Art. 18 
 
                Norma di coordinamento per le regioni 
                     e per le province autonome 
 
  1. Le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni  di
principio desumibili dalla presente legge ai sensi dell'articolo 117,
terzo comma, della Costituzione. 
  2. Sono fatte salve le potesta' attribuite alle regioni  a  statuto
speciale e  alle  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  dai
rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 11 gennaio 2018 
 
                             MATTARELLA 
 
                               Gentiloni  Silveri,   Presidente   del
                               Consiglio dei ministri 
 
                               Lorenzin, Ministro della salute 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 18: 
              - Per  il  testo  dell'art.  117,  terzo  comma,  della
          Costituzione, si veda in note all'art. 1.