Art. 7 
 
                Verifica del rispetto degli obblighi 
                 dell'esecutore e del subappaltatore 
 
  1. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto,  il  direttore
dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e  degli  ispettori
di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni: 
    a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici
autorizzate, nonche' dei subcontraenti, che non sono  subappaltatori,
i cui nominativi sono stati comunicati alla  stazione  appaltante  ai
sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice; 
    b) controlla che i  subappaltatori  e  i  subcontraenti  svolgano
effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel  rispetto
della normativa vigente e del contratto stipulato; 
    c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarita' dei
lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della  sospensione  dei
pagamenti   all'esecutore,   determina   la   misura   della    quota
corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione; 
    d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro  ore,
alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte  dell'esecutore,
delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice. 
  2. In  caso  di  ricorso  all'istituto  dell'avvalimento  da  parte
dell'esecutore,  il  direttore  dei  lavori  coadiuva  il  RUP  nello
svolgimento delle attivita' di verifica dei  requisiti  di  capacita'
tecnica, ai sensi dell'articolo 89, comma 9, del codice. 
  3.  Il  direttore  dei  lavori  esegue  le  seguenti  attivita'  di
controllo: 
    a) in caso di risoluzione contrattuale, cura,  su  richiesta  del
RUP,  la  redazione  dello  stato  di  consistenza  dei  lavori  gia'
eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi  d'opera  e  la
relativa presa in consegna; 
    b) fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali  da
ritardo previste nel contratto, nonche' per le  valutazioni  inerenti
la risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 108, comma 4,  del
codice; 
    c) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in
merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni  e  che
sia  stata  rilasciata  la  necessaria  autorizzazione  in  caso   di
interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico; 
    d) determina in contraddittorio con l'esecutore  i  nuovi  prezzi
delle lavorazioni e dei materiali non  previsti  dal  contratto,  nel
rispetto della procedura di cui all'articolo 8, commi 5 e 6; 
    e) redige apposita  relazione  laddove  avvengano  sinistri  alle
persone o danni alla proprieta' nel corso dell'esecuzione di lavori e
adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le
conseguenze dannose, con le modalita' descritte all'articolo 11; 
    f) redige processo verbale alla presenza dell'esecutore dei danni
cagionati da forza maggiore, al fine di accertare: 
      1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo  stato
precedente; 
      2) le cause dei danni, precisando l'eventuale  causa  di  forza
maggiore; 
      3) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile; 
      4)  l'osservanza  o  meno  delle  regole  dell'arte   e   delle
prescrizioni del direttore dei lavori; 
      5) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i
danni. 
  4.  Il  direttore  dei  lavori  pone  in  atto  tutti  i  controlli
individuati  dal  Piano  d'azione  nazionale  per  la  sostenibilita'
ambientale dei consumi della pubblica amministrazione con riferimento
alle specifiche attivita' di verifica da  attuarsi  durante  la  fase
esecutiva dell'opera. 
 
          Note all'art. 7: 
              -  Si  riporta  l'articolo  105  del   citato   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art. 105 (Subappalto). - 1. I soggetti affidatari  dei
          contratti di cui al presente codice eseguono in proprio  le
          opere o i lavori, i  servizi,  le  forniture  compresi  nel
          contratto. Il contratto non puo' essere ceduto  a  pena  di
          nullita', fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo  106,
          comma 1, lettera d). E' ammesso il  subappalto  secondo  le
          disposizioni del presente articolo. 
              2.  Il  subappalto  e'  il  contratto  con   il   quale
          l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione  di  parte  delle
          prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
          Costituisce,  comunque,  subappalto   qualsiasi   contratto
          avente  ad  oggetto   attivita'   ovunque   espletate   che
          richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture  con
          posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo
          superiore al 2 per  cento  dell'importo  delle  prestazioni
          affidate o di importo superiore a 100.000  euro  e  qualora
          l'incidenza del costo della manodopera e del personale  sia
          superiore al 50 per cento  dell'importo  del  contratto  da
          affidare.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal   comma   5,
          l'eventuale subappalto non puo' superare la  quota  del  30
          per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori,
          servizi o forniture. L'affidatario comunica  alla  stazione
          appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per  tutti
          i sub-contratti che  non  sono  subappalti,  stipulati  per
          l'esecuzione  dell'appalto,  il  nome  del  sub-contraente,
          l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio
          o  fornitura  affidati.  Sono,  altresi',  comunicate  alla
          stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni
          avvenute nel corso del  sub-contratto.  E'  altresi'  fatto
          obbligo  di  acquisire  nuova  autorizzazione   integrativa
          qualora  l'oggetto  del  subappalto  subisca  variazioni  e
          l'importo  dello  stesso  sia  incrementato  nonche'  siano
          variati i requisiti di cui al comma 7. 
