Art. 17 
 
                  Misure ufficiali all'importazione 
 
  1. Le Autorita' competenti di cui all'articolo 15, comma 2: 
    a) autorizzano  l'introduzione  degli  esemplari  nel  territorio
della Repubblica italiana, qualora risulti, a seguito  dei  controlli
di cui ai  precedenti  articoli,  che  le  condizioni  stabilite  dal
regolamento e dal  presente  decreto  sono  soddisfatte,  rilasciando
l'apposito Documento Veterinario Comune di Entrata o  il  nulla  osta
all'importazione o al transito, da presentare all'Autorita'  doganale
competente, per il completamento dei relativi adempimenti; 
    b) respingono oppure, qualora il respingimento non sia possibile,
sopprimono o distruggono gli esemplari applicando le misure  previste
dall'articolo 40 del decreto legislativo  19  agosto  2005,  n.  214,
dall'articolo 11 del decreto  legislativo  3  marzo  1993,  n.  93  o
dall'articolo 17 del decreto legislativo 25  febbraio  2000,  n.  80,
qualora i controlli accertino la non  conformita'  alle  disposizioni
del regolamento o del presente decreto. Delle  predette  misure  sono
informati il Ministero e gli altri posti di ispezione  frontalieri  o
punti di entrata presidiati. 
  2. Quando, nel corso del controllo doganale, e'  accertata  la  non
conformita'  al  regolamento  o  al  presente  decreto,   la   dogana
competente sospende l'assoggettamento al regime doganale  e,  sentite
le Autorita' di cui all'articolo 15, comma 2, sequestra le merci o ne
dispone  il  respingimento  all'estero.  Delle  predette  misure   e'
informato il Ministero. 
  3. Le spese relative alle misure di cui al presente articolo sono a
carico della  persona  fisica  o  giuridica  che  ha  introdotto  gli
esemplari o del suo rappresentante. 
 
          Note all'art. 17: 
              Per i riferimenti normativi  del  regolamento  (UE)  n.
          1143/2014 si veda nelle note alle premesse. 
              Il testo dell'articolo 40 del  decreto  legislativo  19
          agosto 2005 n.  214,  recante  attuazione  della  direttiva
          2002/89/CE  concernente  le  misure  di  protezione  contro
          l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi
          nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2005,  n.  248,  S.O.,  cosi'
          recita: 
              «Art. 40 (Misure ufficiali all'importazione). - 1.  Se,
          a seguito delle ispezioni  previste  dall'articolo  36  sui
          vegetali,  prodotti  vegetali  ed   altre   voci   elencati
          nell'allegato V, parte B, nell'allegato XXI o da  importare
          ai  sensi  della  direttiva  2008/61/CE,  risulta  che   le
          condizioni stabilite dal presente decreto sono soddisfatte,
          il Servizio  fitosanitario  competente  per  territorio  ne
          autorizza l'introduzione nel  territorio  della  Repubblica
          italiana, rilasciando apposito nulla osta  all'importazione
          o  al  transito,  da  presentare   all'autorita'   doganale
          competente (62). 
              2.  Se  la  spedizione   contiene   prodotti   elencati
          nell'allegato V, parte A, detto nulla osta all'importazione
          potra' sostituire il  passaporto  delle  piante  sino  alla
          prima destinazione in  territorio  italiano,  in  tal  caso
          viene  rilasciata  copia  con   indicato   il   numero   di
          registrazione al Registro ufficiale  dei  produttori  della
          ditta importatrice e la dicitura «Sostituisce il passaporto
          delle piante». 
              3. Se si ritiene, in  esito  alle  formalita'  previste
          dall'articolo 36, che le condizioni stabilite dal  presente
          decreto non sono  soddisfatte,  ai  vegetali,  ai  prodotti
          vegetali o alle altre  voci,  si  applicano,  con  oneri  a
          carico degli importatori, una o piu' delle seguenti  misure
          ufficiali: 
                a) il rifiuto dell'entrata nella Comunita' europea di
          tutti o di una parte dei prodotti; 
                b) il trasporto verso una destinazione  esterna  alla
          Comunita' europea, conformemente ad  appropriate  procedure
          doganali durante il tragitto all'interno della Comunita'  e
          sotto sorveglianza ufficiale; 
                c) rimozione dalla spedizione dei prodotti infetti  o
          infestati; 
                d) la distruzione; 
                e) l'imposizione di un periodo di quarantena, finche'
          non siano disponibili  i  risultati  degli  esami  o  delle
          analisi ufficiali; 
                f)  eccezionalmente   e   soltanto   in   determinate
          circostanze, trattamento adeguato secondo metodi  approvati
          dal Servizio fitosanitario nazionale, se  si  ritiene  che,
          come  conseguenza  del  trattamento,  le  condizioni  siano
          rispettate e non  sussiste  il  rischio  di  diffusione  di
          organismi nocivi; la misura del trattamento  adeguato  puo'
          essere adottata anche  rispetto  ad  organismi  nocivi  non
          elencati nell'allegato I o nell'allegato II (63). 
