quelli previsti dall'articolo 36, per confermare
          le conclusioni desunte dai controlli, misure  fitosanitarie
          particolari da adottarsi  in  virtu'  di  atti  comunitari,
          altre  misure  ritenute  necessarie  o  la  traduzione  dei
          documenti richiesti. 
              8. Nel caso che, ai sensi dell'articolo 41, comma 3,  i
          controlli di identita' e i controlli  fitosanitari  per  un
          determinato gruppo di vegetali, prodotti vegetali  o  altre
          voci originari di taluni Paesi terzi, siano effettuati  con
          frequenza ridotta, la tassa fitosanitaria viene riscossa in
          maniera ridotta e proporzionale da tutte  le  spedizioni  e
          partite di tale gruppo, a prescindere dal  fatto  che  esse
          siano sottoposte o meno alle ispezioni. 
              8-bis.  La  tariffa  fitosanitaria   annuale,   per   i
          controlli previsti a qualsiasi titolo dal presente decreto,
          ha validita' dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, ed
          e' corrisposta  entro  il  31  gennaio  del  relativo  anno
          solare. Per le nuove autorizzazioni la tariffa  annuale  va
          interamente versata all'atto della richiesta. 
              8-ter. Gli importi derivanti  dalla  riscossione  delle
          sanzioni   e   dell'applicazione   delle    tariffe    sono
          rispettivamente destinati al potenziamento eventuale  delle
          attivita'  dei  Servizi  fitosanitari  regionali   e   alla
          copertura dei costi ad esse inerenti.». 
              Il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 recante
          disciplina delle modalita' di rifinanziamento dei controlli
          sanitari ufficiali in attuazione del  regolamento  (CE)  n.
          882/2004 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre
          2008, n. 289.