              3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le
          loro  specificita',  non  si  configurano  come   attivita'
          affidate in subappalto: 
                a) l'affidamento di attivita' specifiche a lavoratori
          autonomi, per le  quali  occorre  effettuare  comunicazione
          alla stazione appaltante; 
                b)   la   subfornitura   a   catalogo   di   prodotti
          informatici; 
                c) l'affidamento di servizi di  importo  inferiore  a
          20.000,00 euro annui a  imprenditori  agricoli  nei  comuni
          classificati  totalmente  montani  di  cui  all'elenco  dei
          comuni  italiani  predisposto  dall'Istituto  nazionale  di
          statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella  circolare  del
          Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata
          nel supplemento ordinario n.  53  alla  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica  italiana  n.  141  del  18  giugno  1993,
          nonche' nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A
          annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; 
                c-bis) le prestazioni rese  in  favore  dei  soggetti
          affidatari  in   forza   di   contratti   continuativi   di
          cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in  epoca
          anteriore alla indizione della procedura  finalizzata  alla
          aggiudicazione  dell'appalto.  I  relativi  contratti  sono
          depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente
          alla sottoscrizione del contratto di appalto. 
              4. I  soggetti  affidatari  dei  contratti  di  cui  al
          presente codice possono affidare in subappalto le opere o i
          lavori, i servizi o le forniture  compresi  nel  contratto,
          previa autorizzazione della stazione appaltante purche': 
                a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato
          alla procedura per l'affidamento dell'appalto; 
                b) il subappaltatore sia qualificato  nella  relativa
          categoria; 
                c)  all'atto  dell'offerta  siano  stati  indicati  i
          lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le  forniture
          o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; 
                d) il  concorrente  dimostri  l'assenza  in  capo  ai
          subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo
          80. 
              5. Per le opere di cui all'articolo  89,  comma  11,  e
          fermi  restando  i  limiti  previsti  dal  medesimo  comma,
          l'eventuale subappalto non  puo'  superare  il  trenta  per
          cento dell'importo delle opere e  non  puo'  essere,  senza
          ragioni obiettive, suddiviso. 
              6.  E'  obbligatoria  l'indicazione  della   terna   di
          subappaltatori in sede di offerta, qualora gli  appalti  di
          lavori,  servizi  e  forniture  siano  di  importo  pari  o
          superiore  alle  soglie   di   cui   all'articolo   35   o,
          indipendentemente dall'importo a base di  gara,  riguardino
          le   attivita'   maggiormente   esposte   a   rischio    di
          infiltrazione  mafiosa,  come  individuate  al   comma   53
          dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012,  n.  190.  Nel
          caso  di  appalti  aventi  ad  oggetto  piu'  tipologie  di
          prestazioni, la terna di  subappaltatori  va  indicata  con
          riferimento a ciascuna tipologia  di  prestazione  omogenea
          prevista nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso di gara
          la stazione appaltante prevede, per gli  appalti  sotto  le
          soglie  di  cui  all'articolo  35:  le   modalita'   e   le
          tempistiche per la verifica delle condizioni di  esclusione
          di cui all'articolo 80 prima della  stipula  del  contratto
          stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione
          dei mezzi di prova richiesti, per  la  dimostrazione  delle
          circostanze di esclusione per gravi illeciti  professionali
          come previsti dal comma 13 dell'articolo 80. 
              7. L'affidatario deposita il  contratto  di  subappalto
          presso la stazione appaltante  almeno  venti  giorni  prima
          della  data  di  effettivo  inizio  dell'esecuzione   delle
          relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto
          di subappalto presso la stazione  appaltante  l'affidatario
          trasmette altresi' la certificazione attestante il possesso
          da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
          prescritti  dal   presente   codice   in   relazione   alla
          prestazione   subappaltata   e   la    dichiarazione    del
          subappaltatore   attestante   l'assenza    in    capo    ai
          subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo
          80.   Il   contratto   di   subappalto,   corredato   della
          documentazione   tecnica,    amministrativa    e    grafica
          direttamente derivata dagli atti  del  contratto  affidato,
          indica puntualmente l'ambito operativo del  subappalto  sia
          in termini prestazionali che economici. 
              8. Il contraente  principale  e'  responsabile  in  via
          esclusiva  nei   confronti   della   stazione   appaltante.