              4. Per i casi in cui si applica il comma 3, lettere a),
          b) e c), i Servizi fitosanitari regionali devono  annullare
          i certificati fitosanitari o i certificati fitosanitari  di
          riesportazione di  origine,  e  qualsiasi  altro  documento
          presentato al momento dell'introduzione nel loro territorio
          di vegetali, di prodotti vegetali o di altre voci. All'atto
          dell'annullamento sul certificato  o  sul  documento  viene
          apposto, in prima pagina e in posizione visibile, un timbro
          triangolare di colore rosso con  la  dicitura  «certificato
          annullato» o «documento  annullato»  nonche'  l'indicazione
          del  Servizio  fitosanitario  e  la   data   del   rifiuto,
          dell'inizio del trasporto verso  una  destinazione  esterna
          alla Comunita' europea  o  del  ritiro.  La  dicitura  deve
          figurare  in  stampatello  in  almeno  una   delle   lingue
          ufficiali della Comunita' europea. 
              5. I Servizi fitosanitari regionali comunicano  i  casi
          in cui siano stati intercettati vegetali, prodotti vegetali
          o altre voci provenienti da un Paese terzo non conformi  ai
          requisiti fitosanitari prescritti, nonche'  dei  motivi  di
          tale intercettazione e delle misure adottate nei  confronti
          della spedizione intercettata,  mediante  apposito  modello
          conforme  all'allegato  XIV,  al   Servizio   fitosanitario
          centrale al piu' presto in modo  che  il  Servizio  per  la
          protezione dei vegetali interessato e, se del  caso,  anche
          la Commissione  europea,  possano  esaminare  il  caso,  in
          particolare per prendere le misure  necessarie  ad  evitare
          che si verifichino in futuro casi analoghi.». 
              Il testo dell'articolo 11  del  decreto  legislativo  3
          marzo  1993,  n.  93  recante  attuazione  della  direttiva
          90/675/CEE   e   della   direttiva   91/496/CEE    relative
          all'organizzazione dei controlli veterinari su  prodotti  e
          animali in provenienza da Paesi terzi  e  introdotti  nella
          Comunita' europea, pubblicato nella  Gazz.  Uff.  3  aprile
          1993, n. 78, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 11 - 1. Qualora i controlli  veterinari  previsti
          dal  presente  decreto  rivelano  che  taluni  animali  non
          soddisfano le  condizioni  fissate  dalla  regolamentazione
          comunitaria o, nei settori  non  ancora  armonizzati  dalla
          normativa nazionale,  oppure  che  e'  stata  commessa  una
          irregolarita',  il  veterinario  responsabile   del   posto
          d'ispezione     frontaliero,      previa      consultazione
          dell'importatore o del suo rappresentante, dispone: 
                a) la sosta, l'alimentazione,  l'abbeveramento  degli
          animali e, se necessario, le cure da fornire loro; 
                b) se del caso, la messa in quarantena o l'isolamento
          rispetto alla partita; 
                c) il termine entro cui la partita di  animali,  deve
          essere rispedita fuori dal territorio comunitario se non si
          oppongono motivi di polizia veterinaria, in tal caso: 
                  1) informa gli altri posti di ispezione frontalieri
          del respingimento della partita stessa e  delle  infrazioni
          constatate; 
                  2) annulla secondo le disposizioni  comunitarie  il
          certificato o il documento veterinario  che  accompagna  la
          partita respinta; 
                  3) comunica al Ministero della sanita' la natura  e
          la periodicita' delle infrazioni constatate. 
              2.  Se  e'  impossibile  rispedire  gli   animali,   in
          particolare  per  il   loro   benessere,   il   veterinario
          responsabile del posto d'ispezione frontaliero: 
                a) puo',  previo  accordo  con  il  responsabile  del
          servizio  veterinario  della   unita'   sanitaria   locale,
          autorizzare la  macellazione  degli  animali  ai  fini  del
          consumo  umano  secondo  le   condizioni   previste   dalla
          regolamentazione comunitaria; 
                b) deve, in caso contrario,  ordinare  l'abbattimento
          degli  animali  per  scopi  diversi  dal   consumo   umano,
          stabilendo  le  condizioni  relative  al  controllo   della
          utilizzazione  dei  prodotti  ottenuti  o  prescrivendo  la
          distruzione delle carcasse o dell'intero animale. 
              3. Il veterinario responsabile  del  posto  d'ispezione
          frontaliero comunica i casi di ricorso alle deroghe di  cui
          al comma 2 al Ministero della sanita'  che  ne  informa  la
          Commissione. 
