Art. 8 
 
Violazioni  in  materia  di  denominazione   dell'alimento   di   cui
  all'articolo 17, all'articolo 18, paragrafo 2,  e  all'allegato  VI
  del regolamento 
 
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,   la   denominazione
dell'alimento in violazione delle disposizioni  di  cui  all'articolo
17, paragrafi 1 e 4,  del  regolamento,  comporta  l'applicazione  al
soggetto responsabile della sanzione  amministrativa  pecuniaria  del
pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro. 
  2. Quando la violazione di cui al comma 1  riguarda  esclusivamente
errori od omissioni formali, essa comporta l'applicazione al soggetto
responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria  del  pagamento
di una somma da 500 euro ad 4.000 euro. 
  3.  La  violazione  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  17,
paragrafi 2 e 3, del regolamento comporta l'applicazione al  soggetto
responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria  del  pagamento
di una somma da 500 euro a 4.000 euro. 
  4. La violazione delle  disposizioni  relative  alla  denominazione
degli alimenti e alle indicazioni specifiche che la  accompagnano  di
cui all'allegato VI del  regolamento,  fatte  salve  le  deroghe  ivi
previste, comporta  l'applicazione  al  soggetto  responsabile  della
sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una  somma  da
1.000 euro a 8.000 euro. 
  5. Le medesime sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano al
soggetto responsabile che  viola  l'articolo  18,  paragrafo  2,  del
regolamento  in  materia  di  denominazione  e   designazione   degli
ingredienti.