          L'aggiudicatario  e'  responsabile   in   solido   con   il
          subappaltatore in relazione  agli  obblighi  retributivi  e
          contributivi,  ai  sensi  dell'articolo  29   del   decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui
          al comma 13, lettere a) e  c),  l'appaltatore  e'  liberato
          dalla responsabilita' solidale di cui al primo periodo. 
              9. L'affidatario e' tenuto ad  osservare  integralmente
          il  trattamento  economico  e   normativo   stabilito   dai
          contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per
          il settore e  per  la  zona  nella  quale  si  eseguono  le
          prestazioni.   E',   altresi',   responsabile   in   solido
          dell'osservanza  delle  norme  anzidette   da   parte   dei
          subappaltatori nei confronti dei  loro  dipendenti  per  le
          prestazioni rese nell'ambito del subappalto.  L'affidatario
          e, per suo  tramite,  i  subappaltatori,  trasmettono  alla
          stazione  appaltante  prima  dell'inizio  dei   lavori   la
          documentazione   di    avvenuta    denunzia    agli    enti
          previdenziali,  inclusa  la  Cassa  edile,  ove   presente,
          assicurativi e antinfortunistici, nonche' copia  del  piano
          di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni
          rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione
          appaltante  acquisisce  d'ufficio  il  documento  unico  di
          regolarita' contributiva in  corso  di  validita'  relativo
          all'affidatario e a tutti i subappaltatori. 
              10. Per  i  contratti  relativi  a  lavori,  servizi  e
          forniture,  in  caso  di  ritardo   nel   pagamento   delle
          retribuzioni dovute al personale dipendente  dell'esecutore
          o del subappaltatore o dei soggetti titolari di  subappalti
          e cottimi, nonche' in  caso  di  inadempienza  contributiva
          risultante dal documento unico di regolarita' contributiva,
          si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30,  commi
          5 e 6. 
              11. Nel caso di formale contestazione  delle  richieste
          di  cui  al   comma   precedente,   il   responsabile   del
          procedimento inoltra le richieste e le  contestazioni  alla
          direzione  provinciale   del   lavoro   per   i   necessari
          accertamenti. 
              12.  L'affidatario  deve  provvedere  a  sostituire   i
          subappaltatori relativamente  ai  quali  apposita  verifica
          abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di
          cui all'articolo 80. 
              13. La stazione appaltante corrisponde direttamente  al
          subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi  ed
          al fornitore di beni o  lavori,  l'importo  dovuto  per  le
          prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 
                a) quando il subappaltatore o il  cottimista  e'  una
          microimprese o piccola impresa; 
                b)   in    caso    di    inadempimento    da    parte
          dell'appaltatore; 
                c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del
          contratto lo consente. 
              14. L'affidatario deve praticare,  per  le  prestazioni
          affidate  in  subappalto,   gli   stessi   prezzi   unitari
          risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso  non  superiore
          al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi
          e  prestazionali  previsti  nel   contratto   di   appalto.
          L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza  e  della
          manodopera,   relativi   alle   prestazioni   affidate   in
          subappalto,  alle  imprese  subappaltatrici   senza   alcun
          ribasso; la stazione appaltante, sentito il  direttore  dei
          lavori,  il  coordinatore  della  sicurezza  in   fase   di
          esecuzione, ovvero il direttore  dell'esecuzione,  provvede
          alla verifica dell'effettiva  applicazione  della  presente
          disposizione. L'affidatario  e'  solidalmente  responsabile
          con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
          ultimo,  degli  obblighi  di   sicurezza   previsti   dalla
          normativa vigente. 
              15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno  del
          cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
          le imprese subappaltatrici. 
              16. Al fine  di  contrastare  il  fenomeno  del  lavoro
          sommerso ed irregolare, il documento unico  di  regolarita'
          contributiva e' comprensivo della verifica della congruita'
          della incidenza della mano d'opera relativa allo  specifico
          contratto affidato. Tale congruita', per i lavori edili  e'
          verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto  a
          livello nazionale  tra  le  parti  sociali  firmatarie  del
          contratto  collettivo   nazionale   comparativamente   piu'
          rappresentative  per  l'ambito  del  settore  edile  ed  il
          Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali;  per  i
          lavori non edili  e'  verificata  in  comparazione  con  lo
          specifico contratto collettivo applicato. 