              4. Le spese relative alle misure di cui ai commi 1 e  2
          sono a carico dell'importatore o  del  suo  rappresentante,
          comprese quelle relative alle operazioni di  distruzione  o
          ai controlli sull'utilizzazione delle carni a scopi diversi
          dal consumo umano, senza alcun indennizzo  da  parte  dello
          Stato. 
              5. Il ricavato della vendita delle carni e dei prodotti
          ottenuti dagli animali di cui al comma 2, dedotte le  spese
          di cui  al  comma  4,  spetta  al  proprietario  o  al  suo
          mandatario.». 
              Il testo dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  25
          febbraio 2000, n. 80  recante  attuazione  della  direttiva
          97/78/CE  e  97/79/CE  in  materia  di  organizzazione  dei
          controlli veterinari  sui  prodotti  provenienti  da  Paesi
          terzi, pubblicato nella Gazz. Uff. 7 aprile  2000,  n.  82,
          cosi' recita: 
              «Art. 17 (Misure sanitarie cautelari). - 1. Le  partite
          introdotte nel territorio comunitario  senza  essere  state
          sottoposte ai controlli veterinari di cui agli articoli 3 e
          4 devono  essere  sequestrate  per  essere,  a  scelta  del
          veterinario   ufficiale,   rispedite   o   distrutte,    in
          conformita' a quanto previsto al comma 2. 
              2.  Se  dai  controlli  risulta  che  il  prodotto  non
          soddisfa le condizioni previste  per  l'importazione  o  si
          evidenziano irregolarita', il veterinario ufficiale, previa
          consultazione  dell'interessato  al  carico   o   del   suo
          rappresentante, dispone: 
                a) la rispedizione del prodotto fuori  dai  territori
          elencati nell'allegato I verso una  destinazione  convenuta
          con l'interessato al carico, da effettuare entro il termine
          di sessanta giorni, con partenza da detto posto d'ispezione
          frontaliero e con lo stesso mezzo di trasporto,  salvo  che
          vi ostino  i  risultati  dell'ispezione  veterinaria  e  le
          condizioni sanitarie o di polizia sanitaria. 
              Inoltre, il veterinario ufficiale: 
                1)  avvia  la  procedura  di  informazione   di   cui
          all'articolo  1,  paragrafo  1,   primo   trattino,   della
          decisione 92/438/CEE; 
                2)  annulla,  con  le  modalita'  stabilite  in  sede
          comunitaria, i certificati o  i  documenti  veterinari  che
          accompagnano i prodotti respinti al fine  di  impedirne  la
          introduzione da un diverso posto d'ispezione frontaliero; 
                b) la distruzione del prodotto con  le  modalita'  di
          cui al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, presso
          l'impianto piu' vicino al posto d'ispezione frontaliero, in
          uno dei seguenti casi: 
                  1) la rispedizione non  e'  possibile  in  base  ai
          risultati dell'ispezione  veterinaria  e  delle  condizioni
          sanitarie o di polizia sanitaria; 
                  2) e' trascorso il termine di  sessanta  giorni  di
          cui alla lettera a); 
                  3) l'interessato al carico ha dato,  per  iscritto,
          il proprio assenso. 
              3. In attesa dell'esecuzione dei provvedimenti  di  cui
          al comma 1, i prodotti devono essere immagazzinati sotto il
          controllo delle autorita' doganali e del posto  d'ispezione
          frontaliero, con oneri a carico dell'interessato al  carico
          o del suo rappresentante. 
              4. In deroga al comma 2, su richiesta  dell'interessato
          al carico o suo rappresentante,  il  veterinario  ufficiale
          del posto d'ispezione frontaliero puo' rilasciare,  qualora
          non vi siano rischi per la salute umana  o  degli  animali,
          specifica  autorizzazione   per   la   trasformazione,   in
          conformita' al decreto legislativo  14  dicembre  1992,  n.
          508,  e  successive  modifiche,  dei  prodotti  di  cui  al
          medesimo comma 2, e per l'impiego del prodotto ottenuto. 
              5. Sono a carico dell'interessato al carico o  del  suo
          rappresentante le spese relative: 
                a)  alla  rispedizione  della   partita,   alla   sua
          distruzione o alla trasformazione e impiego del prodotto ai
          sensi del comma 4, nonche' quelle comunque connesse; 
                b) al magazzinaggio dei prodotti ai sensi  del  comma
          3. 
              6.  Si  applicano  le  disposizioni   della   decisione
          92/438/CEE. 
              7. Se dai controlli di cui ai commi 1 e 2, si  constati
          un'infrazione grave o infrazioni reiterate  alla  normativa
          veterinaria  comunitaria,  si   applica   quanto   previsto
          all'articolo 22.».