              17. I piani di sicurezza di cui al decreto  legislativo
          del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi  a  disposizione  delle
          autorita' competenti preposte alle verifiche  ispettive  di
          controllo dei cantieri. L'affidatario e' tenuto a curare il
          coordinamento  di  tutti  i  subappaltatori  operanti   nel
          cantiere, al fine di rendere gli  specifici  piani  redatti
          dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e  coerenti
          con il piano presentato dall'affidatario.  Nell'ipotesi  di
          raggruppamento temporaneo o  di  consorzio,  detto  obbligo
          incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere  e'
          responsabile del rispetto del piano da parte  di  tutte  le
          imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 
              18. L'affidatario che si avvale del  subappalto  o  del
          cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
          dichiarazione circa la  sussistenza  o  meno  di  eventuali
          forme di controllo o di collegamento a norma  dell'articolo
          2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del
          cottimo. Analoga dichiarazione deve  essere  effettuata  da
          ciascuno   dei   soggetti   partecipanti   nel   caso    di
          raggruppamento  temporaneo,  societa'   o   consorzio.   La
          stazione     appaltante      provvede      al      rilascio
          dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro  trenta  giorni
          dalla  relativa  richiesta;  tale   termine   puo'   essere
          prorogato  una  sola  volta,  ove  ricorrano   giustificati
          motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto,
          l'autorizzazione si intende concessa. Per  i  subappalti  o
          cottimi di importo inferiore al 2  per  cento  dell'importo
          delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000
          euro, i termini  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  da
          parte della stazione appaltante sono ridotti della meta'. 
              19.  L'esecuzione   delle   prestazioni   affidate   in
          subappalto  non   puo'   formare   oggetto   di   ulteriore
          subappalto. 
              20. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano  anche  ai  raggruppamenti  temporanei   e   alle
          societa' anche consortili,  quando  le  imprese  riunite  o
          consorziate  non   intendono   eseguire   direttamente   le
          prestazioni  scorporabili;  si  applicano   altresi'   agli
          affidamenti    con    procedura    negoziata.    Ai    fini
          dell'applicazione delle disposizioni del presente  articolo
          e' consentita, in deroga all'articolo 48,  comma  9,  primo
          periodo,    la    costituzione     dell'associazione     in
          partecipazione quando  l'associante  non  intende  eseguire
          direttamente le prestazioni assunte in appalto. 
              21. E' fatta salva la facolta' per le regioni a statuto
          speciale e per le province autonome di  Trento  e  Bolzano,
          sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di
          attuazione  e  nel  rispetto  della  normativa  comunitaria
          vigente e dei  principi  dell'ordinamento  comunitario,  di
          disciplinare  ulteriori  casi  di  pagamento  diretto   dei
          subappaltatori. 
              22. Le stazioni  appaltanti  rilasciano  i  certificati
          necessari per la partecipazione e la qualificazione di  cui
          all'articolo 83, comma  1,  e  all'articolo  84,  comma  4,
          lettera b), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore
          dell'appalto il valore e la categoria  di  quanto  eseguito
          attraverso  il   subappalto.   I   subappaltatori   possono
          richiedere alle stazioni appaltanti i certificati  relativi
          alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.». 
              - Si riporta l'articolo 89, comma 9, del citato decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art. 89 (Avvalimento).  - (Omissis). 
              9. In  relazione  a  ciascun  affidamento  la  stazione
          appaltante  esegue  in  corso  d'esecuzione  le   verifiche
          sostanziali circa  l'effettivo  possesso  dei  requisiti  e
          delle   risorse   oggetto   dell'avvalimento    da    parte
          dell'impresa ausiliaria, nonche' l'effettivo impiego  delle
          risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A  tal  fine
          il responsabile unico del  procedimento  accerta  in  corso
          d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte
          direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa
          ausiliaria  che  il  titolare  del  contratto  utilizza  in
          adempimento  degli  obblighi  derivanti  dal  contratto  di
          avvalimento, pena la risoluzione del contratto di  appalto.
          Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe  le  parti  del
          contratto  di   avvalimento   le   comunicazioni   di   cui
          all'articolo  52  e  quelle  inerenti  all'esecuzione   dei
          lavori.  La  stazione  appaltante  trasmette  all'Autorita'
          tutte le dichiarazioni di avvalimento,  indicando  altresi'
          l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la
          prescritta pubblicita'. 
              (Omissis).». 
              - Si  riporta  l'articolo  108,  comma  4,  del  citato
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art. 108 (Risoluzione). - (Omissis). 
              4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma  3,
          l'esecuzione  delle  prestazioni  ritardi  per   negligenza
          dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il
          direttore   dei   lavori   o    il    responsabile    unico
          dell'esecuzione del contratto, se nominato gli  assegna  un
          termine, che, salvo  i  casi  d'urgenza,  non  puo'  essere
          inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore  deve
          eseguire le prestazioni. Scaduto il  termine  assegnato,  e
          redatto   processo   verbale   in    contraddittorio    con
          l'appaltatore,   qualora   l'inadempimento   permanga,   la
          stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il
          pagamento delle penali. 
              (Omissis).».